TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2024-09-10, n. 202400255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2024-09-10, n. 202400255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400255
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00461/2020 REG.RIC.

N. 00255/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00461/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2020, proposto da

F C, rappresentato e difeso dagli avvocati D C, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Sviluppo Industriale Chieti Pescara, non costituito in giudizio;

per l''''ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 26/12 del Tribunale di Pescara del 05/01/2012, alla sentenza n. 212/13 del Tribunale di Pescara ed all’Ordinanza n. 85/14 della Corte di Appello di L''''Aquila;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

-nel presente giudizio, con ordinanza 79 del 2024, questo Tribunale amministrativo ha cosi statutito: “ Considerato che:

- questa Sezione, con sentenza n. 261/2021, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte ricorrente, dichiarava l’obbligo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti e Pescara di dare esecuzione ai seguenti provvedimenti: decreto ingiuntivo n. 26/12 del Tribunale di Pescara del 05/01/2012, sentenza n. 212/13 del Tribunale di Pescara e Ordinanza n. 85/14 della Corte di Appello di L'Aquila;

- con la medesima sentenza n. 261/2021 veniva nominato per l’esecuzione del giudicato quale Commissario ad acta il Prefetto di Chieti, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario del medesimo Ufficio;

- con provvedimento collegiale 378/2023, è stato da ultimo designato per la esecuzione il dott. Maurizio Formichetti, già funzionario amministrativo presso la Prefettura di Chieti, in quiescenza dal 01/04/2023, al quale è assegnato il termine di centottanta (180) giorni con decorrenza dalla data del suo insediamento;

- quest’ultimo, in data 31 gennaio 2024, ha depositato una relazione nella quale espone quanto segue: “Il Collegio dei Liquidatori ha ribadito la problematica finanziaria in cui versa il Consorzio, posto in liquidazione con Legge regionale n. 23/2011 (stante il sostanziale dissesto), nonché le direttive a cui è sottoposto, in attuazione della Delibera n. 627 del 19.11.2011 della Giunta regionale che ha dettato le direttive per la liquidazione del Consorzio. Come già accertato dall’esimio Dottor Gianfranco Attili, già Commissario ad Acta, sempre su nomina del Prefetto di Chieti, il Consorzio non dispone di fondi di cassa tali da rendere fattibile il pagamento dovuto, è in una situazione di insolvenza nei confronti di fornitori, espropri, imprese, istituti di previdenza, tanto è che si sono verificate rimostranze dei sindacati sulle problematiche di mancato stipendio in favore dei dipendenti con misure di sciopero e blocco delle attività. Il Consorzio pur avendo dei beni disponibili iscritti in bilancio, gli stessi non hanno un valore di mercato effettivo poiché trattasi di piccoli appezzamenti di terreno identificati con particelle multiple spesso ancora intestate ai proprietari originari, ove peraltro insistono in alcuni casi anche detrattori ambientali quali cabine di elettricità e/o antenne per il servizio telefonico che le rendono inidonee al loro utilizzo. Viene evidenziato che già in precedenza altri Commissari ad acta hanno provveduto a mettere in vendita “relitti” di terreni le cui manifestazioni di interesse sono andate deserte. Lo stesso dicasi per i “relitti stradali”, piccole strisce di terreni che insistono in adiacenza a strade consortili e che pertanto sono prive di valore commerciale. Preme segnalare, che proprio in ragione dello stato di forte dissesto finanziario in cui versa il Consorzio, la Regione ha provveduto al riordino delle Aree produttive, sancito dalla legge 23/2011, attraverso l’istituzione dell’ARAP che ha assunto la gestione di tutte le aree produttive della Regione Abruzzo ad eccezione di quelle affidate al Consorzio Industriale di Chieti – Pescara, posto in liquidazione. L’area della Val Pescara gestita dal Consorzio (il 40% delle aree produttive presenti in Regione) è stata tenuta fuori dall’ ARAP proprio a causa dell’eccessivo indebitamento che persiste fino ad oggi e che causa molti problemi di liquidità che si riflettono sulla gestione ordinaria garantendo solo il minimo devi servizi pubblici essenziali che per legge il consorzio è tenuto ad erogare. La Regione Abruzzo sta cercando di sanare tale situazione ed infatti è datata 29.07.2021 l’assegnazione alla Terza Commissione consiliare regionale del progetto di legge regionale n. 212/2021: “modifica art.

1. della L.R. n. 23/2011 – riordino delle funzioni in materia di aree produttive” che dovrebbe porre fine allo stato di liquidazione in cui versa il Consorzio. Allo stato, la mancanza di liquidità ed il dissesto finanziario rendono impossibile l’attuazione delle misure straordinarie previste nella nomina del Commissario ad Acta. Nello specifico non è possibile ricorrere alle anticipazioni di Tesoreria, strumento non previsto per i Consorzi industriali, a differenza degli enti locali, avendo più volte ribadito codesto spettabile Tribunale che gli stessi non sono assoggettati alle norme del TUEL. Allo stesso modo il Consorzio proprio perché non è sottoposto alle norme del TUEL non è sottoposto alle norme di contabilità in esso prescritte. Infatti redige il solo bilancio civilistico depositato presso la Camera di Commercio ed approvato secondo i canoni del bilancio privatistico. Inoltre il Consorzio non redige un bilancio di previsione secondo quanto dettato dall’art. 10 del D.Lgs 118/2011 e pertanto, non essendoci un bilancio con carattere autorizzatorio, i cui stanziamenti costituiscono limite agli impegni di spesa, il Consorzio non attua variazioni di bilancio tra stanziamenti di spesa. Pertanto le richieste variazioni di bilancio non possono essere attuate agendo il Consorzio con un sistema di cassa peraltro compromesso dal dissesto finanziario nel quale versa, che garantisce il pagamento dei soli costi minimi sostenuti dall’ente. Circa la possibilità di accendere mutui, si rappresenta che sempre la situazione finanziaria dello stesso impedisce finanche l’accensione di semplici conti correnti presso istituti bancari e/o postali stante i continui pignoramenti dei conti a cui è sottoposto. Le limitate risorse del consorzio, che garantiscono appena il sostenimento dei costi legati a servizi essenziali che per loro natura non possono essere soggetti a restrizioni, sono spesso sottoposte a pignoramenti subiti dalle banche. Quest’ultime sono peraltro molto restie ad accendere conti intestati a enti in liquidazione e non concedono neanche aperture di credito, stante la ridotta capacità di credito del Consorzio. Pertanto, appare palese l’impossibilità di mettere in campo ogni strumento necessario per l’assolvimento del proprio mandato anche in deroga alle norme comuni. Lo scrivente Commissario resta a disposizione di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo per essere eventualmente sentito al riguardo”;

- ne consegue che appare essersi verificata una successione dei Consorzi per lo sviluppo industriale nell’A, ad eccezione però di quello odierno ricorrente, di cui è stata disposta la liquidazione (cfr. art. 1 comma 19 legge regionale 23 del 2011: “Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti.” e il comma 19bis: “Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni”);

- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara è un Ente pubblico (cfr. l’art.36 della L. 05/10/1991, n.317 “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi”), e, a esso, si applicano le norme della legge della Regione Abruzzo 22/08/1994, n. 56 e ss.mm.ii;

- il doveroso controllo regionale sui piani economici e finanziari dei consorzi (art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991) costituisce una ragione di più forte affidamento dei creditori circa la finale solvibilità dell'ente vigilato (Corte Costituzionale sentenza 22 del 2021, secondo cui esiste altresì una riserva in favore della legislazione statale della disciplina della liquidazione dei consorzi ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.);

- con la legge regionale 54 del 1996 è stato adottato il testo coordinato ed integrato della legge sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, che però nulla dispone in ordine alla liquidazione degli stessi;

- il Commissario ad acta ha riferito che le concrete modalità di liquidazione del Consorzio resistente sono state stabilite con delibera n. 627 del 19.11.2011 della Giunta regionale;

- ai sensi dell’articolo 5bis (introdotto però solo dall'articolo 12, comma 6-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) della legge 98 del 2011, con delibera di Giunta regionale anche le Regioni possono oggi disporre la liquidazione coatta amministrativa dei propri Enti vigilati, purché ovviamente alle condizioni previste dal comma 1 della medesima legge statale (che tra l’altro prevede un termine massimo di durata della procedura a cui segue il subentro dell’Ente vigilante nella esecuzione della liquidazione, cfr. il comma 1 cit.: “Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;
ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L’incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.”);

- ciò premesso, appare pertanto necessario, per fornire ulteriori istruzioni al Commissario, acquisire al presente giudizio, per verificare i limiti entro cui può essere in concreto attuato il giudicato della cui ottemperanza si verte in questa sede, la delibera di Giunta regionale n. 627 del 19.11.2011 (rilevando sin da ora che il medesimo giudizio di ottemperanza, secondo la giurisprudenza, presenta i seguenti limiti: - il giudice amministrativo e dunque anche il Commissario ad acta possono rispettivamente disporre e compiere atti di spesa in sostituzione solo delle Pubbliche amministrazioni e comunque nei limiti del giudicato sotto il profilo soggettivo - cioè delle parti convenute nel giudizio da ottemperare e di quelle convenute in quello di ottemperanza, salvo, osserva il Collegio, il caso di successione ope legis nel giudizio -, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623/2021, che difatti esclude tra l’altro la possibilità per il giudice amministrativo e per il Commissario ad acta di compiere atti di pignoramento presso terzi privati e amministrazioni non parti del giudizio);

- al medesimo fine è altresì necessario che il Commissario ad acta acquisisca dal Commissario liquidatore del Consorzio una relazione in cui illustri, in modo sintetico ma dettagliato, la normativa nazionale e regionale in base alla quale sta avvenendo in concreto la liquidazione del Consorzio stesso, la durata della procedura stessa, e gli oggettivi ostacoli alla soddisfazione del credito accertato con la sentenza ottemperanda;

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