TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600433
Data del deposito : 13 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00144/2016 REG.RIC.

N. 00433/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RO SA IA Comitato Provinciale di Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Efisio Busio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Sonnino n. 37;



contro

Sogaer s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Ancona n. 3;



nei confronti di

- Ontario s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Umberto Cossu, in Cagliari, via Satta n. 33;
- ER s.p.a., non costituita in giudizio.



per l'annullamento:

- di tutti gli atti, provvedimenti e verbali relativi alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto con ambulanze e assistenza al presidio di primo soccorso aeroportuale presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas, nello specifico:

- della delibera del CdA della Sogaer s.p.a. del 28 settembre 2015, se pure allo stato non conosciuta dalla ricorrente per non esserle stata consegnata in sede di accesso agli atti di gara, con cui la medesima Sogaer s.p.a. ha disposto l'avvio della procedura di affidamento dell'intervento;

- del bando del capitolato e del disciplinare di gara relativi all'affidamento del servizio di trasporto con ambulanze e assistenza al presidio di primo soccorso aeroportuale presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas tutti a firma del vice presidente della Sogaer s.p.a.;

- dei provvedimenti in data 21 dicembre 2015 con cui il vice presidente della Sogaer s.p.a. ha nominato i tre componenti della Commissione di gara;

- di tutti i verbali della Commissione di gara e segnatamente: verbale del 21.12.2015, verbale del 30.12.2015;- dell'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione nel corso della seduta pubblica il 30 dicembre 2015 in favore della ER s.p.a.;

- del provvedimento assunto in data 7 gennaio 2016 con cui il Responsabile del procedimento ha giudicato congrua e affidabile l'offerta presentata dall'aggiudicataria;

- dell'aggiudicazione definitiva disposta dal vice presidente della Sogaer s.p.a. con proprio atto in data 7 gennaio 2015, conosciuto dalla ricorrente il successivo giorno 8;

- della nota prot. 57/DAL/VD/lf dell'8 gennaio 2016 con cui il vice presidente della Sogaer s.p.a. in pari data ha trasmesso alla ricorrente i seguenti atti: provvedimento di aggiudicazione definitiva da lui assunto il 7 gennaio 2016; verbale della seduta pubblica del 30 dicembre 2015 della Commissione di gara di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sogaer s.p.a. e di Ontario s.r.l.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 28 settembre 2015 il Consiglio di amministrazione di Sogaer s.p.a. -ente societario a prevalente capitale pubblico che gestisce l’aeroporto di Cagliari/Elmas- ha deliberato di procedere a due distinte procedure di affidamento, entrambe con il criterio del massimo ribasso, l’una relativa al servizio di primo soccorso medico aeroportuale (per un importo a base d’asta di euro 234.580,50) e l’altra del servizio di trasposto con ambulanza e assistenza al presidio di primo soccorso aeroportuale (per un importo a base d’asta di euro 205.31,25).

In data 26 novembre 2015 sono stati pubblicati i due avvisi di gara e il 21 dicembre 2015 il Vice Presidente di Sogaer s.p.a. ha nominato le due commissioni giudicatrici.

Alla procedura per l’affidamento del servizio di trasposto con ambulanza, oggetto specifico della presente controversia, sono state ammesse tre imprese, la ER s.p.a., l’Ontario s.r.l. e la RO SA (Comitato provinciale di Cagliari); nella seduta pubblica del 30 dicembre 2015 la Commissione di gara, all’esito della verifica dei requisiti di partecipazione, ha stilato la graduatoria provvisoria, collocando al primo posto GE s.p.a. (ribasso del 14,59% sulla base d’asta), al secondo posto Ontario s.r.l. (ribasso del 14,10% sulla base d’asta) e al terzo posto RO SA (ribasso del 12,35% sulla base d’asta).

In data 7 gennaio 2016 il Responsabile del procedimento -dato atto che il numero delle offerte presentate era inferiore a cinque, non ha ritenuto necessario procedere a una formale verifica di anomalia dell’offerta (in dichiarata applicazione di quanto previsto dal punto 5.5. del disciplinare di gara)- ritenendo, comunque, che “ i ribassi offerti dalle concorrenti mostrano un allineamento degli stessi per un valore che si ritiene ammissibile per il rispetto dell’entità delle prestazioni richieste dal bando”.

In data 8 gennaio 2016 il Vice Presidente di SOGAER s.p.a. ha definitivamente aggiudicato l’appalto a ER s.p.a, contestualmente trasmettendo alle altre concorrenti l’atto di aggiudicazione e il verbale di aggiudicazione provvisoria.

Con il ricorso in esame, avviato alla notifica in data 9 febbraio 2016, RO SA IA ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti di gara e del contratto eventualmente stipulato relativamente al servizio di trasporto con ambulanza, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio SOGAER s.p.a. sollecitando la reiezione del gravame ed eccependo l’inammissibilità e/o tardività di alcune delle censure proposte.

Si è altresì, costituita in giudizio Ontario s.r.l., anch’essa opponendosi all’accoglimento del gravame e deducendone, sotto diversi profili, l’inammissibilità.

A seguito della piena conoscenza del verbale della riunione del Consiglio amministrazione di SOGAER s.p.a. tenutasi in data 28 settembre 2015, con atto di motivi aggiunti notificati in data 7 aprile 2016 RO SA italiana ha dedotto nuove censure.

È seguito lo scambio di memorie difensive con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con la prima e la terza censura dedotte nel ricorso introduttivo, strettamente connesse, la RO SA contesta, anche sotto il profilo motivazionale, la scelta di SOGAER s.p.a. di frazionare in due distinte procedure di affidamento il servizio di presidio medico di primo soccorso aeroportuale e quello di trasporto in ambulanza e assistenza di primo soccorso, sul presupposto che le Linee Guida adottate dalla Centrale Regolazione Tecnica dell’Enac in data 31 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 28, comma 7, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, avrebbero imposto l’accorpamento dei due servizi perché più rispondente a criteri di economicità ed efficiente organizzazione degli stessi, che sarebbero strutturalmente connessi, vista la necessità di ricondurre l’attività del personale medico (incaricato del servizio di primo soccorso aeroportuale) e di quello paramedico (incaricato del servizio di trasporto e assistenza immediata) a un unico referente responsabile.

Tali doglianze sono prive di pregio.

Anche a voler prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di SOGAER s.p.a., secondo cui esse riguarderebbero profili inerenti il merito amministrativo, è sufficiente osservare che nessuna norma o criterio imponeva alla stazione appaltante di accorpare i due servizi in una sola procedura di affidamento; un simile obbligo, infatti, non discende dalla previsione delle Linee Guida dell’Enac, che si limitano a prevedere, per regola, la nomina di un unico responsabile dei due servizi in funzione di coordinamento: tale misura organizzativa, infatti, ben potrebbe essere adottata anche in presenza di due diverse imprese esecutrici e, del resto, è evidente che le due prestazioni possono essere svolte da

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