TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2015-09-11, n. 201501451
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N. 01451/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01286/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2015, proposto da:
System House Srl, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Paolo Battaglia in Catanzaro, Via Lidonnici,12;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'P F, domiciliata in Catanzaro, Via Milano, 28;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale della regione Calabria n 159631/15 avente ad oggetto "POR Calabria FSE 2007/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la controversia afferisce al recupero di somme oggetto di un finanziamento per incentivi a sostegno dell’occupazione;
Considerato che, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l’introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;b) qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2014 n. 6);
Ritenuta, pertanto, alla luce di quanto esposto, la manifesta inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione in favore del G.O.;
Precisato che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile od infondato, non va preliminarmente ordinata l’integrazione del contraddittorio;
Ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;
Ritenuto di poter compensare le spese del processo, attesa l’assenza di una soccombenza in senso sostanziale.