TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202300489
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Pubblicato il 31/05/2023
N. 00489/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2021, proposto da
G G B, rappresentato e difeso dall’avv. E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
- della cartella di pagamento n. 06420210004911036000 intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la Provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it il 21.09.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €uro 96.996,05 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
- dell’intimazione di pagamento del 14.10.2021 n. 06420219000153470000 intestata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione competente per la Provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente il 29 ottobre 2021a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €uro 15.034,56 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” attraverso la quale è stata riattivata la cartella di pagamento 06420090008398756000 inviata il 6.05.2009, intimazione nella quale si intimano prelievi anche richiesti con la cartella sopra descritta e qui impugnata;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella e nella intimazione impugnate, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa A T e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 36, comma 2, Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Giovanni Battista G è titolare di un’azienda agricola che produce latte vaccino.
La produzione di latte vaccino è stata assoggettata sino alla campagna lattiera 2014/2015 al regime unionale delle c.d. quote-latte, ovverosia a un sistema di contingentamento della produzione per singolo Stato membro dell’Unione europea e per singolo produttore. Tale sistema prevede che, in caso di superamento del quantitativo complessivo di produzione assegnato a livello nazionale, i produttori eccedentari siano assoggetti al pagamento di una somma di denaro denominata prelievo supplementare.
In tale condizione si è trovata l’azienda agricola del signor G, alla quale con la cartella e l’intimazione in epigrafe indicate è stato chiesto il pagamento del prelievo supplementare per una pluralità di annate lattiere.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor G, quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato i predetti atti recanti la pretesa di AGEA, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di mero stile seguita da memorie difensive, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione.
Non si è, invece, costituita l’ADER, che pure era stata evocata in giudizio, in quanto soggetto che ha emesso, nell’interesse di AGEA gli atti impugnati.
Questo Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi istruttori, con ordinanza n. 17/2022 ha onerato AGEA del deposito di una relazione, nella quale indicare gli atti emessi negli anni nei confronti dell’azienda agricola ricorrente, anche in funzione interruttiva della prescrizione, aventi a oggetto il prelievo supplementare per cui è causa, e gli eventuali ricorsi promossi dalla ricorrente avverso tali atti con i relativi esiti.
Nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, i provvedimenti impugnati sono stati sospesi cautelarmente. La sospensione interinale è stata poi confermata dal Tribunale con ordinanza n. 476/2022, considerata, da un lato, la complessità delle questioni sottese al ricorso, e, dall’altro lato, l’entità della somma richiesta alla ricorrente.
Dopo l’ulteriore scambio di scritti difensivi tra le parti la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 aprile 2023 e al termine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Sono sottoposti al vaglio di legittimità di questo Giudice amministrativo gli atti in epigrafe indicati, con i quali è stato chiesto all’azienda agricola G G B il pagamento del cd. prelievo supplementare, per il superamento della quota individuale di produzione di latte vaccino in una pluralità di annate lattiere, nelle quali vigeva il sistema di contingentamento della produzione fissato dall’Unione europea.
1.2. Nello specifico:
- con la cartella di pagamento n. 06420210004911036000 è stata chiesta la somma complessiva di €uro 96.996,05 per la produzione in eccesso nelle annate lattiere 1996/1997, 1999/2000, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007;
- con l’intimazione di pagamento n. 06420219000153470000 è stata chiesta la somma complessiva di €uro 15.034,56 per il superamento del QRI nell’annata lattiera 2006/2007, secondo parte ricorrente, nell’annata lattiera 2004/2005, secondo AGEA.
2.1. Avverso i suvvisti provvedimenti parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) gli atti sono inesistenti, nulli o comunque viziati per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, in quanto provenienti da un indirizzo PEC che non compare negli elenchi ufficiali;
2) la pretesa creditoria di AGEA nei confronti dell’azienda agricola ricorrente non è né certa, né liquida, né esigibile, perché la quantificazione del prelievo supplementare a carico dei produttori eccedentari è stata fatta in violazione del diritto dell’Unione europea e gli stessi dati sulla produzione di latte vaccino in Italia, sulla cui base è stato calcolato il prelievo supplementare a carico dei singoli produttori, non sono attendibili come è emerso da indagini penali svolte da organi di Polizia giudiziaria;
3) AGEA è decaduta, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 602/1973, dal potere di riscuotere coattivamente il credito per cui è causa, essendo stati notificati la cartella e l’intimazione di pagamento oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l’accertamento è divenuto definitivo, ovverosia al termine delle singole annate lattiere di cui qui si discute;
4) i crediti vantati da AGEA nei confronti dell’azienda agricola ricorrente si sono prescritti essendo decorsi dalla loro insorgenza tanto il termine quadriennale di cui all’articolo 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, quanto il termine quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, Cod. civ., quanto infine il termine decennale di cui all’articolo 2946 Cod. civ.;
5) è stata operata una illegittima duplicazione del ruolo, perché da un lato vi è il ruolo ordinario (o meglio i ruoli ordinari), da cui sono estratti gli atti qui impugnati, dall’altro lato, vi è l’unico ruolo previsto dalla legge, ovverosia il Registro dei debitori di cui all’articolo 8-ter L. n. 33/2009, utilizzato per il recupero del prelievo supplementare tramite la compensazione degli aiuti PAC spettanti al produttore eccedentario;
6) la quantificazione del credito di AGEA è comunque errata, perché in parte tale credito è stato recuperato dall’Agenzia tramite la compensazione con gli aiuti PAC: prova ne è la circostanza sia la cartella di pagamento, sia l’intimazione di pagamento, chiedono il prelievo supplementare per l’annata 2006, ma gli importi sono diversi, in quanto solo uno dei due atti tiene conto delle predette compensazioni;
7) cartella di pagamento impugnata è nulla per mancata notifica degli atti presupposti (atti di accertamento e imputazione del prelievo), con conseguente violazione del diritto di difesa della destinataria di essa;inoltre la mancata notifica degli atti presupposti rende i crediti di AGEA non definitivamente accertati, il che, a mente degli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/2009, ne preclude la riscossione coattiva;
8) gli interessi pretesi nella cartella di pagamento impugnata non sono dovuti, né nell’an (per mancata notifica degli atti presupposti e perché a norma dell’articolo 10, comma 34, L. n. 119/2003, i prelievi supplementari per le annate dal 1995/1996 al 1999/2000 vanno versati senza interessi), né nel quantum;l’imputazione degli interessi di mora è del tutto priva di motivazione, anche in punto di decorrenza;lo stesso dicasi per gli oneri di riscossione.