TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-04-19, n. 202102448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-04-19, n. 202102448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102448
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2021

N. 02448/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04325/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2019, proposto da
T P, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione

-.del decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per la classe di concorso A021 (Geografia) di cui al bando di concorso riservato per il personale docente indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per mancanza del titolo di accesso;

-.dell’avviso di convocazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 9 agosto 2019, dei docenti per l'immissione in ruolo dalla graduatoria del concorso, nella parte in cui omettono il nominativo della ricorrente;

-.della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019, atto presupposto, espressamente richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.17751 del 31 luglio 2019 della

USR

Campania, nella parte in cui illegittimamente dispone che i titoli conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche;
e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale al decreto collettivo di esclusione;

-e per l’accertamento del diritto al reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria regionale di merito per la Calabria per la classe di concorso A021 (Geografia);

nonchè per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, finalizzate al reinserimento della ricorrente nella graduatoria indicata, anche in via di urgenza e con riserva, e per la condanna per risarcimento del danno da perdita di chances;

e per accertare nel merito :il diritto al reinserimento nella graduatoria regionale di merito della Calabria, per la classe di concorso A21 (Geografia), annullando il decreto n.17751/2019 della

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