TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2013-04-05, n. 201300284
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Testo completo
N. 00284/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2013, proposto da:
U S, rappresentato e difeso dagli avv. M M, A S, con domicilio eletto presso l’Avv. A S, in Ancona, via Calatafimi, 1;
contro
Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro - Urbino, non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n. Prot. 10171612009, emesso il 9 Gennaio 2013 e comunicato via fax il 10 Gennaio 2013, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro e Urbino ha annullato l'accoglimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prodotta dalla signora B M D ed ha disposto il rigetto della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
Venendo in rilievo unicamente questioni di diritto, il giudizio può essere definito in questa sede con sentenza resa in forma immediata.
2. Decidendo su vicende analoghe, il Tribunale ha affermato una serie di principi, sintetizzabili nelle seguenti considerazioni:
a) non appare in generale legittima la revoca del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della favorevole conclusione della procedura di “emersione” ex L. n. 102/2009 per il solo fatto che sia pendente un procedimento penale a carico del datore di lavoro che ha presentato la domanda o di altri soggetti per il reato di cui al combinato disposto fra l’art. 1- ter L. n. 102/2009 e l’art. 483 c.p. (salvo che non sia già intervenuta la sentenza di condanna del giudice penale);
b) non è però precluso all’amministrazione di tenere conto, ai fini della revoca, di circostanze di fatto accertate in maniera incontestabile (anche se si tratta delle medesime