TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-12, n. 202306345
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 06345/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09426/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, M T e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. -OMISSIS- del 7 agosto 2020, con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma con effetto immediato, in una agli atti preordinati, consequenziali e connessi;
e per l’accertamento dell’illegittimità silenzio del Ministero della difesa sull’istanza di revisione/revoca presentata dal ricorrente e, in subordine, per l’accertamento, in luogo della decadenza dalla ferma, dell’eventuale esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di militari in ferma prefissata annuale (VFP1) per effetto della perdita, prima del reclutamento, del requisito di cui all’articolo 2 comma 1, lettera d) , e comma 3, e all’articolo 7, comma 6, del bando di reclutamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato nel presente giudizio il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del 7 agosto 2020, mediante il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell’Esercito contratta il 3 dicembre 2019, essendo emerso, a seguito di accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando e da mantenere fino all’incorporazione, che il sig. -OMISSIS-era imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.
2. Occorre premettere in punto di fatto che il ricorrente ha presentato nel 2019 domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di 8.000 volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) dell’Esercito e si è collocato in posizione utile nella relativa graduatoria.
Poco prima dell’incorporazione, il 19 novembre 2019, il sig. -OMISSIS-è stato arrestato in flagranza per le ipotesi di reato di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 337, 582 e 585 cod. pen. (concorso nei delitti di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, con il vincolo della continuazione). Secondo quanto esposto nel ricorso, all’udienza di convalida il Giudice penale ha revocato la misura cautelare per incompatibilità con l’inserimento lavorativo del sig. -OMISSIS-e per cessazione delle esigenze cautelari.
Il 3 dicembre 2019 ha avuto luogo l’incorporazione nell’Esercito del ricorrente quale volontario in ferma prefissata annuale.
Nell’ambito del procedimento penale, la difesa dell’imputato ne ha domandato l’ammissione alla messa alla prova.
Con nota in data 8 luglio 2020, la Direzione generale per il personale militare ha comunicato al sig. -OMISSIS-l’avvio del procedimento di decadenza dalla ferma prefissata annuale, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del bando di concorso, in quanto, a seguito di ulteriori accertamenti dell’Amministrazione sul possesso dei requisiti per il reclutamento, era emersa l’imputazione per delitto non colposo.
Il sig. -OMISSIS-ha fatto pervenire una memoria, contenente le proprie osservazioni.
Il procedimento si è concluso con l’emanazione dell’impugnato decreto del 7 agosto 2020, con il quale è stata dichiarata la decadenza del militare dalla ferma contratta.
L’interessato ha quindi presentato un’istanza all’Amministrazione, al fine di ottenere la revoca del provvedimento per insussistenza dei presupposti o, in subordine, la riforma della determinazione assunta e la disposizione della sola esclusione dal concorso, in luogo della decadenza, comportante conseguenze gravose a carico del destinatario.
Non avendo ottenuto riscontro, il sig. -OMISSIS-ha incardinato il presente giudizio.
3. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali si allega quanto di seguito esposto.
I) Violazione dell’articolo 2, comma 1, lett. d) , e comma 3, nonché dell’articolo 7, comma 6, del bando di reclutamento; illegittimità costituzionale dell’articolo 635 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; contrarietà agli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione.
Ciò in quanto gli articoli 2 e 7 del bando di reclutamento – che il ricorrente dichiara di impugnare nel presente giudizio – interpretati letteralmente, anche alla luce dell’articolo 635 cod. ord. mil., dal quale direttamente derivano, porterebbero a trasformare la presunzione di non colpevolezza, di cui all’articolo 27 della Costituzione, in una presunzione di colpevolezza, eludendo il divieto di anticipazione della pena e stravolgendo il principio di cui all’articolo 6, comma 2, della Convezione europea dei diritti dell’uomo. Una lettura costituzionalmente orientata del predetto articolo 635 dovrebbe, invece, condurre a escludere ogni automatismo espulsivo, imponendo all’Amministrazione di prendere in considerazione il complesso delle circostanze, anche successive. Nel caso in esame, il Ministero della difesa avrebbe ben potuto attendere l’esito del procedimento penale, considerato che il provvedimento di decadenza è intervenuto dopo otto mesi dall’incorporazione del ricorrente.
Sotto altro profilo, la previsione dell’esclusione dal reclutamento soltanto per quanti si trovino a essere imputati nel lasso di tempo tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e quella di incorporazione, a prescindere dall’esito del procedimento penale, determinerebbe un’illegittima disparità di trattamento tra i candidati, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
In definitiva, l’inizio di un procedimento penale non consentirebbe di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante militare volontario, ai sensi dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione. Conseguentemente, venuta meno l’imputazione, non potrebbe essere sollevato alcun dubbio circa l’idoneità morale del candidato.
II) Violazione dell’articolo 2, comma 3, del bando di reclutamento; plurimi profili di eccesso di potere; violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; illegittimità derivata del silenzio dell’Amministrazione; violazione dell’obbligo di motivazione.
Ciò in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto emanare in nessun caso un provvedimento di decadenza nei confronti del ricorrente, ma – al più – disporne l’esclusione dalla procedura di reclutamento, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del bando, a seguito della verifica della permanenza dei requisiti prima dell’incorporazione. E, al riguardo, l’omissione di tale preventiva verifica da parte del Ministero della difesa avrebbe determinato la violazione del principio della leale cooperazione tra le parti.
D’altro canto, la decadenza sarebbe prevista, all’articolo 7 del bando, per il solo caso in cui emerga, successivamente al reclutamento, il rilascio di una falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso: situazione non riscontrabile in capo al ricorrente.
Da tali considerazioni emergerebbe anche l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di autotutela, presentata dal sig. -OMISSIS-al fine di ottenere la revoca del provvedimento di decadenza o, in subordine, la riforma