TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-04-23, n. 202000250
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Testo completo
Pubblicato il 23/04/2020
N. 00250/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2019, proposto da
I B e F B, rappresentati e difesi dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno;
per
l’ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 255/2017 e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Gianluca Morri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierna iniziativa giudiziaria, proposta ex artt. 112 e ss. del c.p.a., i ricorrenti denunciano l’inerzia dell’amministrazione nell’ottemperare alla sentenza 5/4/2017 n. 255 con cui, questo Tribunale, accoglieva il ricorso (proposto dal loro dante causa) avverso il decreto prot. n. 16036 del 16/7/1996 adottato dal Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno, nonché avverso il silenzio serbato, dalla stessa amministrazione, sull’istanza spedita il 5/9/1996 e ricevuta il 7/6/1996.
In questa sede vengono quindi rassegnate le seguenti conclusioni:
A) assegnare alle Amministrazioni intimate ovvero al Ministero della Pubblica Istruzione e/o al Provveditorato degli Studi di Ascoli Piceno, un termine di 30 giorni per dare esatta ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 255/2017 con la conclusione del procedimento così come stabilito nel decreto del 16/7/1996, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione delle Amministrazioni alla scadenza del predetto termine;
B) ordinare alle Amministrazioni intimate di corrispondere ai ricorrenti, nel medesimo termine di trenta giorni sopra indicato, la somma di € 1.000 oltre accessori a titolo di spese legali come disposto dalla sentenza del TAR n. 255/2017;
C) condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa (che gli stessi ricorrenti avevano precedentemente individuato nella mancata corresponsione delle differenze retributive e pensionistiche e nella mancata ricostruzione di carriera dell’originario ricorrente);
D) condannare le Amministrazioni intimate a pagare gli interessi e la rivalutazione, così come previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a, da calcolarsi sulla somma riconosciuta a conclusione del procedimento di cui al decreto del Provveditorato agli studi di Ascoli Piceno del 16/7/1996;
E) condannare le Amministrazioni intimate, a titolo di astreintes ex art 114, comma 4, lettera e) c.p.a., al pagamento di una somma di denaro da quantificarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza n. 255/2017 del TAR Marche avvenuta l’11 maggio 2017.
Si è costituito, per resistere al gravame, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.