TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-03-14, n. 202400080

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-03-14, n. 202400080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400080
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 00080/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00400/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2021, proposto dall’associazione W.W.F. O.A. (Organizzazione Aggregata) Molise e dal Comune di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati G R ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

la Regione Molise, il Ministero della Transazione Ecologica, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, l’ANAS S.p.A., l’

ARPA

Molise e il Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

la Provincia di Isernia, il Comune di Miranda, il Comune di Pesche, il Comune di Carpinone, il Comune di Rocchetta a Volturno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 92 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto la proroga dell’efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla S.S.V. Isernia - Castel di Sangro, Lavori di realizzazione del “lotto 0” di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della statale 17 ed il lotto 1 della S.S.V. Isernia - Castel di Sangro;

- della nota trasmessa dall'ARPA alla Regione Molise in data 5 luglio 2021, avente ad oggetto: S.S.V. Isernia – Castel di Sangro. Lavori di realizzazione del Lotto 0 di collegamento tra bivio di Pesche al km 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto 1 della S.S.V. Isernia - Castel di Sangro. Istanza ANAS di rinnovo Compatibilità Ambientale - DGR n. 88 del 6/02/2013 – COMUNICAZIONI;

- della nota dell'Anas s.p.a. acquisita al prot. della Regione Molise n. 61807 del 12 aprile 2021;

- dell'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 336617 del 28 maggio 2021 resa dal Servizio regionale Pianificazione e gestione Territoriale e Paesaggistica n.210126/IS, unitamente ad altri eventuali atti di conferma ed assenso della Soprintendenza e/o del MIBACT;

- di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o comunque connesso alla procedura di rilascio della proroga di VIA adottata con D.D.R. n. 92/2021;

- nonché per l'accertamento della decadenza/inefficacia della VIA approvata dalla Giunta Regionale del Molise con delibera di GR n. 88/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista l’ordinanza cautelare n. 7/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La strada statale a scorrimento veloce “ Isernia – Castel di Sangro ” n. 17var/A costituisce una variante alla S.S. 17 “ Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico ” dal bivio di Pesche (IS) allo svincolo con la S.S. 652 “ Fondo Valle Sangro ” nel territorio dei Comuni di Rionero Sannitico (IS) e Castel di Sangro (AQ).

Alla suddetta arteria, destinata a completare la dorsale appenninica costituita dall’attuale S.S. 17, sono direttamente interessati, sul versante molisano, i centri urbani di Isernia, Miranda, Pesche, Forlì del Sannio, Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico, e, a più largo raggio, quelli di Cerro al Volturno, Roccasicura e Carovilli, mentre sul versante abruzzese il collegamento interessa, oltre al Comune di Castel di Sangro, i centri turistici di Roccaraso e Rivisondoli.

L’itinerario, della lunghezza complessiva di 23,95 Km, risulta attualmente realizzato per uno sviluppo complessivo di 18,5 Km, ed è costituito dai seguenti tronchi in esercizio:

- Lotto “1”, comprendente il tratto dallo svincolo “ Miranda ” allo svincolo “ Forlì del Sannio ” (sviluppo 10,3 Km);

- Lotto “2”, comprendente il tratto dallo svincolo “ Forlì del Sannio ” allo svincolo con la S.S. 652 “ Fondo valle Sangro ” (sviluppo 8,2 Km).



2. Per il completamento dell’arteria l’ANAS S.p.A. (d’ora in avanti “ANAS”) ha previsto la realizzazione del cd. Lotto “0”, consistente nel collegamento tra il bivio di Pesche (IS) al Km. 181+500 della S.S. 17 e il Lotto “1”.

Nello specifico, sulla base del progetto esposto dalle parti nel presente giudizio, il nuovo tracciato del Lotto “0” dovrebbe presentare uno sviluppo complessivo di circa 5.45 km con le seguenti caratteristiche:

a) un tronco stradale costituito da n. 2 gallerie naturali per un totale di 873 m, n. 8 viadotti per uno sviluppo di 1.637 m, e circa 2.940 m di tracciato prevalentemente a mezza costa con la presenza di opere di sostegno e di contenimento (muri in terra verde, muri di controripa in c.a. o cellulari, paratie);

b) la realizzazione di n. 3 svincoli a livelli sfalsati di collegamento alla viabilità esistente costituiti, procedendo da Sud verso Nord, dallo svincolo “Isernia Nord”, “Università” e “Miranda”;

c) una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m con due corsie, una per senso di marcia, di larghezza pari a 3,75 m e banchine in destra di larghezza pari a 1,50 m..



3. Al fine di acquisire i propedeutici atti di assenso sul progetto definitivo il Ministero delle Infrastrutture e Trasposti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise, su istanza di ANAS del 13 gennaio 2010, procedeva alla convocazione di una conferenza di servizi, finalizzata alla localizzazione dell’opera ai sensi del d.P.R. n. 383/1994.

In pari data ANAS presentava un’istanza di rilascio di una V.I.A. presso la Regione Molise ai sensi della L.R. n. 21/2000, la quale veniva successivamente accordata, con prescrizioni, con la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 88 del 6 febbraio 2013, pubblicata il 1° marzo 2013 al n. 6 del BURM., che esprimeva appunto un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Nel medesimo periodo, ANAS inoltrava alla Regione Molise anche un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali, anche questa accordata con provvedimento n. 27171/11 del 4 novembre 2011 di cui alla relazione-parere n. 110274/is del 24 ottobre 2011.



4. La già citata conferenza di servizi si concludeva, infine, con un Atto Deliberativo del 15 aprile 2016 con il quale veniva conseguita la localizzazione dell’intervento infrastrutturale, con le raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni da tenere presenti nella redazione della progettazione esecutiva.

Il Presidente di ANAS autorizzava allora, con prot. CDG-336214-I del 28 giugno 2017, per un importo complessivo di € 130.000.000,00, la redazione della progettazione esecutiva dell’intervento, e confermava la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (successivamente ribadita dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANAS con nota prot. CDG-181693-Int del 24 marzo 2021).

Nel frattempo, con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 l’intervento veniva individuato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, quale intervento infrastrutturale caratterizzato “ da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale ”. Di conseguenza, veniva disposta la nomina di un Commissario Straordinario, nella persona dell’Ing. Antonio Marasco, Responsabile della Struttura Territoriale di ANAS, con il compito di definire celermente l’effettiva realizzazione dei lavori.



5. L’ANAS, in qualità di soggetto attuatore dell’infrastruttura, ravvisando la necessità di perfezionare e attualizzare gli atti di assenso già rilasciati rispetto al progetto definitivo, con le contestuali istanze del 12 aprile 2021 chiedeva alla Regione il rilascio di:

a) un provvedimento di proroga dell’efficacia della VIA positiva di cui alla citata Deliberazione di G.R. n. 88/2013, esponendo a tal fine che la V.I.A. doveva ritenersi già “riconfermata” dalla determinazione di chiusura della Conferenza dei Servizi del procedimento di localizzazione del 15 aprile 2016, con la conseguenza che il suo termine quinquennale di validità avrebbe dovuto conteggiarsi da tale ultima data;
si precisava poi che il progetto definitivo assentito non era stato nel frattempo modificato;

b) un provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica n. 27171/11 del 4 novembre 2011 di cui alla relazione-parere 110274/is del 24 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.P.R. n. 31/2017, osservando anche in questo che:

– il progetto non aveva subito modificazioni rispetto a quello autorizzato nel 2011;

- il contesto paesaggistico non evidenziava significative variazioni, salvo che per i sopravvenuti vincoli istituiti nel 2018, ai sensi dell’art. 136, comma 1 del Codice dei beni culturali, sui territori di Isernia e Miranda, nello specifico mediante: a) Decreto n. 28/2018 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Isernia;
b) Decreti nn. 12/2018 e 13/2018 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici del territorio di Miranda.



6. La Regione, all’esito dell’istruttoria espletata dall’

ARPA

Molise, accordava la richiesta proroga della V.I.A. con provvedimento n. 92 del 30 settembre 2021, “ per un termine non inferiore a cinque anni, raccomandando di attenersi alle prescrizioni ed ai monitoraggi già stabiliti nelle precedenti autorizzazioni (rif. Parere

ARPA

Molise prot. n. 108885 del 05.07.2021) per i quali si richiede ad ARPA una attenzione straordinaria soprattutto sui temi ambientali di maggiore delicatezza, in relazione alla normativa vigente
”.

Nel contempo la Regione, una volta acquisito il parere positivo, con prescrizioni, della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, rilasciava il 28 maggio 2021 una nuova autorizzazione paesaggistica n. 210126/is ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi