TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312445
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12445/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05600/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello e Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
RO TA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento

e la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione per l'installazione di un ascensore nella chiostrina del Condominio sito in RO, in -OMISSIS-, trasmessa alla Soprintendenza il 6/9/2022;

e per la conseguente inefficacia

ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis della l. 241/90

della nota prot. MIC|MIC_ABAP-RM|-OMISSIS- (doc. 1), con la quale la Soprintendenza ha espresso Parere negativo in relazione alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/04, all'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore presso la chiostrina del Condominio sito in RO, -OMISSIS- – -OMISSIS- (“Parere negativo” o “Provvedimento”);

e, in ogni caso, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari

- del Parere negativo;

- nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota prot. MIC|MIC_SS-ABAP-RM|-OMISSIS- (doc. 2), con cui sono stati rappresentati i motivi ostativi alla richiesta di autorizzazione dell'installazione dell'ascensore ("Preavviso di Parere negativo”);

nonchè per la condanna

della Soprintendenza all'adozione del provvedimento richiesto, ex artt. 30 e 34, c. 1, lett. c), ossia al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione dell'ascensore presso il Condominio di -OMISSIS- (RM) ovvero all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica del Condominio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di RO TA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’edificio condominiale sito in RO, -OMISSIS-, è un bene di interesse culturale tutelato ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, all’interno del quale (segnatamente al 4° piano), risiedono i condomini Sig.ra -OMISSIS-e Sig. -OMISSIS-, coniugi affetti da gravi patologie che ne pregiudicano la capacità motoria e di deambulazione.

Al fine di garantire ai coniugi l’accesso alla loro abitazione, l’assemblea condominiale approvava la realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna dell’edificio, con progetto trasmesso alla competente Soprintendenza per l’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 21, co. 4 d. lgs. n. 42/2004.

2. Con la nota prot. n.-OMISSIS-, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di RO, facendo seguito al preavviso di diniego emesso con nota prot. n.-OMISSIS-, adottava parere negativo, valutando come eccessivo “ l’ingombro effettivo dell’ascensore all’interno della chiostrina ”, pari a “ un totale di quasi il 43% dell’area ”, tale da determinare una “ compromissione dell’illuminazione naturale ”, ritenendo che “ nuovo elemento, del tutto incongruo rispetto al contesto, va a danneggiare irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico in cui si inserisce. Tale intervento infatti, dal punto di vista della tutela del monumento, pregiudica fortemente la percezione visiva, funzionale e spaziale dei luoghi, oltre ad arrecare danni irreversibili alle murature storiche a seguito degli obbligati ancoraggi . La Soprintendeva rilevava altresì che “ l’immobile in oggetto è ubicato nell’ambito dello Stadio di -OMISSIS-, con conseguente presenza di murature di enorme valore storico e monumentale; l’intervento in oggetto andrebbe a gravare in maniera del tutto impropria su quanto rimane del monumento ”, pur rappresentando la possibilità di istallare un impianto servoscala per il superamento delle barriere architettoniche.

3. Con ricorso tempestivamente notificato (anche a RO TA) e depositato, il condominio di via -OMISSIS- e i due coniugi sono insorti avverso il predetto parere negativo, chiedendone la declaratoria di inefficacia e, in ogni caso, l’annullamento. In sintesi i ricorrenti lamentano: i) con un primo ordine di censure (cfr. lett. A del ricorso, punti da 26 a 42), la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. 13/89, 2, co. 8-bis, 10-bis e 20, co. 2-bis della l. 241/90, nonché dei principi di buon andamento e legittimo affidamento, certezza del diritto e ragionevolezza, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, e difetto di istruttoria, in ragione dell’intervenuta formazione (già alla data del 5 gennaio 2023), del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione, essendo decorso il termine di legge (120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, trasmessa il 6 settembre 2022) previsto dalla normativa speciale sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché, in via subordinata, l’insussistenza dei presupposti, di forma e di sostanza, per qualificare il gravato provvedimento come atto di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/90; ii) con un secondo ordine di doglianze (cfr. lett. B, punti da 43 a 68), vizi procedimentali, avendo il parere negativo indicato nuovi motivi ostativi non contenuti nel preavviso di diniego in violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, deficit motivazionale, non essendo stato indicato il “serio pregiudizio” che l’intervento arrecherebbe al bene tutelato, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, nonché ancora violazione del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e delle “ Linee guida ministeriali per il

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