TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312445
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12445/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05600/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A L, C G e G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

e la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione per l'installazione di un ascensore nella chiostrina del Condominio sito in Roma, in -OMISSIS-, trasmessa alla Soprintendenza il 6/9/2022;

e per la conseguente inefficacia

ai sensi dell'art. 2, c.

8-bis della l. 241/90

della nota prot. MIC|MIC_ABAP-RM|-OMISSIS- (doc. 1), con la quale la Soprintendenza ha espresso Parere negativo in relazione alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/04, all'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore presso la chiostrina del Condominio sito in Roma, -OMISSIS- – -OMISSIS- (“Parere negativo” o “Provvedimento”);

e, in ogni caso, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari

- del Parere negativo;

- nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota prot. MIC|MIC_SS-ABAP-RM|-OMISSIS- (doc. 2), con cui sono stati rappresentati i motivi ostativi alla richiesta di autorizzazione dell'installazione dell'ascensore ("Preavviso di Parere negativo”);

nonchè per la condanna

della Soprintendenza all'adozione del provvedimento richiesto, ex artt. 30 e 34, c. 1, lett. c), ossia al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione dell'ascensore presso il Condominio di -OMISSIS- (RM) ovvero all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica del Condominio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’edificio condominiale sito in Roma, -OMISSIS-, è un bene di interesse culturale tutelato ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, all’interno del quale (segnatamente al 4° piano), risiedono i condomini Sig.ra -OMISSIS-e Sig. -OMISSIS-, coniugi affetti da gravi patologie che ne pregiudicano la capacità motoria e di deambulazione.

Al fine di garantire ai coniugi l’accesso alla loro abitazione, l’assemblea condominiale approvava la realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna dell’edificio, con progetto trasmesso alla competente Soprintendenza per l’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 21, co. 4 d. lgs. n. 42/2004.

2. Con la nota prot. n.-OMISSIS-, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, facendo seguito al preavviso di diniego emesso con nota prot. n.-OMISSIS-, adottava parere negativo, valutando come eccessivo “ l’ingombro effettivo dell’ascensore all’interno della chiostrina ”, pari a “ un totale di quasi il 43% dell’area ”, tale da determinare una “ compromissione dell’illuminazione naturale ”, ritenendo che “ nuovo elemento, del tutto incongruo rispetto al contesto, va a danneggiare irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico in cui si inserisce. Tale intervento infatti, dal punto di vista della tutela del monumento, pregiudica fortemente la percezione visiva, funzionale e spaziale dei luoghi, oltre ad arrecare danni irreversibili alle murature storiche a seguito degli obbligati ancoraggi . La Soprintendeva rilevava altresì che “ l’immobile in oggetto è ubicato nell’ambito dello Stadio di -OMISSIS-, con conseguente presenza di murature di enorme valore storico e monumentale;
l’intervento in oggetto andrebbe a gravare in maniera del tutto impropria su quanto rimane del monumento
”, pur rappresentando la possibilità di istallare un impianto servoscala per il superamento delle barriere architettoniche.

3. Con ricorso tempestivamente notificato (anche a Roma Capitale) e depositato, il condominio di via -OMISSIS- e i due coniugi sono insorti avverso il predetto parere negativo, chiedendone la declaratoria di inefficacia e, in ogni caso, l’annullamento. In sintesi i ricorrenti lamentano: i) con un primo ordine di censure (cfr. lett. A del ricorso, punti da 26 a 42), la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. 13/89, 2, co.

8-bis, 10-bis e 20, co.

2-bis della l. 241/90, nonché dei principi di buon andamento e legittimo affidamento, certezza del diritto e ragionevolezza, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, e difetto di istruttoria, in ragione dell’intervenuta formazione (già alla data del 5 gennaio 2023), del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione, essendo decorso il termine di legge (120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, trasmessa il 6 settembre 2022) previsto dalla normativa speciale sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché, in via subordinata, l’insussistenza dei presupposti, di forma e di sostanza, per qualificare il gravato provvedimento come atto di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/90; ii) con un secondo ordine di doglianze (cfr. lett. B, punti da 43 a 68), vizi procedimentali, avendo il parere negativo indicato nuovi motivi ostativi non contenuti nel preavviso di diniego in violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, deficit motivazionale, non essendo stato indicato il “serio pregiudizio” che l’intervento arrecherebbe al bene tutelato, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, nonché ancora violazione del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e delle “ Linee guida ministeriali per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale ” del MIBAC con riferimento all’intervento alternativo prospettato dall’amministrazione (impianto servoscala)

4. Il Ministero della cultura si è costituito con atto di stile, depositato in data 26 aprile 2023.

5. Si è costituita in giudizio anche Roma Capitale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (cfr. memorie del 17 aprile 2023 e del 12 giugno 2023).

6. All’esito della discussione della richiesta di sospensiva la causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio del 26 aprile 2023, previa fissazione di un merito “a breve”.

7. Il ricorso è stato discusso nel merito e trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 luglio 2023.

8. In via pregiudiziale, va disposta l’estromissione dal giudizio di Roma Capitale (oltretutto nemmeno indicata nell’epigrafe del ricorso quale “amministrazione resistente”, ma mera destinataria della relativa notifica), difettando l’amministrazione capitolina di legittimazione passiva, essendo stato gravato unicamente un atto della Soprintendenza Speciale, organo periferico del Ministero della cultura.

9. Nel merito, risulta fondata, e assorbente, la doglianza esperita con il primo mezzo (cfr. segnatamente punto I del ricorso, punti da 26 a 37), con cui i ricorrenti deducono l’intervenuta formazione del silenzio-assenso in base alla normativa speciale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, segnatamente sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 2 e 5 della l. 9 gennaio 1989, n. 13(recante appunto “ Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ”).

In particolare, ai sensi del citato art. 5, “ Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5 ”: interpretando tale disposizione alla luce del quadro normativo attualmente in vigore, in cui le disposizioni di tutela dei beni di interesse culturale sono state recepite all’interno del Codice di cui al d. lgs. n. 42/2004, si desume che, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, fermo restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del medesimo Codice, tale organo ministeriale dovrà pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni.

Le conseguenze derivanti dall’utile decorso di tale lasso temporale sono quelle previste dal comma 2 del precedente art. 4 (a sua volta applicabile agli interventi da effettuarsi su “ immobile soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ”, ossia gravato da vincolo paesaggistico), al quale il citato art. 5 espressamente rinvia e che espressamente dispone che “ La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso ”.

La normativa di cui trattasi, dunque, prevede chiaramente la formazione di un titolo autorizzatorio per silentium una volta decorso il termine (nel caso di specie, quello di 120 giorni) assegnato all’autorità tutoria del vincolo per pronunciarsi sulla richiesta: trattasi di un particolare regime autorizzatorio riservato agli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico, chiaramente ispirato ad un particolare favor per i soggetti che versano in situazione di disabilità.

In tal senso è illuminante la ricostruzione della disciplina speciale di cui alla l. n. 13/1989 già operata da questa Sezione nella sentenza depositata in data 14 maggio 2007, n. 4347, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d) c.p.a.: “ Per quanto concerne gli immobili vincolati sotto il profilo paesaggistico, l’art. 4 della legge citata attua una tutela “forte” dei soggetti in condizioni di svantaggio, introducendo un regime di favore, costituito dalla previsione del silenzio-assenso nel caso di mancata pronuncia dell’amministrazione sull’istanza di approvazione dei lavori per la rimozione degli ostacoli alla mobilità. (…) Per quanto concerne gli immobili oggetto di vincolo storico-ambientale la legge in esame introduce una previsione simile, disponendo al successivo art. 5 che “Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente Soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5”. Attesa la sopra riportata formulazione letterale della disposizione predetta, il problema dell’individuazione dell’ambito di operatività dell’istituto del silenzio assenso anche nel caso di richiesta di autorizzazione dei lavori su immobili vincolati appare risolvibile in senso positivo, in virtù dell’espresso richiamo alla previsione del comma 2 dell’art. 4, effettuato dall’art.

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