TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202301322

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202301322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301322
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 01322/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00347/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2023, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S S D e R E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal prof. avv. R G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., non costituite in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bivona e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.p.a. (già -OMISSIS- s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Alessia Narcisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

“- della determinazione del Direttore della Divisione SarPulia n. SAR/021, adottata in data 16.02.2023 e in pari data comunicata, nella parte in cui esclude -OMISSIS- dal Lotto 5 della procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia;

- di tutti gli atti citati nella predetta determinazione e in particolare, ove occorra, di tutte le richieste documentali pervenute da InnovaPuglia;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per la declaratoria del diritto di -OMISSIS- all'aggiudicazione della gara e per l’accertamento del diritto al subentro”;

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- s.p.a. (già -OMISSIS- s.p.a.) il 19 aprile 2023:

“-della deliberazione di InnovaPuglia s.p.a. del 16.2.2023, prot. n. SAR/021, comunicata a mezzo pec in data 17.2.2023, della deliberazione di InnovaPuglia s.p.a. del 16.2.2023, prot. n. SAR/021, comunicata a mezzo pec in data 17.2.2023, nella sola parte in cui è stata disposta l’esclusione di -OMISSIS- s.p.a. dalla “Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia”, indetta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con bando di gara spedito alla G.U.U.E. in data 24.6.2017, per le ulteriori ragioni indicate nella narrativa del ricorso incidentale stesso;

-di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ancorché di tenore sconosciuto”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum con contestuale ricorso incidentale proposto da -OMISSIS- s.p.a., (già -OMISSIS- s.p.a.);

Vista l’atto di intervento ad opponendum proposto da -OMISSIS- s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 codice del processo amministrativo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori, avvocati S S D e R E S per la parte ricorrente; R G R per Innovapuglia s.p.a.; G N e V V per -OMISSIS- s.p.a.; M C per -OMISSIS- s.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1.-Con il bando di gara pubblicato sulla GUUE del 20 giugno 2017, InnovaPuglia s.p.a., nella qualità di Soggetto aggregatore della Regione Puglia, indiceva una gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Puglia (gara -OMISSIS-), ripartita in sei lotti geografici, della durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per altri 36, oltre 12 di eventuale proroga tecnica.

Per quanto qui rileva, i lotti 2 e 5 venivano aggiudicati a -OMISSIS- s.p.a. (oggi -OMISSIS- s.p.a), per un importo –rispettivo- di euro 12.477.600,00 e 7.357.500,00, giusta determinazione del Direttore generale n. 5 del 15.1.2020, poi rettificata con successiva determina del 26 ottobre successivo. I servizi oggetto dei due lotti indicati erano destinati –rispettivamente- alla ASL Bari, all’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari e all’Azienda ospedaliero- universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

Rispetto ad entrambi i lotti oggetto del presente giudizio, la società -OMISSIS- s.p.a. (d’ora in poi solo -OMISSIS-) risultava seconda in graduatoria; in terza posizione si collocava il R.T.I. composto da -OMISSIS- e -OMISSIS- (che, però, riusciva ad aggiudicarsi i diversi lotti nn. 1 e 3); in quarta posizione il R.T.I. -OMISSIS-

Prima della stipulazione del contratto con -OMISSIS-, tuttavia, -OMISSIS- segnalava alla Stazione appaltante che sia l’Amministratore delegato sia un dirigente della società aggiudicataria risultavano coinvolti in un’indagine penale e attinti da misure cautelari personali di natura coercitiva per condotte penalmente rilevanti; sicché si sarebbe resa opportuna una verifica della persistenza dei requisiti di affidabilità del contraente.

Il comportamento inerte della Stazione appaltante in relazione a tali verifiche (e anzi l’intervenuta stipula dei tre contratti con le tre Aziende sanitarie) innescava un’articolata vicenda giudiziaria:

a) -OMISSIS- agiva in giudizio ex art. 117 del codice del processo amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e questo Tar respingeva il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-/2021;

b) il Consiglio di Stato riformava la sentenza di primo grado con la decisione n. -OMISSIS-/2021, riconoscendo la doverosità di concludere il procedimento di verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti;

d) la Stazione appaltante ottemperava alla decisione di appello e, pur riconoscendo che -OMISSIS- avesse perso i requisiti prima della stipula del contratto, riteneva tale valutazione priva di effetti sulla gara e sul provvedimento finale (cfr. determinazione n. 192/SAR del 21.12.2021), costringendo -OMISSIS- ad agire in ottemperanza innanzi al giudice di appello stesso;

e) il Consiglio di Stato, con la sentenza n.-OMISSIS-/2022, accoglieva nuovamente il ricorso e, nell’esercizio dei poteri di giurisdizione estesa al merito, individuava l’esito provvedimentale correlato alla valutazione della perdita dei requisiti in questione nella revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- ex art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n.