TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-09-18, n. 201207872

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-09-18, n. 201207872
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207872
Data del deposito : 18 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02968/2010 REG.RIC.

N. 07872/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02968/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
società Framich s.r.l., in R.T.I. con la società Airtecnica s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. A B e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Barletta, in Roma, piazza Margana n. 29;



contro

Comune di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Volpicelli, in Roma, via Padre G. A. Filippini n 109;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

Società Infrater s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Muraca, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Cesare Battisti n.17;
società Igm s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento


con il ricorso introduttivo

della nota del Comune di Agrigento di cui al prot. n. 1401/i del 24.2.2010, con la quale, in accoglimento del ricorso dal costituendo R.T.I. Infrater s.r.l. avverso l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Framich s.r.l.;

del verbale della gara del Comune di Agrigento del 5.3.2010 con il quale è stata disposta l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Framich s.r.l. e la sua esclusione dalla gara, con conseguente aggiudicazione definitiva in favore del costituendo R.T.I. Infrater s.r.l.;

della successiva aggiudicazione definitiva;

dell’eventuale contratto eventualmente stipulato nelle more del quale si chiede la dichiarazione di nullità e inefficacia;

del modelli comuni di compilazione G.A.P. approvati dal Ministero dell’Interno;

nonché, ove possa occorrere, di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;


nonché per la condanna

del Comune di Agrigento al risarcimento del danno in forma specifica, tramite l’aggiudicazione in favore alla ricorrente Framich s.r.l. e, in via subordinata, per equivalente secondo la quantificazione indicata in ricorso;


e con il ricorso per motivi aggiunti

della nota del R.U.P. n. 30980 del 24.5.2010, con la quale, dato atto della tardività del ricorso in opposizione presentato dalla Infrater s.r.l., ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva in favore della Framich e di riaggiudicazione della gara in favore della Infrater s.r.l. come già disposto con il verbale di gara rep. 743 del 5.2.2010 nonché del conseguente verbale della Commissione di gara del 9.6.2010;


Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento, del Ministero dell'Interno e della società Infrater s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con la nota del Comune di Agrigento di cui al prot. n. 1401/i del 24.2.2010 è stato comunicato al Presidente del seggio di gara l’accoglimento del ricorso amministrativo in opposizione presentato dal costituendo R.T.I. Infrater s.r.l. e IGM s.r.l. avverso l’aggiudicazione della gara in favore della società Framich s.r.l., in quanto - sulla base della giurisprudenza sul punto specifico del Consiglio della Giustizia Amministrativa espressamente richiamata - è stato ritenuto che l’offerta della Framich s.r.l. presentasse irregolarità concernenti il modello GAP nella parte in cui è stata omessa, in violazione dell’articolo 9 del disciplinare di gara, la compilazione del campo obbligatorio relativo all’indicazione del tipo d’impresa.

Con il successivo verbale di del 5.3.2010 è stato conseguentemente disposto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Framich s.r.l. e la sua esclusione dalla

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