TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-02-17, n. 202000272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-02-17, n. 202000272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000272
Data del deposito : 17 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2020

N. 00272/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“C.B.H. Città di Bari Hospital” s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Abbattista, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
Azienda sanitaria locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;



nei confronti

Diaverum Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“- della deliberazione di G.R. n. 22 del 12 gennaio 2018 pubblicata sul BURP n. 23 del 12.02.2018;

- della nota prot. n. 26667/1 del 30.01.2018 a firma del Direttore generale dell'ASL Bari con la quale veniva notificata la deliberazione di G.R. n. 22/2018;

- della nota prot. n. AOO_/01-03-2018 del 5 marzo 2018 a firma del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia avente ad oggetto “Sistema Informativo Edotto – DGR n. 22 del 18.1.2018. Remunerazione Prestazioni Dialitiche. Aggiornamento Nomenclatore Tariffario e Catalogo Regionale Prestazioni”;

- della nota prot. n. 76211/1 del 22 marzo 2018 a firma del Direttore Generale dell'ASL Bari avente ad oggetto “DGR n. 22 del 18.1.2018 – Trasmissione nota Regione Puglia prot. n. AOO_n. 1100 del 1.3.2018 e disposizioni”;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto”;

quanto ai motivi aggiunti:

“- della deliberazione di G.R. n. 1679 del 26.9.2018, successivamente conosciuta, recante ad oggetto “Organizzazione della Rete Nefrologico – Dialitica e Trapiantologica Pugliese – ReNDiT - ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 05/08/2014 recante: Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica (Rep. Atti n. 101/CRS del 05/08/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n. 899/2010 ed integrazione della DGR n. 951/2013- Tariffario Regionale”, nei limiti di seguito specificati”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Abbattista, per la ricorrente, e avv. Francesco Maria Settanni, su delega dell'avv. Paolo Scagliola, per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto principale la domanda di annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 12 gennaio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n.23 del 12 febbraio 2018, concernente “Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal S.S.R.”.

La DGR del 13 maggio 2013 n. 951, oggetto di modifica, ha approvato il nuovo tariffario regionale, prendendo atto “nuove tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR, approvate con Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. suppl. n. 23 del

28/01/2013”.

Per quel che qui rileva, il tariffario regionale approvato nel maggio 2013 ha determinato, fra l’altro, le tariffe per le seguenti nove tipologie di prestazioni dialitiche di assistenza specialistica ambulatoriale (corrispondenti a quelle previste dal D.M. 18 ottobre 2012 recante “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”):

H 39. 95.1 emodialisi in acetato o in bicarbonato;

39. 95.2 emodialisi in acetato o in bicarbonato, ad assistenza limitata;

39.95.3 emodialisi in acetato in bicarbonato, domiciliare;

H 39.95.4 emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili (altresì con il codice identificativo I 39.95.Z);

H 39.95.5 emodiafiltrazione;

39.95.6 emodiafiltrazione ad assistenza limitata;

H 39.95.7 altra emodiafiltrazione;

H 39.95.8 emofiltrazione;

H 39.95.9 emodialisi – emofiltrazione.

La DGR n. 22 del 12 gennaio 2018, oggetto della domanda di annullamento in questa sede proposta, a far data dal primo gennaio 2018:

a) ha espunto dal tariffario regionale del 2013 le seguenti prestazioni dialitiche:

H 39. 95.1 emodialisi in acetato o in bicarbonato;

H 39.95.4 emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili (altresì con il codice identificativo I 39.95.Z);

H 39.95.5 emodiafiltrazione;

H 39.95.7 altra emodiafiltrazione;

H 39.95.8 emofiltrazione;

39. 95.2 emodialisi in acetato o in bicarbonato, ad assistenza limitata;

39.95.3 emodialisi in acetato in bicarbonato, domiciliare;

39.95.6 emodiafiltrazione ad assistenza limitata.

- ha adottato “…sia per le strutture pubblica che per le strutture private accreditate e autorizzate, due sole tipologie di prestazioni con le relative tariffe, di seguito riportate, entrambe comprensive delle prestazioni aggiuntive (iniezione di ormoni, fasciatura, medicazioni, lavaggio catetere, prelievo venoso e arterioso), oltre agli esami strumentali, di laboratorio e anamnesi e valutazione complessiva e stesura del piano di trattamento dialitico, secondo il protocollo e lo scadenziario delle prestazioni rivisitato e allegato al presente provvedimento (allegati A e B). Eventuali ulteriori esami strumentali che dovessero rendersi necessari, per particolari condizioni cliniche del paziente, devono essere documentate portate a conoscenza del committente:

Prestazione A) tariffa unica; Descrizione: prestazione dialitica; Codice da definire; tariffa per seduta 205,00 € appendice tali prestazioni con loro mix almeno del 40% delle prestazioni HD S cod. 39.95.5;

Prestazione B) tariffa unica; Descrizione: altra emodiafiltrazione codice: H F R –AFB Mid Dilution, cod 39.95.7; tariffa per seduta 232,00 €.

La medesima delibera ha poi stabilito:

c) di abrogare contestualmente il tariffario delle prestazioni aggiuntive previste dalla D.G.R. n. 478 del 1998;

d) di modificare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati (da 1: 3.5 a 1: 4.0), facendo comunque salvi “il numero minimo da lasciare libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31.12.2017, su cui non vanno applicate le regressioni tariffarie previste dalla L.R. n. 4/2010, con l’obbligo per le strutture erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati”;

e) e che contestualmente, dalla data del primo gennaio 2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale. Tanto, “…in attesa di definire, nei 180 gg. successivi alla data di adozione del presente provvedimento, una rivisitazione della rete dialitica regionale, e quindi dei posti rene, in ragione del proprio fabbisogno”.

2. Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente deducendone l’illegittimità per il seguente unico articolato motivo di censura.

1) Incompetenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 9, L. 28.12.1995 n. 54.

Violazione e falsa applicazione

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