TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300644
Data del deposito : 8 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00196/2006 REG.RIC.

N. 00644/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2006, proposto da P I, rappresentato e difeso dall'avv. C N presso il cui studio in Campobasso, via Mazzini, n. 107, elegge domicilio;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., e Capo della Polizia di Stato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

per l'annullamento

del provvedimento n. 333-D/99550 di cui al telegramma del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Risorse Umane datato 02.01.2006 e notificato il 05.01.2006 (doc. 1), con il quale è stato anticipato al ricorrente il contenuto del predetto provvedimento;
del Decreto n. 333-D/99550, preannunciato con il telegramma innanzi descritto e notificato il 23.02.2006 (doc. 2), con il quale il Direttore Centrale per le risorse Umane, per conto del Capo della Polizia di Stato Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per “essere ammesso alla frequenza del corso per la successiva immissione nel ruolo degli Assistenti ed Agenti” della Polizia di Stato;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, quale Agente ausiliario del 62° corso della Polizia di Stato, incorporato il 3.10.2003, trattenuto in servizio sino al 31.12.2005, con ricorso notificato il 6 marzo 2006 e depositato il successivo 14 marzo 2006, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali non è stato ammesso alla frequenza del corso per la successiva immissione nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato, per essere stato cautelativamente sospeso dal servizio con decreto del 11.12.2004, in quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare per fatti (permanenza clandestina di extracomunitari in territorio nazionale) che sarebbero stati commessi quando era in servizio presso la Questura di Varese.

In conseguenza della mancata ammissione al corso, il ricorrente è definitivamente cessato dal servizio a decorrere dal 1°.1.2006, una volta trascorso il biennio di trattenimento in servizio del 62° corso.

A fondamento del gravame ha dedotto il seguente complesso motivo di censura: violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 47, comma 10, della legge 1.4.1981, n. 121, all’art. 9 del DPR 25.10.1981 ed all’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
violazione dei principi di non colpevolezza, di lealtà e di buon andamento di cui agli artt. 27 e 97 Cost.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento.

Osserva che, a proprio carico, non sarebbe stata adottata alcuna sanzione disciplinare, sicché non ricorrerebbe un’ipotesi ostativa all’ammissione al corso propedeutico alla immissione nel ruolo degli Agenti di polizia, secondo il disposto di cui all’art. 47, comma 10 della legge n. 121/1981.

In ogni caso, la misura della sospensione cautelare non potrebbe di per sé giustificare la mancata ammissione al corso essendo i suoi effetti variamente condizionati dall’esito del processo penale, secondo le previsioni di cui all’art. 9 del DPR 737/1981.

Anche il potere discrezionale in ordine all’ammissione al corso sarebbe stato esercitato in modo scorretto, poiché in assenza di dati certi, comprovanti l’inidoneità dell’interessato a svolgere i compiti d’istituto della Polizia di Stato, talché non potrebbe ritenersi sufficiente a giustificare un provvedimento di non ammissione, la presenza di una misura restrittiva della libertà personale, successivamente revocata e neppure un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio fondato sulla prima;
ciò anche alla luce del principio costituzionale di presunzione della non colpevolezza che impone di attendere la verifica nella sede processuale dei gravi fatti contestati.

Tale modalità di azione sarebbe sintomatica di un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la mancata ammissione al corso si fonderebbe su fatti non accertati e sarebbe pertanto sostanzialmente immotivata e sviata da un intento punitivo, con l’effetto di determinare surrettiziamente l’anticipata applicazione di una sanzione atipica, in carenza delle garanzie di legge.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per difendere la legittimità dei provvedimenti impugnati, concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che il ricorrente articola i motivi di censura avverso i provvedimenti di non ammissione al corso propedeutico alla immissione nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato, variamente argomentando in ordine alle incongruenze logiche e giuridiche, asseritamente derivanti dall’adozione di un provvedimento gravemente lesivo, fondato su di una misura cautelare, restrittiva della libertà personale, successivamente revocata e su di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, adottato sulla scorta della predetta misura cautelare e suscettibile di revoca in conseguenza dell’esito del processo penale, prospettando, al contempo, una carenza istruttoria e motivazionale, avendo omesso l’amministrazione di accertare nella loro materialità fatti idonei a dimostrare l’inadeguatezza dell’esponente allo svolgimento dei compiti d’istituto.

Il ricorrente omette, tuttavia, di considerare che la mancata ammissione al corso si fonda sulla concorrente adozione di un parere negativo all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato espresso in sede di compilazione del prescritto rapporto informativo dal dirigente dell’ufficio di appartenenza, secondo quanto previsto dalla circolare emanata dal direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con la quale gli Agenti ausiliari trattenuti sono stati invitati a presentare domanda per l’immissione nei ruoli degli Assistenti e Agenti della Polizia di Stato.

E’ vero che tale atto è stato formalmente impugnato, ma nessuna censura risulta indirizzata avverso il medesimo, sebbene depositato in giudizio sub doc. 1 (istanza del ricorrente di ammissione al corso con in calce il parere negativo del Vice questore aggiunto) e 2 (nota di trasmissione della istanza di ammissione al corso, in cui si ribadisce il parere negativo espresso nei confronti del solo ricorrente) dall’Amministrazione intimata al momento della costituzione in giudizio.

La sua mancata contestazione attraverso l’articolazione di specifici motivi di censura rende dunque il ricorso inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato si fonda su due distinti ordini argomentativi, di cui uno soltanto (la pretesa insufficienza del provvedimento di sospensione cautelare del servizio a giustificare il diniego) oggetto di contestazione.

In ogni caso, il ricorso è infondato anche nel merito in quanto l’esistenza del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio costituisce motivo di per sé sufficiente a giustificare la mancata ammissione dell’esponente al corso.

Occorre, a tal riguardo, prendere le mosse dalla norma che disciplina la fattispecie in esame.

L’art. 47, comma 10 della legge n. 121 del 1981 prevede che <<al termine del secondo anno di servizio, l’anzidetto personale [id est, quello degli Agenti ausiliari trattenuti in servizio], qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli Agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi>>.

Sebbene il ricorrente non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare nel corso del periodo di servizio espletato, il provvedimento di ammissione al corso risulta caratterizzato da natura ampiamente discrezionale, come comprovato dalla locuzione normativa “può essere ammesso”.

Ora, a fronte di un potere di siffatta latitudine, considerate anche le delicate e rilevanti funzioni che gli Agenti della Polizia di Stato sono chiamati a svolgere, appare immune da censure la decisione dell’Amministrazione intimata di non ammettere l’interessato al corso, stante la perdurante efficacia del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, non impugnato né altrimenti contestato dal ricorrente e adottato in conseguenza della applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, per fatti che sarebbe stati commessi durante lo svolgimento del servizio.

A ben vedere, la perdurante efficacia del provvedimento di sospensione cautelare, alla data in cui la direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno indiceva la procedura per l’ammissione al corso, rappresenta circostanza oggettiva ostativa alla partecipazione al corso.

In assenza di revoca della sospensione dal servizio, il ricorrente si trovava nella impossibilità giuridica di poter partecipare al corso, sicché la perdurante efficacia di siffatta misura cautelare rendeva sostanzialmente vincolata la decisione circa la non ammissione al corso e ciò a prescindere dall’esito della vicenda penale, i cui effetti giammai avrebbero potuto riverberarsi sulla posizione del ricorrente, destinato a cessare dal servizio, a decorrere dal 1°.1.2006, in conseguenza della mancata ammissione al corso.

Anche per tale ragione, il Collegio ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza di rinvio della decisione del ricorso, motivata dall’asserita opportunità di attendere l’esito della prossima celebrazione dell’udienza preliminare del processo penale, fissata per il 6.6.2014.

Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, mentre la natura della controversia induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

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