TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-12-23, n. 201514507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-12-23, n. 201514507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201514507
Data del deposito : 23 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06232/2014 REG.RIC.

N. 14507/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06232/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6232 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aero Club Marilla Rigazio di Vercelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti M S, A M, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;



contro

Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) del 14 febbraio 2014, n.00158267-p con cui si è stabilito che i canoni per le concessioni di beni aeroportuali assentite direttamente dall'Enac devono essere calcolati al 100% del valore di mercato a prescindere dalla forma giuridica rivestita dal titolare della concessione,

nonché di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamato in tale deliberazione del 14/2/2014;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso, notificato all’ENAC e all’Agenzia del Demanio il 15 aprile 2014 e depositato il successivo 8 maggio, l’Aero Club Marilla Rigazio di Vercelli, ente federato all’Aero Club d’Italia, impugna la deliberazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) del 14 febbraio 2014, n.00158267-p del 14.02.14 con cui si è stabilito che i canoni per le concessioni di beni aeroportuali assentite direttamente dall'Enac devono essere calcolati al 100% del valore di mercato a prescindere dalla forma giuridica rivestita dal titolare della concessione.

Parte ricorrente espone di esercitare le attività proprie agli enti federati dell’Aero Club d’Italia. Quest’ultima ha, tra i propri scopi Statutari:

- la formazione aeronautica e la diffusione della cultura aeronautica;

- lo sviluppo del turismo e dello sport aereo;

- l’attività didattica nei vari settori aeronautici;

- il patrocinio e la tutela degli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda;

- l’istruzione e l’allenamento dei piloti militari e civili;

- l’apporto all’attività di protezione civile e/o di tutela ambientale in base a convenzioni con la Presidenza del Consiglio, i Ministeri competenti, le Regioni e gli enti locali.

Per il raggiungimento di tali scopi, l’Aero Club d’Italia si avvale degli aero club federati.

La ricorrente, in base al proprio statuto, esercita attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo a motore non acrobatico, a vela non acrobatico, del volo acrobatico del paracadutismo, del volo ultraleggero etc.

Rappresenta che la vicenda sub judice prende le mosse dal dpr 296/2005, il Regolamento di attuazione dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, con il quale è stata abrogata la disciplina previgente che riconosceva agli Aeroclub il canone agevolato pari al 10% del canone di mercato.

Afferma che anche dopo l’entrata in vigore del suddetto Regolamento del 13 settembre 2005 gli Aero club hanno continuato a beneficiare del canone agevolato per l’utilizzo del sedime aeroportuale in sub concessione dai gestori aeroportuali in forza di quanto previsto dall’art. 11 del citato dpr.

L’Enac, in forza delle finalità di interesse pubblico connesse agli scopi sociali perseguiti ed ai sensi dell’art. 693 e ss. del codice della navigazione, ha costantemente riconosciuto agli aero club la piena applicazione dell’art. 11 del dpr 296/2005 ed ha applicato il canone ridotto in considerazione delle finalità di pubblico interesse connesse all’attività sportiva, didattica, turistica e promozionale del settore del volo svolta da tali sodalizi senza fini di lucro, confermando tale opzione con diverse note, susseguitesi nel tempo (v. note del 18/11/2008, 9/4/2009, 23/5/2012)

Con la nota che qui si impugna l’Enac ha, invece, sollecitato le Direzioni Aeroportuali ad applicare il canone di mercato, pari a dieci volte quello fino ad oggi applicato, da calcolarsi fin dalla entrata in vigore del dpr 296/2005, affermando che il Regolamento del 2005 non trova applicazione per il demanio aeronautico né sono fruibili da società o associazioni sportive.

Avverso il suddetto provvedimento parte ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione del dpr 296/2005; violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 11 del dpr del 13 settembre 2005 n. 296; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione,contraddittorietà ed illogicità manifesta, per avere disposto una decadenza o revoca della concessione in essere in ipotesi non previste dall’art. 17 del dpr 296/2005, in quanto la concessione a canone agevolato rappresenterebbe una concessione del tutto distinta dalla concessione a canone ordinario, in base alla disciplina contenuta nel regolamento citato;

2) violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 11 del dpr del 13 settembre 2005 n. 296; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione,contraddittorietà ed illogicità manifesta. Si sostiene che Enac avrebbe errato nel ritenere che gli aeroclub non rientrassero tra i soggetti, elencati dall’art. 11 del dpr 296/2005, per i quali è espressamente prevista la concessione dei bene demaniali a canone agevolato, pur avendo in precedenza sempre riconosciuto tale agevolazione alle associazioni che svolgono attività nel settore dello sport dilettantistico e benché l’art. 11 del citato dpr contempla ben due categorie di enti nelle quali gli aero club possono essere ricompresi, le associazioni

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