TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-23, n. 202303147
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 03147/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15100/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15100 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
- Ufficio personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Lazio, n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2021, R.G. n. -OMISSIS-/2010, che ha stabilito: “Sulla base degli atti e dei fatti non contestati, risulta a questo Collegio che, con determinazione autonoma e discrezionale dell’Amministrazione – pendente l’odierno giudizio - il ricorrente sia stato ammesso, non soltanto alla ripetizione delle prove fisiche, così come disposto in sede cautelare, ma altresì - avendole evidentemente superate - alle prove successive e finanche al corso di formazione riservato ai vincitori del concorso, inserendolo in graduatoria ed iscrivendolo successivamente in ruolo. Dalle evidenze processuali risulta , infatti, che il ricorrente è oramai incardinato a pieno titolo nell’Amministrazione da circa dieci anni, a seguito del superamento del concorso in questione, ed è oggi militare del contingente mare, con la qualifica di Nocchiere. I successivi provvedimenti dell’Amministrazione sono stati da essa emessi sua sponte senza tener conto della perdurante pendenza dell’odierno giudizio e non trovano giustificazione sulla base del provvedimento cautelare, ma appaiono piuttosto sintomatici della sua precisa volontà di considerare de facto superato ed assorbito l’incidente, e dunque di considerare irrilevante l’atto di esclusione del ricorrente tanto da determinarsi, ulteriormente ed in totale autonomia, ad immetterlo in servizio; volontà della quale non può che prendersi atto imponendosi una declaratoria in conformità” nonché, per la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a.
ovvero, in subordine, avverso e per l’annullamento
a. del provvedimento del Capo Ufficio personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari prot. -OMISSIS- del 7 settembre 2022, notificato il 26 settembre 2022, che stabilito l’assenza del diritto, in capo al ricorrente, delle arretrate retribuzioni “in quanto la fictio iuris della retrodatazione non consente di considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione”;
b. ove occorra, della determinazione n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2022;
c. ove occorra, della determinazione n. -OMISSIS-/12 del 12 agosto 2022;
d. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali per l’accertamento del diritto del ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, alla ricostruzione integrale di carriera, anche ai fini economici, ivi comprese le promozioni conseguenti all’effettivo svolgimento della prestazione nei termini che seguono: dal 3 febbraio 2015 al febbraio 2020, quale finanziere scelto; dal 7 febbraio 2020 fino al 25 ottobre 2022, quale appuntato, secondo i calcoli che seguono secondo le tabelle applicabili:
- (scelto) retribuzione base €. 1.520,64 lordo mensile da moltiplicare per 13 mensilità (€ 19.768,32 annui oltre interesse e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc);
- (appuntato) retribuzione base €. 1.571,58 lordo mensile da moltiplicare per 13 mensilità (€ 20.430,54 annui oltre interesse e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver proposto ricorso (N.R.G. -OMISSIS-/2010) avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per n. 105 posti del contingente mare - nocchieri, riservato agli allievi finanzieri, in conseguenza del giudizio di non idoneità alla prova di efficienza fisica.
Accolta la domanda cautelare, il ricorrente veniva ammesso al rinnovo delle prove di efficienza fisica; e, quindi, arruolato in data 26 ottobre 2011 e, con provvedimento del Comando Generale n. -OMISSIS- del 7 novembre 2012, stato promosso al grado di finanziere.
Nel soggiungere che la procedente Amministrazione ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica dell’ammissione all’arruolamento nel Corpo al 7 febbraio 2011 con determinazione n.-OMISSIS- dell’8 luglio 2022, evidenzia la parte che, con provvedimento n. -OMISSIS- del 7 settembre 2022, il Capo Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, ha stabilito che l’interessato non avrebbe diritto alle retribuzioni arretrate in quanto la fictio iuris della