TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-10, n. 202300946
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00946/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3133 del 2022, proposto da:
SOGEGA Costruzioni S.R.L. (di seguito: SOGEGA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata – SUA di Napoli (di seguito: Provveditorato),
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
- Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 238 del 7 giugno 2022 emesso dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP., recante la revoca della gara di appalto per l'affidamento, mediante accordo quadro, da concludere con un solo operatore economico, del servizio di manutenzione (edili ed affini) degli immobili del Comune di Casalnuovo di Napoli - CIG 8761074AF8 – CUP J17h21001190004;
- di ogni altro atto consequenziale, connesso, propedeutico a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
nonché per la condanna della amministrazione
- previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 d. lgs n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell'effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione ed a stipulare il relativo contratto secondo l'offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito nonché, in subordine, per la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex art. 30 e 124 D. lgs n. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche e del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022, il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 8 luglio 2019, il Comune di Casalnuovo di Napoli aderiva al protocollo d’intesa rep. n. 8017 del 21 giugno 2017, sottoscritto con la Prefettura - UTG di Napoli ed il MIT, Provveditorato Interregionale alle OO.PP col quale, sul presupposto dell’istituzione della S.U.A. presso il Provveditorato medesimo, si affidava alla stessa il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione dei bandi di gara sino all’aggiudicazione.
Con nota prot. n. 15393 del 24 giugno 2019, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. individuava, quale ambito di operatività della S.U.A., i lavori pubblici d’importo superiore ad € 250.000,00, e le forniture e servizi di importo superiore ad € 200.000,00.
All’art. 3 del protocollo vengono specificate le funzioni, attività e servizi della S.U.A., tra i quali rientra la gestione dell’intera procedura di gara per conto del Comune di Casalnuovo di Napoli.
Di conseguenza, il Comune trasmetteva alla S.U.A., al fine dell’espletamento della gara, la determina dirigenziale n. 198 del 13 settembre 2021 del Settore Patrimonio e Manutenzione, con la quale si avviava la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d. lgs 50/2016, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto per lavori di manutenzione (edili ed affini) degli immobili comunali riconducibili alle categorie OG1.
Senonché, per un errore, il Provveditorato esperiva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione (edili e affini) degli immobili comunali, mediante accordo quadro, da concludere con un solo operatore economico.
La gara veniva espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d. lgs 50/2016 e con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2bis e 3bis del medesimo d. lgs 50/2016.
Avviate le operazioni di gara, entro il termine indicato nel bando, presentavano offerta n. 292 operatori economici, di cui n. 286 ammessi al prosieguo della procedura.
Il Comune resistente, nel corso della gara, evidenziava alla S.U.A. che, con l’appalto in parola, l’obiettivo dell’amministrazione sarebbe stato di effettuare uno o più interventi puntuali di manutenzione, ristrutturazione o riparazione, come ad esempio il rifacimento di facciate, la tinteggiatura di pareti interne o la sostituzione ovvero la riparazione di un determinato impianto.
Pertanto, ritenendo che l’oggetto dell’affidamento fosse, per l’esattezza l’esecuzione di lavori, come peraltro indicato nella determina n. 198/2021, appariva non rispondente agli interessi pubblici sottesi alla procedura in parola, l’indizione di una gara di servizi anziché di lavori.
Di conseguenza, la S.U.A. ha proceduto alla revoca della procedura di gara come da decreto provveditorale prot. n. 238 del 7 giugno 2022.
2.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 24 giugno, SOGEGA ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il menzionato decreto e gli atti ad esso collegati. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione comunale, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. d’inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il relativo contratto, secondo