TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202102077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202102077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202102077
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2021

N. 02077/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01490/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B I, con domicilio eletto presso il suo studio in Cetraro, via Lungo Aron II Traversa Pal A;

contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

A) del provvedimento di sospensione dell'attivita` imprenditoriale notificato in data 4.8.2017 (Verbale di primo accesso nr -OMISSIS- del 4.8.2017), con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, ha ordinato, con decorrenza dalle ore 12 del giorno 8 agosto 2017, la sospensione dell'attivita` dell'impresa denominata “-OMISSIS-” sita in -OMISSIS- in agro del Comune di Guardia Piemontese, avente Partita IVA -OMISSIS-;B) della decisione di rigetto del ricorso gerarchico adottata dall'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli e comunicata a mezzo perc in data 18/08/2017;

C) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza e di Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2021 il dott. Domenico Gaglioti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso notificato all’Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Napoli e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza il 26.10.2017 e depositato il 30.11.2017 l’odierna ricorrente ha affermato:

-che in data 4.8.2017 il Nucleo Operativo integrato dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, in seguito all’ispezione operata nei confronti dell’attività “-OMISSIS-”, con sede legale ed operativa in agro del Comune di -OMISSIS-, ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale anzidetta con decorrenza dalle ore 12 del giorno 8.8.2017 per il presunto impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria;

-che il successivo 8.8.2017 essa proponeva ricorso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli per l’annullamento del provvedimento anzidetto, deducendo: 1) Illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato;
2) Difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato e conseguente nullità dello stesso;
3) Nullità dell’impugnato provvedimento per mancanza della relata di notificazione;
4) Buona fede dell’Istante/Opponente – Della Mancanza di colpa, dolo e volontarietà nell’agire dell’Istante/Opponente e conseguente esclusione di ogni sua qualsivoglia responsabilità;

-che con provvedimento notificato a mezzo pec in data 18.8.2017 l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli, rigettava il ricorso e confermava il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza.

2- Ritenendo illegittimo detto provvedimento, con l’epigrafato ricorso ne chiede l’annullamento, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:

1) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

La ricorrente adduce per un verso la sussistenza di contraddizioni tra il provvedimento impugnato e il presupposto verbale di primo accesso, consistente nella contestuale redazione degli stessi, da cui ritiene inficiata la congruità dell’istruttoria a base del secondo e, per altro verso, la sussistenza di alcune contraddizioni tra i due atti.

Nello specifico: -) la sede del -OMISSIS- è indicata, nel verbale di primo accesso, in Guardia Piemontese -OMISSIS- e nel provvedimento di sospensione dell’attività in -OMISSIS-;
-) manca, in allegato alle condizioni per la revoca del provvedimento, un fac simile seppur dichiarato come allegato, che la ricorrente ha dovuto scaricare dall’apposito sito internet;
-) è mancata la compilazione e sottoscrizione della relata di notificazione del provvedimento opposto;
--) è mancata l’indicazione dell’orario in cui il verbale è stato chiuso, circostanza che impedirebbe di apprezzare il tempo dedicato agli accertamenti;
-) nel verbale di primo accesso viene disposta la sospensione a “decorrere dalle ore 12 del 07 agosto 2017” mentre nel secondo la sospensione è disposta “dalle ore dodici (12:00) del giorno 08/08/2017”, foriera di incertezza per l’esatta sospensione.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE, E IN PARTICOLARE DELL’ART. 3 L. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E CONSEGUENTE NULLITÀ DELLO STESSO - VIOLAZIONE DI LEGGE, E IN PARTICOLARE DELL’ART. 3 L. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI.

La ricorrente contesta la carenza di motivazione dell’atto impugnato. In particolare, richiamata la disciplina di cui agli artt. 2 e 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l’assoggettamento della relativa attività procedimentale della l. 7 agosto 1990, n.241 (come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 5.11.2010, n. 310, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella parte in cui, stabiliva la non applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale), osserva che né dal verbale di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro né dal provvedimento di sospensione né dalla documentazione ad essi allegata risultino acquisiti elementi idonei ed inequivocabilmente diretti ad accertare che -OMISSIS- fosse effettivamente una lavoratrice “in nero” utilizzata stabilmente dalla ricorrente a servizio della sua attività. Tale carenza di motivazione si riverbererebbe anche sul provvedimento di rigetto emesso dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli.

3) NULLITÀ DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO PER MANCANZA DELLA RELATA DI NOTIFICAZIONE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE.

Assume parte ricorrente l’invalidità del provvedimento impugnato poiché privo della relazione di notificazione, lasciata completamente in bianco e priva altresì della firma del funzionario.

4) BUONA FEDE DELL’ISTANTE/OPPONENTE – DELLA MANCANZA DI COLPA, DOLO E VOLONTARIETÀ NELL’AGIRE DELL’ISTANTE/OPPONENTE E CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI OGNI SUA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DEGLI ART. 2 E 3

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