TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-14, n. 201200618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-14, n. 201200618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200618
Data del deposito : 14 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00645/2008 REG.RIC.

N. 00618/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00645/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2008, proposto da:
N S, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Ancona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M B T, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Stamira, 29;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;

nei confronti di

Anconambiente;

per l'annullamento

delle delibere di approvazione delle tariffe della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2008

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, è impugnata la deliberazione della Giunta comunale di Ancona n° 28 del 5 febbraio 2008, con la quale sono state approvate le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ancona n° 16 del 28 febbraio 2008, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2008, nella parte in cui, alla voce TARSU, si prevede un aumento a titolo di previsione definitiva per l’esercizio in corso.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata, che, con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2012, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.lgs. n° 507 del 15/11/1993, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione con riguardo ai presupposti dell’aumento tariffario.

La doglianza è incentrata sull’assunto che l’impugnata delibera di Giunta non sarebbe ancorata “ai criteri voluti dall’art. 61 per stabilire l’aumento delle tariffe” e che non sarebbero stati specificati i nuovi costi in relazione ai quali sarebbe stato disposto l’aumento delle tariffe.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 15 novembre 1993 n° 507, vigente ratione temporis, “ il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani […]”.

La delibera della Giunta comunale di Ancona n° 28 del 5 febbraio 2008 è adeguatamente motivata con riferimento all’aumento dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La deliberazione del Consiglio comunale n° 16 del 28 febbraio 2008, dà atto che “come risulta dall’apposita certificazione allegata al bilancio, il costo complessivo di gestione del servizio per l’anno 2008 ammonta a € 16.788.832,13, a fronte di un gettito ordinario TARSU pari a 16.685.878,75, con una percentuale di copertura pari al 99,39 per cento”.

L’allegato U/5 alla delibera di approvazione del bilancio, da ultimo menzionata, contiene l’indicazione delle voci di costo che costituiscono il costo del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto previsto dal d.P.R. 27/04/1999 n° 158, “regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Il predetto allegato riporta i dati relativi all’ammontare delle entrate da gettito ordinario TARSU, nonché ai costi del servizio, addivenendo alla determinazione del rapporto di copertura del costo complessivo del servizio con il gettito della tassa, pari al 99,39 per cento.

Alcuna violazione dell’art. 61 del d.lgs. n° 507/1993 è, pertanto, ravvisabile, essendo stato precisato, nell’apparato motivazionale di cui al medesimo allegato alla delibera impugnata, che “per la determinazione e l’osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si è fatto riferimento ai dati di competenza risultanti dal conto consuntivo, escludendo dal computo delle entrate gli importi relativi a addizionali, interessi e sanzioni”.

Infondata è, altresì, la doglianza con la quale si lamenta violazione del terzo comma del più volte citato art. 61, articolata sull’assunto che non sarebbe possibile “individuare” le deduzioni delle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Ed invero, con argomentazione difensiva articolata nella memoria del 06/04/2012, l’amministrazione intimata ha rappresentato che il contratto di servizio tra il Comune e la società concessionaria prevede un corrispettivo per la raccolta differenziata, determinato tenendo conto dei ricavi che la società consegue dalla vendita del materiale differenziato.

Se ne inferisce che la deduzione delle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifuti sotto forma di energia o materie prime secondarie sia stata effettuata attraverso la decurtazione del costo del servizio a carico del Comune.

Non può essere accolta la doglianza con cui si lamenta violazione del comma 3- bis dell’art. 61 del d.lgs. n° 507/1993, avuto riguardo alla disposizione normativa dell’art. 1, comma 7, del d.l. n° 392 del 27/12/2000, a tenore della quale “s ino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ”.

Quanto, infine, alla doglianza con cui si lamenta l’aumento generalizzato delle tariffe per tutti i contribuenti, la stessa è infondata, considerato che il tributo di cui si controverte è dovuto in base a criteri di ripartizione correlati a indici presuntivi di fruizione potenziale del servizio stesso, ai sensi degli artt. 63 e 65 del d.lgs. n° 507/1993.

Per le suesposte ragioni, il ricorso non può essere accolto, perché infondato.

Le spese del giudizio possono essere compensate, per la particolarità del caso.

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