TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302766
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 02766/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13204/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13204 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. W A in Roma, via Nicola Ricciotti, n. 11;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

1) della determinazione del Comandante generale del della Guardia di finanza del 1° dicembre 2017, notificata al ricorrente in data 4 dicembre 2017;

2) della nota n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2017 del Comando generale della Guardia di finanza, notificata in data 4 dicembre 2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n.-OMISSIS- del 12 dicembre 2017 del Comando provinciale Trapani della Guardia di finanza;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti :

- della determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza del 26 gennaio 2018, notificata al ricorrente in data 31 gennaio 2018, con cui è stato disposto nei confronti del maggiore -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione e la cessazione del rapporto di impiego, ai sensi del combinato disposto degli artt. 867 e 923 dell’Ordinamento militare;

- del verbale del 9 gennaio 2018 con cui la Commissione di disciplina ha giudicato il maggiore -OMISSIS- «non meritevole di conservare il grado» non conosciuto e non comunicato all’odierno ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri non conosciuti e non comunicati all’odierno ricorrente, formulati: dal Capo di Stato maggiore del Comando tutela economia e finanza con foglio n. -OMISSIS- del 26 luglio 2017;
dal comandante del Comando tutela economia e finanza con foglio n. -OMISSIS- del 26 luglio 2017;
dal comandante dei reparti speciali con foglio n. -OMISSIS- del 28 luglio 2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, del rapporto finale n. -OMISSIS- del 22 luglio 2017 dell’ufficiale inquirente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’atto di contestazione degli addebiti n. -OMISSIS- del 30 maggio 2017 dell’ufficiale inquirente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’ordine d’inchiesta formale n. -OMISSIS- del 23 maggio 2017 del Comando generale della Guardia di finanza;

- ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione n.-OMISSIS-del 17 giugno 2013 del comandante del Comando tutela dell’economia di sospensione dall’impiego del maggiore -OMISSIS-;

- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Comandante generale del Comando generale della Guardia di finanza del 1° dicembre 2017, notificata al ricorrente in data 4 dicembre 2017, di nomina e convocazione di una diversa commissione di disciplina che dovrà emettere un nuovo giudizio sui fatti che hanno formato oggetto dell’inchiesta formale disciplinare già esperita a carico del maggiore -OMISSIS- e, per l’effetto, dichiarare se quest’ultimo sia meritevole di conservare il grado;

- della nota n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2017 del Comando generale della Guardia di finanza, notificata in data 4 dicembre 2017, con la quale è stata comunicata al ricorrente l’avvenuta nomina e convocazione di una diversa commissione di disciplina;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n.-OMISSIS- del 12 dicembre 2017 del Comando provinciale Trapani della Guardia di finanza, avente ad oggetto: «Commissione di disciplina nei confronti del Maggiore (sospeso dall’impiego) -OMISSIS- -OMISSIS-» con la quale il presidente della commissione di disciplina ha comunicato al maggiore -OMISSIS- il luogo, il giorno e l’ora della riunione della nuova commissione;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierno ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 gennaio 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza che, ai sensi dell’art. 1389, comma 1, lett. b) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ord. mil.) nominava una distinta commissione di disciplina in relazione al procedimento disciplinare avviato contro l’odierno esponente.

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnato il provvedimento disciplinare che irrogava al militare la sanzione della perdita del grado per rimozione e la cessazione del rapporto d’impiego.

4. Al quest’ultimo gravame era unita istanza di sospensione cautelare degli atti che, chiamata alla camera di consiglio del 16 maggio 2018, veniva respinta con ordinanza confermata da Cons. Stato, sez. IV, ord., 14 settembre 2018, n. -OMISSIS-

5. La parte ricorrente presentava ulteriori memorie e documenti in vista dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

6. Prima di scrutinare i singoli motivi di ricorso, appare opportuno ripercorrere la vicenda fattuale.

6.1. L’odierno ricorrente risultava, all’epoca dei fatti disciplinarmente contestati, comandante del Nucleo di polizia tributaria di Caltanissetta ed in tale veste tentava di indurre una donna che aveva querelato il suo ex compagno (maresciallo del corpo in servizio in diverso reparto) ad avere rapporti sessuali con sé e poi successivamente costringeva la stessa a non riferire ai suoi superiori gerarchici le pressioni esercitate: per i predetti fatti (artt. 56, 319- quater , 610 e 660 c.p.), il ricorrente veniva condannato con sentenza definitiva alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

6.2. L’autorità disciplinare, avuta notizia della conclusione del giudizio penale, avviava il procedimento che, dopo un primo giudizio di meritevolezza della conservazione del grado, si concludeva con il provvedimento di rimozione, a seguito di nuova valutazione della commissione di disciplina che si pronunciava in favore della sanzione massima.

7. Chiarito, in estrema sintesi, lo sviluppo dei fatti, ma prima di affrontare le ragioni di censura, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

7.1. L’eccezione è fondata.

7.2. Difatti, l’atto gravato appare essere di natura infraprocedimentale e, come tale, non immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente: d’altro canto, è solo con l’adozione della decisione dell’autorità disciplinare che si determinava la rimozione del grado e la cessazione del rapporto d’impiego.

8. Ciò precisato, è possibile affrontare le singole doglianze spiegate nel ricorso per motivi aggiunti.

8.1. Con il primo motivo si lamenta l’illegittimità della sanzione per mancata enunciazione dei gravi motivi che, ai sensi dell’art. 1389 ord. mil., giustificano la nomina di una nuova commissione di disciplina.

8.2. A mezzo della seconda doglianza viene invece denunciata la decadenza del potere disciplinare, essendo la decisione conclusiva intervenuta oltre il termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392 ord. mil.

8.3. Tramite la terza censura si evidenzia la lacunosità dell’istruttoria, appiattitasi sulle conclusioni del giudice penale, senza procedere all’escussione dei testi indicati dall’ufficiale difensore dell’odierno esponente.

8.4. Infine, con l’ultimo motivo, si rappresenta la sproporzione della sanzione comminata rispetto all’illecito contestato.

9. Nessuna delle doglianze può essere accolta.

10. Quanto al primo motivo, va rilevato come il potere dell’autorità disciplinare di ordinare un secondo pronunciamento da parte di diversa commissione di disciplina sia legato all’eventualità di un contrasto tra i due organi, ossia nell’ipotesi in cui il primo reputi necessario infliggere una piú grave sanzione (in argomento, v. Tar Piemonte, sez. I, 4 agosto 2017, n. 934): tale possibilità è legata alla ricorrenza di « gravi ragioni di opportunità » locuzione che esprime l’amplissima discrezionalità che caratterizza il potere in questione (sul punto v. Tar Campania, sez. VI, 28 dicembre 2022, n. 8085).

10.1. Orbene, il riconoscimento di quest’ampia discrezionalità non determina un onere di estesa motivazione sulle ragioni di rinnovo del giudizio della commissione di disciplina: diversamente opinando, infatti, la valutazione di quest’ultima potrebbe esser influenzata dalle argomentazioni impiegate dall’organo disciplinare per ribaltare il primo giudizio, frustrando cosí le esigenze di collegialità e terzietà che costituiscono le ragioni del deferimento ad una commissione di disciplina. Ne consegue che deve reputarsi legittima la determina del Comandante generale che si limiti ad indicare la sussistenza dei presupposti di legge per riconvocare la commissione di disciplina.

11. Sulle tempistiche del procedimento, va rilevato come, per giurisprudenza pacifica, il termine di sessanta giorni indicato dall’art. 1389, comma 1, lett. b) ord. mil. non sia ricompreso in quello di 270 giorni previsto in linea generale dall’art. 1392, comma 3 ord. mil.

11.1. Difatti, appare logico e coerente che il tempo impiegato dall’amministrazione per un supplemento procedimentale – di natura eventuale – non vada conteggiato nell’ordinario termine di conclusione del procedimento (in termini Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1439).

11.2. Conseguentemente, la convocazione della nuova commissione di disciplina – intervenuta in 1° dicembre 2017, ossia prima dello spirare dei 270 giorni decorrenti dal 9 marzo 2017 – determinava il riavvio di un nuovo termine decadenziale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare: essendo la sanzione stata adottata il 26 gennaio 2018, non risultano violazioni nei termini procedimentali.

12. La terza e la quarta censura possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica.

12.1. In relazione ad esse va osservato come la sentenza penale di condanna definitiva faccia stato nel procedimento disciplinare (art. 653, comma 1- bis c.p.p.). Sicché l’argomentazione secondo cui l’ufficiale istruttore avrebbe omesso alcune osservazioni della difesa non può essere accolta in quanto finalizzata ad un’inammissibile riesame dell’accertamento del giudice penale (v. Cons. Stato, sez. II, 5 gennaio 2023, n. 195).

12.2. Irrilevante è anche, ai fini dell’odierna decisione, l’ammissione della revisione della sentenza di condanna da parte della Corte d’appello di Catania: quest’ultima, infatti, viene concessa nei casi di non manifesta infondatezza dell’impugnazione straordinaria (v. art. 634 c.p.p.). Pertanto, la citazione per l’udienza di revisione non costituisce ancora circostanza sufficiente per infirmare la ricostruzione operata dall’amministrazione nel provvedimento gravato, che appare in linea con il giudicato penale. In aggiunta, va rilevato come la legittimità dell’operato dell’amministrazione – oggetto del presente giudizio – deve essere rapportata al tempo della decisione disciplinare, risultando estranei gli eventuali elementi fattuali sopravvenuti: d’altronde, se questi ultimi fossero stati noti al momento dell’irrogazione della sanzione, la revisione dovrebbe considerarsi inammissibile, potendo questa basarsi solo su elementi conosciuti successivamente alla sentenza di condanna (v. art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.).

12.3. Conseguentemente, il provvedimento disciplinare appare perfettamente legittimo;
resta fermo, ovviamente, che l’eventuale revisione della sentenza di condanna, determinerebbe l’onere per l’amministrazione di ricostruire la carriera del militare ai sensi dell’art. 1394 ord. mil.

12.4. Infine, riprendendo il discorso avviato al § 12.1., va osservato come in presenza di una condanna penale definitiva l’autorità debba in realtà procedere solo a qualificare correttamente i fatti accertati, sussumendoli nelle varie astratte fattispecie di illecito disciplinare e graduando la sanzione secondo le circostanze indicate dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2019, n. 6259). Orbene, tale apprezzamento è largamente discrezionale e, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità, contraddittorietà (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9756): ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.

12.5. Invero, appare di palmare evidenza che la commissione di gravi delitti contro l’amministrazione nonché contro un privato cittadino, abusando dei poteri e delle qualità ricoperte in ragione dello status di ufficiale della Guardia di finanza, appaiono di gravità tale da giustificare la sanzione irrogata.

13. Alla luce della complessiva infondatezza dell’impugnazione, il ricorso per motivi aggiunti è respinto.

14. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

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