TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-01-18, n. 201600495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-01-18, n. 201600495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600495
Data del deposito : 18 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04288/2015 REG.RIC.

N. 00495/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04288/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4288 del 2015, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. B S, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, n. 189 in assenza di domicilio eletto in Roma;

contro

Ministero della Salute in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n.12 ex lege domicilia;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. P B, P D V, M E M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Fogliano, n. 4/A;

nei confronti di

A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Corain, Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Emilia, nn. 86/90;

per l'annullamento

della comunicazione del Ministero della Salute a prot. n. 3/2014/13215 dell’11 marzo 2015 con cui si comunica il non accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell’equivalenza del diploma universitario di fisioterapista, del titolo di massofisioterapista,

per quanto occorrer possa della comunicazione di avvio del procedimento del Ministero della Salute a prot. n. 3/2014/43028 del 31 luglio 2014,

in via subordinata in parte qua del bando della Regione Lombardia n. 820 del 25 ottobre 2013 nella parte in cui all’art. 2, comma 1 lett. A) i requisiti delle due date del 31 dicembre 1995 e 17 marzo 1999 sono ritenuti entrambi necessari e non alternativi come indicato all’art. 5 del D.P.C.M. 26 luglio 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Lombardia e di Associazione Italiana Fisioterapisti Aifi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 1° aprile 2015 e depositato il successivo 2 aprile 2015, parte ricorrente espone di avere conseguito il titolo di massaggiatore e massofisioterapista a seguito di un percorso di studi biennale, svoltosi dal 1996 al 1998. In virtù di tale titolo attualmente gestisce, in qualità di titolare il Poliambulatorio La Vignetta a Comano e dal 2004 presta servizio in modo continuativo presso la Casa dell’Anziano Pio XI in provincia di Milano..

Espone altresì che con bando del 25 ottobre 2013 la Regione Lombardia, al fine di regolarizzare la posizione riguardante i titoli di studio relativi alle professioni sanitarie riabilitative, ottenuti secondo il previgente ordinamento, diramava un “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento a titoli universitari dell’area sanitaria di cui all’art. 6, comma 3 del dlgs. 502/1992, Accordo Stato/Regioni n. 17 del 10 febbraio 2011 di cui al

DPCM

26 luglio 2011”. Nello specifico il bando prevedeva che potevano essere presi in considerazione i titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999 ed il relativo corso di formazione deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995 e che non sarebbero stati valutati i titoli conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Ritenendo di essere in possesso dei requisiti, parte ricorrente dunque presentava la domanda nel dicembre 2013, ma il Ministero inviava dapprima una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, alla quale l’esponente opponeva osservazioni ritenute non significative per come esposto nel successivo provvedimento di diniego impugnato.

Rappresenta ulteriormente che il bando si presentava di ambigua formulazione perché l’art. 2, comma 1 lett. a) richiamava nella stessa lettera due requisiti che invece il D.P.C.M. 26 luglio 2011 disciplinava separatamente, disponendo all’art. 5, comma 1 che possono essere ammessi alla procedura di valutazione i titoli conseguiti conformemente all’ordinamento antecedente alla emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal d.lgs. n. 502/1992 e iniziati entro il 31 dicembre 1995;
e sempre all’art. 5, ma al comma 2 del D.P.C.M. 26 luglio 2011 sono ammissibili all’istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999.

2. Avverso il provvedimento di diniego deduce: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 26 luglio 2011 in particolare degli articoli 5 e 3, comma 1, nonché dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 502 del 1992, del D.P.C.M. 26 luglio 2011 in particolare degli articoli 5 e 3, comma 1, nonché dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 in riferimento al bando;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. nonché degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

3. Si sono costituite in giudizio la Regione Lombardia e il Ministero della salute, entrambi rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente, nonché l’Associazione Italiana Fisioterapisti che anch’essa si è opposta al gravame, data la infondatezza nel merito. Tutte hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso a causa della tardiva impugnazione del bando.

4. Alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2015 l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

5. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 dicembre 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso parte ricorrente impugna il diniego di ammissione alla valutazione del diploma di massaggiatore e massofisioterapista conseguito il 16 giugno 1998 in base ad un corso iniziato nel 1996 presso un Istituto Ortopedico in Milano.

2. Con la prima censura fa valere di avere conseguito il diploma di massofisioterapista a seguito di un corso biennale conclusosi prima del 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 cui fa espresso riferimento il bando, di tal che la sua esclusione dalla procedura di equivalenza del titolo di cui è in possesso con quello di fisioterapista appare del tutto non rispettosa di una delle ipotesi prevista dalla norma.

Osserva che lo stesso

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