TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-04-02, n. 201400447
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00447/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2013, proposto da:
Vidori Servizi Ambientali Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Vasoin De Prosperi e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Zanlucchi, Tito Munari ed Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 124393 del 21 marzo 2013 con il quale il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto ha consentito alla ricorrente la spedizione trasfrontaliera dei rifiuti in forza di assenso rilasciato in seguito a notificazione, nella parte in cui dispone la cancellazione di alcune tipologie indicate in allegato alla notifica ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente opera nel settore della gestione dei rifiuti provvedendo alla loro spedizione transfrontaliera, per l’avvio allo smaltimento, in altri paesi dell’Unione Europea.
Nell’ambito della disciplina sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prevista dall’art. 194 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento CE 1013/06 del 14 giugno 2006, dovendo effettuare più spedizioni di rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, allo stesso destinatario e attraverso lo stesso itinerario, anziché procedere a singoli atti di notifica, ha provveduto a delle notifiche generali ai sensi dell’art. 13 del regolamento CE 1013/06.
In data 22 gennaio 2013 la ricorrente ha presentato la notifica IT0141 per ottenere l’assenso alla spedizione in Danimarca di 1.000 tonnellate di rifiuti con codice 190204, miscugli contenenti almeno un rifiuto pericoloso, per lo smaltimento in un inceneritore, precisando che erano previste 40 spedizioni entro il 31 dicembre 2013.
Si è svolto un reiterato contraddittorio procedimentale con il quale la Regione ha dapprima richiesto delle integrazioni istruttorie concernenti la specificazione, nell’attestazione delle caratteristiche chimiche della miscela, della concentrazione di ogni singolo metallo, e il valore dei PCB, PCP e del potere calorifico, e infine ha di chiesto di rivedere la lista dei rifiuti indicati tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 216 bis commi 2 e 4 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Tali norme prevedono il divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, e che, al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, devono essere escluse qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, ferma restando l’applicazione dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché del principio di prossimità.
La ricorrente ha prodotto una memoria procedimentale alla Regione con la quale ha sostenuto la non applicabilità delle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 216 bis, in quanto tali norme si applicano solo agli oli rigenerabili, non presenti nel caso di specie dove vi sono solo delle miscele di rifiuti contenenti oli non rigenerabili.
Con provvedimento prot. n. 1243393 del 21 marzo 2013, la Regione ha eliminato,