TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200101

TAR Roma
Sentenza
7 gennaio 2022
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TAR Roma
Sentenza
7 gennaio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200101
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00101/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09673/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9673 del 2015, proposto da
RO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Michele Lo Squadro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Caputo in Roma, via Ugo Ojetti n.114, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cagliostro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Montedinove n.5;



contro

Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Claudia Molino, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;
Società Italiana per TT D'Acqua Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Del Signore, Antonio Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Monaco in Roma, via Cola di Rienzo, 297;



nei confronti

Generali Business Solution Scpa - Mandataria di Assicurazioni Generali Spa, Soc Ugf Spa non costituiti in giudizio;
Soc Unipolsai Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Alberici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Fornaci, 38;
Società Reale Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Vizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cratilo di Atene, 31, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soc Sace Bt Spa, Soc Unipol Spa, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Vizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cratilo di Atene, 31;
Unipolsai Ass.Ni S.p.A., Sace Bt S.p.A. Già Assicuratrice Edile S.p.A., rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Vizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per accertamento della responsabilità e condanna al risarcimento danni causati dalla realizzazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio della linea ferroviaria dell'alta velocità roma-napoli. riassunzione dal Tribunale civile di Roma - sentenza 13196/2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Società Italiana per TT D'Acqua Spa e di Soc Unipolsai Spa e di Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Soc Sace Bt Spa e di Soc Unipol Spa e di Unipolsai Ass.Ni S.p.A. e di Sace Bt S.p.A. Già Assicuratrice Edile S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. La T.A.V. S.p.A. - in virtù della delibera AS/971 del 7 agosto 1991 dell’Amministratore Straordinario dell’Ente Ferrovie dello Stato - è stata concessionaria dell’attività di progettazione, costruzione e sfruttamento economico del sistema Alta Velocità. In tale ambito aveva, tra l’altro, l’obbligo di realizzare il completamento della tratta Roma-Napoli, ivi compresi i nodi urbani delle città e onde prevenire il contenzioso risarcitorio ha predisposto criteri di indennizzo e relative modalità applicative (le cosiddette linee guida) per ristorare in via anticipata i proprietari di immobili che, pur non insistendo direttamente sull’area di sedime della linea e, dunque, non coinvolti da provvedimenti di occupazione d’urgenza preordinati all’esproprio, risultavano “oggettivamente gravati da una situazione di disagiata vivibilità” in conseguenza della realizzazione o dell’esercizio dell’opera ferroviaria prevedendo un indennizzo per danni temporanei o permanenti arrecati ad immobili frontisti (per tali dovendosi intendere edifici posti ai lati della linea ferroviaria o ubicati ai lati del perimetro di cantiere).

Tra questi non rientrava l’immobile del ricorrente siccome non frontistante ma retrostante la linea di cantiere.

Verosimilmente in ragione di siffatta esclusione egli ha proposto domanda risarcitoria davanti al Tribunale di Roma il 6.10.2008 premettendo di essere proprietario di un immobile distante circa 35 metri dai binari della stazione metropolitana Tor Sapienza, chiedendo indennizzo per polveri, rumori e vibrazioni nella misura stabilita dalle linee guida predisposte dalla TAV nonché la rimozione di macchie di umidità. Costituitasi in

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