TAR Napoli, sez. III, sentenza 2009-06-30, n. 200903597
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N. 03597/2009 REG.SEN.
N. 07816/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7816 del 1994, proposto da:
M M A T, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti F L e F S presso i quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.le Orsini n. 46
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della G.R., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso notificato ed in virtù di deliberazione di G.R. n. 3874 dell’11.7.1995, dall’Avv.to V B dell’Avvocatura Regionale ove domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
per l'annullamento
1) della deliberazione n. 1448 del 15.3.1994 della Giunta Regionale, con la quale è stato autorizzato l’avvio delle procedure di recupero di somme che avrebbe indebitamente percepito il personale di cui alla L.R. 32/1984, già dipendente della formazione professionale privata, “per effetto di un trattamento economico in godimento maggiore del dovuto”;
2) della nota regionale n. 13268 del 6.4.1994, emessa in esecuzione della deliberazione di cui sopra, recante la comunicazione dell’avvenuta adozione della deliberazione sub 1) e la determinazione della somma che si assume indebitamente percetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Giunta regionale, con delibera n. 1448 del 15 marzo 1994, ha autorizzato l’immediato avvio delle procedure per il recupero di somme indebitamente percepite da dipendenti provenienti dagli ex centri di formazione professionale.
Con successiva nota del 6 aprile 1994, il dirigente del Settore trattamento economico ha comunicato agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che, in esecuzione della citata deliberazione di Giunta regionale e per i motivi ivi esplicati, era stata avviata la procedura per il recupero delle somme non debitamente percepite.
Il ricorso è sostanzialmente articolato nelle seguenti censure:
1) la deliberazione giuntale impugnata, pur qualificata come atto di autorizzazione all’avvio del procedimento di recupero somme, nei fatti violerebbe gli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990, intervenendo ad istruttoria procedimentale già esaurita;
2) essa non sarebbe comunque sufficientemente motivata;
3) il recupero sarebbe illegittimo in quanto non si sarebbe tenuto conto dell’affidamento ingenerato nei percipienti in ragione della buona fede di questi e del tempo trascorso;
4) la Regione avrebbe dovuto posporre l’esercizio dei poteri di recupero alla definizione del giudizio, ancora pendente innanzi a questo Tar, nel quale sono state impugnate le procedure di inquadramento della ricorrente che ne costituiscono il fondamento giuridico e, segnatamente, le deliberazioni di G.R. n. 5331 del 25.7.1991 e del 6.12.1991 e i decreti assessoriali del 24.4.1992 e del 30.6.1992;
5) i provvedimenti odierni sarebbero pertanto affetti da illegittimità derivata da quella che affligge i menzionati provvedimenti presupposti di inquadramento.
L’amministrazione regionale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse attesa la natura non provvedimentale dell’atto impugnato e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. La delibera di Giunta Regionale n. 1448 del 15 marzo 1994 – nel premettere che la L.R. 32/1984, e sue successive modificazioni ed integrazioni di cui alle LL.RR. 22/1987 e 14/1991, hanno emanato norme per la gestione, per l’inquadramento nei ruoli regionali e per il trattamento economico del personale dipendente della formazione professionale privata con effetti economici dall’1.9.1986 e che le LL.RR. 23/1989 e 12/1991 hanno emanato disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali con decorrenza economica, rispettivamente, dall’1.1.1986 e dall’1.7.1988, sicché l’amministrazione ha proceduto al reinquadramento del personale di ruolo nonché all’inquadramento dei dipendenti di cui alla citata L.R. 32/1984 – ha evidenziato che dai tabulati meccanografici prodotti si è evinta un’esposizione debitoria di molti dipendenti nei confronti della Regione per complessive L.