TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-12-03, n. 202100503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-12-03, n. 202100503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100503
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2021

N. 00503/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ari, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento del diniego di accesso agli atti del 6.08.2021;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e udita per il ricorrente l’avv. A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ex art.116 c.p.a. iscritto al n.362/2021, Santone Aldo, premesso di aver fatto pervenire al Comune di Ari istanza di accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/1990 nonché ex d.lgs. n.33/2021, che l’istanza era motivata dalla necessità di conoscere e verificare la legittimità di tutta l’attività amministrativa posta in essere dal Sindaco e dai consiglieri di maggioranza del Comune di Ari e di verificare il pieno rispetto dei criteri del buon andamento, lealtà, imparzialità, legalità e trasparenza dell’amministrazione, impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota del-OMISSIS-con cui il Comune di Ari gli comunicava che i dati, le informazioni ed i documenti di cui al d.lgs 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ari nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, che ogni altra informazione estranea alla richiamata normativa non può costituire oggetto di accesso in presenza di dati personali che non possono essere trattati senza il consenso della persona interessata, e, ad ogni buon conto veniva allegata altra documentazione richiesta non oggetto di pubblicazione.

A sostegno del ricorso deduceva la violazione dell’art. 24 comma 2 della legge n. 241/1990, e dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa valevoli per chiunque in tema di accesso civico semplice e generalizzato ex dlgs n.33/2013, la non satisfattività del mero rinvio al sito istituzionale dell’ente, la genericità della menzione degli atti coperti da riservatezza, l’incompletezza della documentazione allegata, risultata priva dei curriculum vitae del Sindaco e dei Consiglieri, della delibera n. 17 del 7.06.2019, della durata dell’incarico e/o mandato elettivo, nonché stante la non corrispondenza degli atti alla richiesta effettuata, e la non reperibilità sul sito comunale di tutta la documentazione richiesta.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il Comune di Ari non si costituiva per opporsi al ricorso.

Alla camera di consiglio del 26.11.2021 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

2. Nel giudizio è controversa la legittimità del provvedimento -OMISSIS-con cui il Comune di Ari riscontrava la richiesta di accesso inoltrata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n.33/2013, facendo presente che i dati le informazioni ed i documenti previsti dal d.lgs. 33 cit. sono pubblicati sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” con indicazione del link di collegamento, allegava gli atti relativi all’assenza incompatibilità degli amministratori, alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il curriculum vitae degli amministratori, le dichiarazioni degli amministratori, la nomina della giunta comunale, la surroga di C V, con la precisazione che non può essere oggetto di accesso ogni altra documentazione estranea alla richiamata normativa che si riferisca a dati personali che non possono essere trattati senza esplicito consenso della persona interessata.

Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

La richiesta ostensiva di cui si discute risulta formulata sia ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 sia ai sensi del d.lgs. n.33/2013.

Come noto, la finalità dell’accesso documentale di cui all’art. 22 della legge 241/90, è ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato che consiste nel porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive –che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari: il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In sostanza con il d.lgs. n. 33/2013, si è inteso procedere al riordino della disciplina volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., allo scopo di attuare il principio democratico, nonché i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione e per la realizzazione di un’Amministrazione aperta, al servizio del cittadino, potendosi spingere ad una richiesta anche per gli atti che l’Amministrazione non ha l’obbligo di pubblicare, come previsto per l’accesso civico generalizzato.

2.1 Sulla base di tali presupposti, l’istanza in esame, motivatamente avanzata al fine di verificare la legittimità dell’attività amministrativa posta in essere dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dagli assessori e dalla Giunta, risulta correttamente inquadrata e riscontrata dal Comune nell’ambito dell’accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Con l’istanza ostensiva in oggetto l’istante aveva richiesto di poter avere accesso ai seguenti documenti:

-atto di nomina o di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza con indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

-i curricula di tutti i consiglieri di maggioranza, dei componenti della giunta comunale e dell’attuale Segretario Comunale;

-i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica di Sindaco, dei consiglieri comunali di maggioranza, degli assessori e della Giunta Comunale;

-gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici relativamente alla figura del Sindaco, dei consiglieri comunali di maggioranza, degli assessori e dei componenti della Giunta Comunale;

-i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, riguardanti il Sindaco, i consiglieri comunali di maggioranza, gli assessori e componenti della Giunta Comunale;

-gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti al Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale di maggioranza, degli assessori e della Giunta Comunale;

- le dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge n. 441/1982 nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, del Sindaco, dei consiglieri comunali di maggioranza, gli assessori ed i componenti della Giunta Comunale;

-la situazione patrimoniale e redditi del Sindaco in carica e di tutti i Consiglieri di maggioranza, degli assessori e della Giunta Comunale, in particolare i redditi all’inizio del primo mandato ed i redditi attuali relativamente al Sindaco, ai consiglieri comunali di maggioranza, gli assessori ed i componenti della Giunta Comunale;

- le eventuali tessere di partito e/o iscrizioni a movimenti politivi tali da potersi definire ed equiparare a partito politico del Sindaco, dei consiglieri comunali di maggioranza degli assessori e della Giunta Comunale.

2.2 Ciò premesso va rilevato che con il provvedimento impugnato il Comune ha dato positivo riscontro all’istanza di accesso attraverso la indicazione del link di accesso al sito istituzionale dell’ente per quanto concerne gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria ed allegando alla e-mail di riscontro la documentazione non rinvenibile nella sezione amministrazione trasparente.

Rispetto alla parte dell’istanza che riguarda l’accesso civico, ossia gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, parte ricorrente, con il ricorso in esame, nel contestare il diniego, si è limitata a lamentare la non integrale satisfattività del provvedimento senza tuttavia puntualizzare quali sarebbero concretamente gli atti la cui ostensione è stata omessa, anzi richiamando come documenti non pubblicati i curricula del Sindaco e dei Consiglieri di cui non viene fornito il nominativo, la delibera n.17 del 2019 che non rientra nella richiesta ostensiva, e la non corrispondenza degli atti alla dicitura e/o titolazione della richiesta effettuata.

Diversamente, la richiesta di accesso civico generalizzato si presenta manifestamente onera e sproporzionata ossia tale da comportare un carico irragionevole di lavoro e ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ed infatti, in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l’economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati.

La natura massiva della istanza presentata imporrebbe all’amministrazione di porre in essere complessi oneri procedimentali al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati nell’istanza, nonché per la successiva rielaborazione del documento da esibire che dovrebbe essere emendato dei nominativi dei soggetti che si sono opposti all’ostensione dei loro dati, per cui ciascun documento dovrebbe essere ristrutturato e manipolato attraverso interventi selettivi con eventuale trasfusione del materiale acquisito in un documento finale utile a fornire le informazioni oggetto di richiesta, diversamente da quanto sarebbe accaduto in presenza di un’istanza dal perimetro quantitativo più ragionevole e coerente con le esigenze e le risorse operative dell’amministrazione.

A fronte di queste oggettive controindicazioni, l'interesse ostensivo vantato dalla parte ricorrente, pur intrinsecamente apprezzabile, non può che risultare recessivo alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato. D'altra parte, osserva il Collegio, un'eventuale diffusione dei dati con l'oscuramento dei nominativi e degli altri dati idonei a identificare gli interessati - modalità ipotizzata dalla parte nel ricorso - avrebbe difficilmente potuto soddisfare ulteriormente l'esigenza conoscitiva di valenza pubblicistica del ricorrente e corrispondere maggiormente alla finalità di sapere come sono state utilizzate le risorse pubbliche comunali

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere quindi respinto, e nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione del Comune intimato.

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