TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400189
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Testo completo
Pubblicato il 22/02/2024
N. 00189/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2019, proposto da
Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta – ATIVA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P M C A D G e V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'Economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto Interministeriale, n. 567 del 31 dicembre 2018, relativo all'adeguamento tariffario per l'anno 2019, nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi quelli della relativa istruttoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. A seguito dello spirare della relativa convenzione (sottoscritta il 7 novembre 2007 e scaduta il 31 agosto 2016), la società ricorrente gestisce una tratta autostradale in regime di prorogatio , il quale le impone comunque di porre in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare la sicurezza della rete autostradale di sua competenza.
Alla Convenzione è allegato un Piano Economico e Finanziario (PEF), che definisce le condizioni di equilibrio della concessione e indica gli strumenti attraverso i quali fare fronte agli oneri degli investimenti necessari per realizzare e gestire l’infrastruttura il quale, in base alla Convenzione, deve essere aggiornato ogni cinque anni.
2. Il 20 gennaio 2014 la ricorrente trasmise al Ministero delle infrastrutture e trasporti, nel frattempo succeduto a ANAS nella veste di concedente, il proprio PEF, relativo al periodo 2012-2016 e la sua mancata approvazione determinò l’insorgere di un cospicuo contezioso tra la concessionaria e il Ministero.
3. Il 15 ottobre 2018 ATIVA chiese l’aggiornamento delle tariffe di pedaggio nella misura dello 0,76% ma, con il Decreto Interministeriale n. 567 del 31 dicembre 2018, il Concedente stabilì che l’aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2019 dovesse essere pari allo 0% perché, a suo dire, nel regime di prorogatio la Società sarebbe autorizzata a proseguire solo l’ordinaria amministrazione della gestione e ad assicurare gli interventi necessari a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed autorizzati dal Ministero.
4. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2019 e depositato il successivo 23 marzo, la ricorrente impugnò il provvedimento de quo , unitamente a tutti gli atti della procedura, perché asseritamente illegittimi.
5. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2023 la ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse a una decisione di merito e, alla successiva udienza pubblica del 14 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con i tre motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente, stante la loro innegabile connessione oggettiva, la ricorrente censura la violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 50/16, delle deliberazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica del 24 aprile 1996 (Linee Guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) e 20 dicembre 1996 (Direttiva per la revisione delle tariffe autostradali); delle deliberazioni del CIPE 15 giugno 2007, nn. 38 e 39 e 21 marzo 2013 n. 27; degli artt. 5, 11, 14, 15, 16, 16 bis, 18, 19 della Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007, nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’art. 15 della Convenzione del