TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-05-17, n. 202400466
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Pubblicato il 17/05/2024
N. 00466/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2013, proposto da
A D L, rappresentato e difeso dagli avvocati R L, M P, con domicilio eletto presso lo studio Avv. R L in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Abilitazione Forense Anno 2012-13 c/o Corte Appello Ancona, Commissione Esami Abilitazione Forense Anno 2012-13 c/o Corte Appello Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero della Giustizia Dip. Affari di Giustizia - Dir.Ne Giustizia Civile- Ufficio III Ufficio Esami Avvocato, Corte di Appello Ancona - Ufficio Esami Avvocati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - sessione 2012- formulato dalla Sottocommissione per gli esami di Avvocato e/o la Corte di Appello di Brescia nei Confronti della ricorrente, per l'effetto, non inclusa nell'apposito elenco degli ammessi, pubblicato per affissione presso la Corte d'Appello di Ancona in data 10.6.2013;
- del verbale di revisione delle prove scritte del 16.4.2013 e, per quanto di ragione e ove occorrer possa, degli altri verbali, atti e attività rese dalla Commissione per gli esami di Avvocato e/o la Corte di Appello di Brescia nella parte in cui questa ha espresso tre valutazioni negative agli elaborati scritti così come redatti e sviluppati dalla ricorrente, formulando un giudizio inferiore alla soglia minima di 90 punti richiesta ai fini dell'ammissione all'orale;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco degli abilitati alla prova orale pubblicato dalla Corte d'Appello di Ancona in data 10.6.2013 nella parte in cui non risulta incluso il nominativo della ricorrente;
- ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiute e non dalla Sottocommissione per li esami di Avvocato e/o la Corte di Appello di Brescia relativi alla correzione degli elaborati della ricorrente ex art. 15 del R.D. 22.01.1934, n.37 come modificato dall’art.2 del D.L. 21.05.2003, n.113, convertito dalla legge 18.7.2003 n.180;
- ove occorra, della nota del 6.12.2012 con cui la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia aveva emanato una “Indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2012” rivolta alle Sottocommissioni istituite presso le diverse Corti d'Appello d'Italia ;
ove occorra, della nota prot. n. 71110 del 4.8.1997 del Ministero di Grazia e Giustizia, conosciuta in data 9.7.2013 nella parte in cui afferma che 'gli elaborati sono sottratti all'accesso fino a quando non è terminata l’intera procedura concorsuale, ivi comprese, quindi, anche le prove orali`”;
- del diniego illegittimamente frapposto dagli Uffici all'ostensione degli elaborati di almeno dieci candidati ammessi alle prove orali chiesti allo sportello competente al fine della comparazione;
- per quanto di ragione e ove occorrer possa del Decreto del Ministro della Giustizia del 4.9.2012;
di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo - anche se ignoto - che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo della ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l'accesso alla professione di avvocato,
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la riammissione alla procedura della dott.ssa A D L e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami Abilitazione Forense Anno 2012-13 c/o Corte Appello Ancona e della Commissione Esami Abilitazione Forense Anno 2012-13 c/o Corte Appello Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che ha partecipato alla sessione 2012-2013 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, impugna il giudizio di inidoneità attribuito ai suoi tre elaborati scritti nonché la graduatoria, il relativo verbale 4/2013, l'elenco degli abilitati alla prova orale pubblicato dalla Corte d'Appello di Ancona in data 10 giugno 2013 e comunque degli altri verbali, atti e attività rese dalla Commissione per gli esami di Avvocato e/o la Corte di Appello di Brescia nella parte in cui questa ha espresso tre valutazioni negative agli elaborati scritti così come redatti e sviluppati dalla ricorrente, formulando un giudizio inferiore alla soglia minima di 90 punti richiesta ai fini dell'ammissione all'orale. Chiede inoltre il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.
1.1 - A sostegno del gravame la ricorrente deduce:
1) Violazione delle disposizioni di cui all’art. 22 RDL n, 1578/1933, al RD 37/1374, all'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili e violazione di criteri di motivazione stabiliti dalla Commissione centrale.
A detta della ricorrente, vi sarebbe violazione dei criteri di correzione e valutazione stabiliti dalla commissione centrale in data 6 dicembre 2012. La ricorrente avrebbe fornito una concreta e puntuale motivazione delle tesi sostenute e delle scelte operate, mostrando capacità di risoluzione delle questioni giuridiche. Gli elaborati sarebbero dotati di qualità sostanziale con esposizione in forma corretta, chiara, analitica. Inoltre, sarebbero stati dedicati solo quattro minuti a ciascun elaborato. La valutazione negativa della Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Brescia (deputata alla correzione degli elaborati scritti) non sarebbe sostenuta da alcun elemento o segno di motivazione idoneo ad esplicitare le ragioni delle insufficienze riportate, tanto più necessario alla luce della astrattezza dei criteri adottati dalla Commissione Centrale. Vi sarebbe disparità di trattamento nei confronti degli altri candidati. Inoltre la sottocommissione che ha corretto gli elaborati avrebbe agito in composizione illegittima e non sarebbe stato osteso il verbale di fissazione dei criteri di valutazione. Mancherebbe altresì l’individuazione dei componenti della Commissione che hanno attribuito alla ricorrente i 10 punti a disposizione e la sottoscrizione del relativo verbale da parte tutti i componenti.
2) Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione per illegittimità derivata dalla nota del 6 dicembre 2012, contenente i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, eccesso di potere sotto vari profili. I criteri sarebbero eccessivamente generici e sarebbero stati comunque disattesi.
3) Violazione del principio libera concorrenza e del principio della parità e libertà di accesso alla professione, violazione delle disposizioni di cui al RD 37/1943, difetto di motivazione.
Vi sarebbe stata la predeterminazione del numero dei concorrenti idonei.
Inoltre, parte ricorrente lamenta, sensi dell’articolo 116 comma 2 cpa, la mancata ostensione di parte dei verbali e degli elaborati di almeno 10 concorrenti.
Con ordinanza n. 372 del 2013 l’istanza cautelare veniva respinta in quanto il ricorso non appariva prima facie fondato, né con riguardo alle censure di ordine formale-procedurale, né con riguardo a quelle afferenti il merito delle valutazioni svolte dalla commissione esaminatrice.
Si è costituito il Ministero della Giustizia, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato