TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400983
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N. 00983/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00377/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 1999, proposto da:
Z E, R M e R in qualità di eredi di S I (originaria ricorrente) rappresentati e difesi dagli avv. A V, P V, con domicilio eletto presso Avv. P V in Ancona, corso Garibaldi, 91/A;
contro
Comune di Montemarciano, rappresentato e difeso dall'avv. V M, con domicilio eletto presso Avv. V M in Ancona, piazza Cavour, 2;
Provincia di Ancona;
per l'annullamento
degli atti di adozione e approvazione variante generale al PRG (anni 1995-1998) nella parte in cui modifica la destinazione urbanistica dell’area dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montemarciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori A V;Erika Pirani su delega dell'avv. Mancinelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso vengono impugnati gli atti di approvazione della variante generale al PRG, nella parte in cui modifica la destinazione di un ampio comparto edificatorio (esteso per oltre 9 Ha di cui 5,4 Ha edificabili) previsto dal precedente strumento urbanistico, variandola da “Zona per impianti artigianali e commerciali nuova D3” a Zona agricola E.
La relazione al nuovo PRG reca anche la specifica motivazione della scelta urbanistica operata dal Comune, giustificando lo stralcio poiché trattasi di area “troppo vicina all’abitato di Marina e la sua realizzazione creerebbe problemi di viabilità”.
Si è costituita l’Amministrazione Comunale per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Attraverso il primo motivo viene dedotto eccesso di potere per carenza e incongruità della motivazione, poiché la destinazione precedente (edificabile) era stata prevista dal 1968 (vigente il PDF). Viene altresì dedotto eccesso di potere per violazione della legittima aspettativa alla conferma della precedente destinazione urbanistica, perché nel 1992 era stato presentato il progetto di lottizzazione e non si sono verificati mutamenti nei presupposti allora vigenti.
L’articolata censura non può trovare condivisione.
Come affermato ripetutamente, anche di recente, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.9.2014 n. 4731), le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area circoscritta. Di conseguenza:
- è richiesta la motivazione specifica di una variante che interessi solo aree determinate del PRG, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione;
- non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione dell’assetto territoriale comunale.
In questa seconda ipotesi (che riguarda il caso in esame), non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve rivolgersi, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico generale, poiché una destinazione di zona precedentemente impressa non determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, in conseguenza di una nuova e complessiva rivalutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute.
Nel caso in esame il Comune, per quanto non vi fosse tenuto, ha comunque offerto una specifica motivazione legata a presupposti di fatto non contestati (eccessiva vicinanza all’abitato di Marina) e a problematiche infrastrutturali (di tipo viario) che avevano impedito l’approvazione del piano di lottizzazione presentato nell’anno 1992 (vicenda già esaminata da questo Tribunale e definita con sentenza di rigetto 8.4.2014 n. 422).