TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 2020-10-19, n. 202004582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 2020-10-19, n. 202004582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004582
Data del deposito : 19 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2020

N. 00679/2019 REG.RIC.

N. 04582/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2019, proposto da


S B, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avvocato P D M, alla Riviera di Chiaia n. 180, indirizzo digitale: avv.mancinipaolo@legalmail.it;


contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dello stesso, alla via F. Coletta n. 12, pec: francescocasertano@avvocatismcv.it;

nei confronti

Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale: avvcarmeladefranciscis@legalmail.it;
Asl Caserta, Regione Campania, Antonietta Canelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 256 del 28 dicembre 2018, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 11 gennaio 2019, avente ad oggetto l’approvazione della revisione della localizzazione delle 3 nuove farmacie e del conseguente riassetto delle 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la sentenza n. 6196 del 3 dicembre 2019 con cui questa Sezione ha accolto il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 256 del 28 dicembre 2018, ponendo le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.500,00(millecinquecento), oltre IVA e CPA, a carico del Comune di Caserta (compensandole per il resto);

Vista l’istanza depositata in data 27 maggio 2020 con cui l’avvocato P M, difensore del ricorrente, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata sentenza n. 6196/2019, laddove il Collegio ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione in suo favore delle spese, sebbene egli abbia dichiarato di averne fatto anticipo (con memoria depositata in data 31 ottobre 2019);

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che effettivamente nel dispositivo della suindicata sentenza, per un mero errore materiale, non è stata disposta l’attribuzione al procuratore costituitosi dichiaratosi antistatario;

Ritenuto che, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato – oltre a poter impugnare la decisione secondo le vie ordinarie – può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c. e dell'art. 86 cod. proc. amm., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata (cfr. in termini, Consiglio di giust. amm. Sicilia, n. 86/2017;
Corte di Cassazione, S.U., n. 16037/2010);

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di correzione va accolta nei termini appena precisati, mediante l’aggiunta nel dispositivo della sentenza n. 6196/2019, nel punto recante la condanna alle spese, del seguente inciso: “ con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario ”;

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