TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400067
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 00067/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
H U H, rappresentato e difeso dall'avvocato O P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via L. da Vinci, n. 1/E;
contro
Comune di Ortisei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Alto Adige, n. 40;
nei confronti
Ladinia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Ortisei n. 369 del 7.8.2023, con la quale è stato deliberato di adottare la modifica al piano urbanistico comunale e di avviare il procedimento per tale modifica;
della comunicazione, ai sensi dell'art. 41 della L.P. 9/2018, Prot. n. PR/pr-0009058;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e collegato, anche se non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti presentati da Hofer Hans Ulrich il 26.1.2024:
della deliberazione della Giunta comunale ( recte del Consiglio comunale – n.d.r.) del Comune di Ortisei n. 35 del 27.11.2023, con la quale è stato deliberato di “ approvare la modifica al piano urbanistico comunale di cui alle premesse tramite individuazione di una zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici e inserimento di una strada pedonale ”;
di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e collegato, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortisei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente si rivolge a questo TRGA per chiedere l’annullamento delle delibere indicate nell’epigrafe, con cui la Giunta comunale, prima, e il Consiglio comunale, poi, hanno rispettivamente adottato e approvato la variante urbanistica volta al trasformare una parte di “ zona residenziale A3 – centro storico ” in “ zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici ”, destinata a ospitare “ la nuova stazione che sarà trasferita qui da piazza S. Antonio ”. La medesima area è individuata, nella variante urbanistica in parola, anche come “ zona per attrezzature pubbliche nel sottosuolo ”. È pure prevista la trasformazione di parte di “ zona residenziale A3 – centro storico ” in una “ strada pedonale ”, utile al collegamento della nuova stazione degli autobus con la medesima piazza S. Antonio (doc. 1 del ricorrente).
2. Il ricorrente afferma il proprio interesse al ricorso in quanto proprietario della p.ed. 1589 in C.C. Ortisei, incisa in ampia parte dalla trasformazione urbanistica osteggiata. Questa particella è attualmente adibita a parcheggio in superficie e, nel sottosuolo, a garage per autovetture, funzionale alle attività di panificio, pizzeria e piccolo garnì, esercitate nelle attigue pp.ed. 1337 e 165, delle quali egli, in qualità di socio della Panificio Hofer S.r.l., della Vedl Mulin S.r.l. e della Hotel Garní Snalterhof S.r.l., è comproprietario rispettivamente usufruttuario, attività che dice rappresentino il sostentamento economico della sua famiglia e di quella dei suoi figli (docc. da 4 a 8 del ricorrente).
Stando alla documentazione allegata alle delibere impugnate, la nuova stazione degli autobus verrebbe ad insistere in ampia parte proprio sulla p.ed. 1598 di sua proprietà. Per tale ragione egli si oppone alla trasformazione urbanistica in controversia, che impone il vincolo preordinato all’espropriazione su un bene funzionale alla sua attività economica e, al contempo, necessario e strumentale alle altre attività economiche della sua famiglia.
3. Con il ricorso e i motivi aggiunti all’esame, il ricorrente insorge, pertanto, contro i provvedimenti in parola che assume illegittimi per la dedotta “ Violazione di legge per mancata o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 10/1991, degli artt. 832 c.c. e 834 c.c. e degli artt. 42 e 43 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, per motivazione incongrua, contraddittoria e dubbiosa, per travisamento dei fatti e per incompletezza e difetto dell’istruttoria ”: afferma, in sintesi, il ricorrente che non vi sarebbe alcuna utilità pubblica alla base del trasferimento della stazione degli autobus;si tratterebbe di un’operazione irrazionale volta “ a favorire la società privata Ladinia S.r.l. nella demo-ricostruzione dell’omonimo albergo di fronte alla particella in questione ”;la nuova collocazione della stazione degli autobus “ nel bel mezzo dell’incrocio fra la strada principale e statale della Val Gardena e l’accesso al centro storico di Ortisei ” renderebbe più caotico e congestionato il traffico ed esporrebbe gli avventori a enormi rischi;il sacrificio della proprietà privata costituirebbe, poi, l’ extrema ratio , in assenza di soluzioni alternative che nel caso di specie, invece sussisterebbero;il Comune, infatti, come risulta dalla relazione di parte, redatta dal Geom. Luca Iannello (doc. 13 del ricorrente), disporrebbe di una vasta gamma di scelte alternative, più adatte, sotto il profilo viabilistico e della collocazione nel contesto insediativo, a ospitare la stazione degli autobus su proprietà pubblica, senza alcuna necessità di espropriare il privato;indica a tal fine la p.f. 615/2, la p.f. 2409/4 e la p.ed. 2500 in C.C. Ortisei, tutte di proprietà comunale, delle quali descrive i profili che le renderebbero più idonee allo scopo perseguito rispetto all’area di sua proprietà;la scelta alla base della contestata variazione urbanistica sarebbe, in definitiva, la peggiore tra le possibili alternative, irragionevolmente protesa verso le esigenze d’interesse generale senza considerazione alcuna per il diritto di proprietà privata che al primo viene sacrificato, con il conseguente tracollo economico delle attività che da essa dipendono, atteso che sia il garnì, che il panificio come anche il ristorante richiedono i posti auto che verrebbero soppressi in caso di esproprio;a pretesa comprova dell’inidoneità della nuova localizzazione per la stazione degli autobus sono riportate, nei motivi aggiunti, le prese di posizione contrarie di alcuni consiglieri comunali, in occasione della seduta terminata con l’adozione della delibera che ha approvato la contestata variante urbanistica.
3.1. Sulla scorta della censura così articolata, il ricorrente conclude per l’annullamento degli atti impugnati e chiede, in via istruttoria, l’assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio “ volta ad accertare ed a valutare la sostenibilità sia in termini di mobilità, che di sicurezza degli avventori, del previsto posizionamento della stazione degli autobus sulla p.f. 1598 in P.T. 52/II C.C: Ortisei di proprietà del ricorrente, nonché la possibilità di posizionare la stessa su terreni già pubblici, valutando anche i benefici in termini di costi, mobilità e sicurezza dei passeggeri ”.
4. Si è costituito il Comune di Ortisei che ripercorre le vicende procedimentali sullo sfondo dell’impugnata variante urbanistica (docc. 2, 3, 8 e 9 del Comune).
4.1. Ricorda, in particolare, come, con delibera n. 14 dd. 26.4.2022 avente per oggetto la decisione di massima circa lo spostamento della stazione degli autobus, il Consiglio comunale di Ortisei avesse preso atto che la piazza S. Antonio non è più in grado di assolvere alla funzione di stazione degli autobus, poiché il traffico esistente comporta una situazione di notevole disagio per i confinanti e di pericolo per i pedoni, ed avesse, perciò, espresso la volontà di spostare la stazione degli autobus, attualmente in piazza S. Antonio, sull’area oggetto della variante di piano, supportato dallo studio di fattibilità elaborato dai tecnici dell’IBV Hüsler S.p.a. di Zurigo dd. 24.6.2016, successivamente integrato ed attualizzato con le ulteriori verifiche dd. 18.5.2020 (docc. 5, 6 e 7 del Comune).
4.2. Puntualizza, inoltre, la difesa del Comune, come il Consiglio comunale, in sede di approvazione della variante urbanistica, avesse preso posizione sugli argomenti dedotti dal signor Hofer nel ricorso proposto contro la delibera giuntale di adozione della variante in questione, esprimendosi come segue:
“ Preso atto che l’anzidetto ricorso dovrà essere trattato in sede giudiziaria (RG 268/2023), come scelto dal ricorrente, si ritiene qui di confermare interamente quanto sopra affermato riguardo all’interesse pubblico perseguito dal Comune di Ortisei. È ormai da diversi anni che il Comune persegue l’interesse pubblico allo spostamento della fermata degli autobus da piazza S. Antonio, tentando di contemperare gli interessi in gioco e promuovendo l’intento di giungere a un accordo urbanistico. Per varie ragioni non è stato sinora possibile giungere a un tale accordo. Con la deliberazione n. 14 del 26.04.2022 del Consiglio comunale, che si richiama per intero e che è stata trasmessa alle parti interessate dall’intervento, il Comune da atto di questo, non più sostenibile protrarsi delle trattative e tempistiche, esplicitando la volontà di perseguire l’interesse pubblico creando i presupposti urbanistici. Riguardo alle possibili alternative per lo spostamento della stazione degli autobus, queste sono state analizzate con l’ausilio di esperti. Dal 2016, con lo studio di fattibilità elaborato dallo studio tecnico IBV Hüsler AG con sede a Zurigo – Svizzera, la soluzione dello spostamento della stazione degli autobus da piazza S. Antonio in direzione SS 242 risulta essere quella che soddisfa al meglio gli interessi pubblici coinvolti. In particolare, nel ricorso viene citata come possibile alternativa la p.f. 615/2 C.C. Ortisei che individua l’attuale piazza Fever. Quest’area è ricompresa nello studio della viabilità elaborato dallo studio tecnico IBS Hüsler AG. In particolare si richiama la delibera n. 26 del 06.08.2019 del Consiglio comunale avente ad oggetto ‘Realizzazione della strada di collegamento tra la via Rezia e la via Tresval in prossimità Fever – deliberazione di massima’. Anche qui l’amministrazione comunale si è espressa riguardo all’interesse pubblico perseguito, ossia di voler realizzare un nuovo collegamento stradale tra la via Rezia e la SS 242 in modo da ridurre in modo notevole il traffico veicolare in centro. Lo stesso discorso vale per la piazza S. Antonio, la piazza centrale di Ortisei che si vuole rendere libera da macchine. Riguardo alle p.ed. 2500 che viene indicata come esistente nel Comune catastale di Ortisei, ma che in realtà è situata nel C.C. di Castelrotto, il Comune di Castelrotto ha impresso a tale area un’altra destinazione pubblica, ossia attrezzature collettive – impianti sportivi ”.