TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-03-22, n. 201803218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-03-22, n. 201803218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803218
Data del deposito : 22 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2018

N. 03218/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08204/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8204 del 2007, proposto da:
A S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati T M, A P, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, via Crescenzio,107;

contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota del Ministero dell’interno n. 333-D/29509 del 7 giugno 2007 e

per la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio presso le Forze della Polizia di Stato a decorrere dal 27 aprile 1989.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2017 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Salvatore Abate, agente della Polizia di Stato a decorrere dal dicembre 2002, ha adito questo Tribunale per l’annullamento della nota ministeriale, in epigrafe indicata, con cui a seguito di atto di significazione e diffida da lui inoltrato all’Amministrazione di appartenenza, è stata rigettata la sua istanza di ricostruzione di carriera con riconoscimento dell’anzianità di servizio presso la Polizia di Stato a decorrere dal 27aprile 1989, ossia dalla data in cui ha prestato servizio presso l’Esercito Italiano, e per la conseguente declaratoria del suo diritto a tale riconoscimento di anzianità di servizio.

Premette di essere risultato vincitore del concorso per titoli ed esami a n. 1912 posti nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, riservato al personale in ferma di leva prolungata indetto con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1999 e di essere stato chiamato ad effettuare il corso di formazione previsto solo nel dicembre 2001.

Riferisce, all’esito di tale corso intervenuto nel dicembre 2002, di aver prestato servizio presso la Polizia di Stato a decorrere dal 21.12.2002, provenendo dall’Esercito Italiano presso cui aveva prestato servizio a decorrere dal 27 aprile 1989.

Con il succitato atto di diffida il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sentenza di forze di polizia a decorrere dall’assunzione nell’Esercito Italiano.

Con la nota ministeriale, in epigrafe indicata, l’Amministrazione intimata si è espressa in senso a lui sfavorevole, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione delle disposizioni normative che disciplinavano tale ricostruzione di carriera (articolo 47 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ed articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668) in quanto abrogate rispettivamente dall’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 a decorrere dal 31 marzo 2001, e dall’articolo 69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 5 dicembre 2000.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

A)violazione falsa applicazione dell’articolo 47 della legge 121 del 1981, dell’articolo 51 della legge 668 del 1986, dell’articolo 15 del decreto legislativo 53 del 2001 e dell’articolo 69 del decreto legislativo 334 del 2000.

Lamenta, al riguardo, la erronea inapplicabilità alla fattispecie in esame delle riferite disposizioni normative, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 1, comma 1 del bando di concorso a norma del quale “i vincitori di cui alle categorie di cui alle lettere A) e B) saranno immessi nelle carriere iniziali delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’anno 2000”, nonché del notevole ritardo con cui l’Amministrazione ha concluso la procedura selettiva.

B) Violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo l’Amministrazione ritenuto di applicare una disposizione normativa successiva rispetto alla succitata previsione contenuta nel bando di concorso.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Il sig. Abate chiede l’annullamento della nota ministeriale con la quale è stata respinta la sua istanza alla ricostruzione di carriera con riconoscimento dell’anzianità di servizio, al momento dell’immissione nei ruoli della Polizia di Stato, all’esito di concorso pubblico indetto nel 1999, a decorrere dal 27 aprile 1989 data in cui ha prestato servizio presso l’Esercito Italiano.

Il provvedimento gravato trae fondamento dall’intervenuta abrogazione delle disposizioni normative, ivi specificamente indicate, da parte di sopravvenuta normativa entrata in vigore antecedentemente all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato (21.12.2002).

Il ricorrente richiama a sostegno della sua pretesa la succitata disposizione contenuta nella lex specialis, lamentando, in particolare, l’applicazione, a suo dire retroattiva, della normativa sopravvenuta abrogatrice del beneficio del riconoscimento del servizio prestato nei ruoli dell’Esercito Italiano.

Giova osservare, come peraltro rappresentato dall’Amministrazione ministeriale intimata, che prima della conclusione del corso di formazione e del definitivo inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del ricorrente è intervenuta apposita disciplina normativa che ha abrogato il riconoscimento del pregresso servizio prestato dall’odierno ricorrente,

Difatti, sia articolo 47 della legge 1 aprile 1981, n. 121 che l’articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668) risultano esser state abrogate rispettivamente dall’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 a decorrere dal 31 marzo 2001, e dall’articolo 69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 5 dicembre 2000.

A tale proposito, il Collegio non può che riaffermare che in tema di ius superveniens in materia di pubblici concorsi, per i quali le disposizioni normative sopravvenute non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio, la giurisprudenza afferma che, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse(tra tante, C. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2011, n. 9;
IV, 24 agosto 2009, n. 5032;
6 luglio 2004 n. 5018;
VI, 12 giugno 2008, n. 2909).

Le disposizioni sopravvenute, modificando espressamente la pregressa normativa, devono, pertanto, in virtù del richiamato insegnamento giurisprudenziale, ritenersi applicabili alla procedura selettiva de qua, tanto da far ritenere immune dai prospettati vizi di legittimità il mancato accoglimento della domanda rappresentata dal ricorrente mediante il succitato atto di diffida.

Ne consegue, per le considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

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