TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2013-03-06, n. 201300537
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N. 00537/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 21/12/2012 da S I, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Asaro, con domicilio eletto presso Antonio D'Asaro in Palermo, via XX Settembre 29
per la correzione
di sentenza n. 2231/2012 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 24 del 2011;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza in epigrafe;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che:
- è stata chiesta la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che, malgrado l’espressa domanda contenuta nel ricorso, non è stata prevista la distrazione delle spese a favore del procuratore;
- trattasi non di vizio della decisione, ma di omissione suscettibile di correzione (vedi Cassazione, sezioni unite, n. 16037/2010);
Ritenuto, pertanto, di accogliere tale istanza, disponendo la correzione della sentenza nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese, aggiungendo la frase “da distrarre in favore del procuratore antistatario”.