TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2013-03-06, n. 201300537

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2013-03-06, n. 201300537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300537
Data del deposito : 6 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00024/2011 REG.RIC.

N. 00537/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 21/12/2012 da S I, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Asaro, con domicilio eletto presso Antonio D'Asaro in Palermo, via

XX

Settembre 29


per la correzione

di sentenza n. 2231/2012 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 24 del 2011;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza in epigrafe;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;


Considerato che:

- è stata chiesta la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che, malgrado l’espressa domanda contenuta nel ricorso, non è stata prevista la distrazione delle spese a favore del procuratore;

- trattasi non di vizio della decisione, ma di omissione suscettibile di correzione (vedi Cassazione, sezioni unite, n. 16037/2010);

Ritenuto, pertanto, di accogliere tale istanza, disponendo la correzione della sentenza nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese, aggiungendo la frase “da distrarre in favore del procuratore antistatario”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi