TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202301651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202301651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301651
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 01651/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2018, proposto da
M P, rappresentata e difesa dagli avvocati A D L e G P, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;

contro

Comune di Roccapiemonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio Nicola Scarpa in Salerno, largo Plebiscito;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roccapiemonte n. 33 del 24 novembre 2017, prot. n. 20181 del 27 novembre 2017, con la quale è stato intimato alla ricorrente di provvedere alla rimozione del materiale utilizzato per eseguire il riempimento rispristinando, così, anche l’impluvio in sinistra idrografica;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto lesivi, gli atti nn. 19943 del 22.11.2017 e 12343 del 18.7.2017 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roccapiemonte, l’atto sindacale n. 17017 del 5.10.2017, nonché, se lesivi e nella parte di interesse, le perizie redatte dal consulente nominato dall’Amministrazione ed acquisite al prot. comunale ai nn. 11909 del 12.7.2017, 12706 del 25.7.2017, 17209 del 9.10.2017 e 19254 del 10.11.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente la ricorrente – proprietaria di un terreno sito in Roccapiemonte dell’estensione di circa 2400 mq, censito in catasto al foglio n. 1, part.lla n. 349 - impugna l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco del Comune di Roccapiemonte le ordinava, ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L., “ la rimozione del materiale utilizzato per eseguire il riempimento ripristinando, così, anche l’impluvio in sinistra idrografica ”, sull’assunto che da una perizia redatta da un consulente nominato dall’amministrazione comunale risulterebbe che “ l’area interessata dalla criticità di tipo 2 corrisponde al terreno ” di sua proprietà.

Parte ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento di tale ordinanza assumendone l’illegittimità, tra l’altro, sotto il profilo del difetto di istruttoria, per non aver l’amministrazione dimostrato l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza e l’idoneità degli interventi intimati a porvi rimedio.

Il Comune di Roccapiemonte si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità del provvedimento avversato e versando in giudizio la perizia posta a fondamento della contestata ordinanza.

Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di pura forma.

All’udienza pubblica di smaltimento del 26 maggio 2023 la difesa comunale affermava la persistente attualità del pericolo sotteso all’adozione dell’atto impugnato e parte ricorrente insisteva, dunque, per l’accoglimento del gravame proposto.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso sia meritevole di essere accolto sotto il censurato profilo del difetto di istruttoria in relazione al non aver il Comune accertato la presenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, con conseguente violazione dell’art. 54 del T.U.E.L., attesa la carenza di un pericolo concreto ed attuale di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica che abbia realmente interessato anche l’area di proprietà della ricorrente.

Com’è noto, il potere sindacale contingibile e urgente presuppone, infatti, da un lato, una condizione di pericolo effettivo, da evidenziare con congrua motivazione, e, dall’altro lato, una situazione eccezionale e imprevedibile che possa provocare rischi imminenti per la salute o per l’incolumità pubblica, alla quale non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento.

La giurisprudenza è, poi, concorde nell’affermare come, affinché il Sindaco possa legittimamente ricorrere a tale strumento, sia comunque indispensabile “ la sussistenza, l’attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente ” (in termini, ex multis , Sezioni Unite, n. 490/2002, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 868/2010 e n. 5361/2012).

Al riguardo, è stato anche chiarito come l’urgenza di provvedere - seppur esoneri, di norma, l’autorità procedente dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, attesa la potenziale incompatibilità degli stessi con l’esigenza di pronta adozione del provvedimento contingibile e urgente - i tempi brevi imposti dall’esigenza di provvedere comunque non esonerino l’amministrazione dall’attenta considerazione di tutte le circostanze apprese nel corso dell’istruttoria seppur rapidamente condotta (in tal senso, ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 28169/2010 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28.11.2007, n. 11914/2007).

Ebbene, ciò posto, nel caso di specie risulta dalla documentazione versata in giudizio dal Comune resistente come la contestata ordinanza sia stata adottata all’esito dello svolgimento di un’istruttoria invero inidonea ad evidenziare l’urgenza qualificata di far fronte ad un pericolo grave ed imminente e, dunque, insufficiente a soddisfare gli standard motivazionali e istruttori a tal fine normalmente richiesti.

Assume, in tal senso rilievo come dalla perizia in data 9 ottobre 2017, versata in atti dalla stessa amministrazione comunale, emerga come il relativo tecnico incaricato si sia espresso in termini dubitativi circa le criticità rilevate e gli interventi da eseguire per farvi fronte - invero indicati solo in via di massima - espressamente evidenziando in più occasioni la necessità di svolgere “ ulteriori indagini strumentali in sito e altri studi di dettaglio ” anche ai fini di individuare le “ reali aree che potenzialmente potrebbero essere definite a rischio ”.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto il censurato profilo del difetto di istruttoria, con assorbimento di ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, fermo restando ogni ulteriore atto che l’amministrazione ritenga di adottare nell’esercizio dei propri poteri, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Il Comune è, infatti, tenuto a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, riesercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati, evidenziando, a tal proposito, il Collegio come l’annullamento fondato, come nel caso di specie, su meri profili formali, non elimini né riduca il potere di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lasci ampio potere all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicché la decisione finale non può ritenersi condizionata o determinata in senso favorevole alla parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534;
id., 22 novembre 2019, n. 7977;
id., sez. III, 17 giugno 2019, n. 4097;
V, 14 dicembre 2018, n. 7054).

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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