TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-05-27, n. 201500791

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-05-27, n. 201500791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500791
Data del deposito : 27 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00551/2014 REG.RIC.

N. 00791/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2014, proposto da M s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G M e G M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. M T, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Comune di Serracapriola;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. n. A-159/0001349 del 25 febbraio 2014 adottata dalla Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 32 MW sito nel Comune di Serracapriola (FG) in località Colle Martello - Piano dell’Eremita - San Leucio - Alvanella. Comunicazione diniego di Autorizzazione Unica” successivamente comunicata alla ricorrente;

- ove occorra, della nota regionale del 17 dicembre 2013 recante preavviso di diniego;

- ove occorra, della presupposta deliberazione di Giunta regionale n. 3029/2010;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e udito nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 30 marzo 2007 la società Daunia Wind s.r.l. chiedeva alla Regione Puglia - Servizio Energia il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico costituito da 16 aerogeneratori , in agro del Comune di Serracapriola.

A causa dell’inerzia del Servizio Energia la società ricorrente M s.r.l. (subentrata nelle more a Daunia Wind s.r.l.) avviava un giudizio avverso il silenzio della Regione dinanzi a questo T.A.R. che si concludeva con sentenza di accoglimento n. 84/2009 ordinando “… alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della … sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalle ricorrenti per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico in agro di Serracapriola, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. m. 387/2003. …”.

Con determinazione dirigenziale n. 118/2009 il Servizio Ecologia della Regione Puglia assoggettava alla procedura di VIA n. 9 aerogeneratori su 16 richiesti.

Con lo stesso provvedimento l’Amministrazione regionale escludeva dalla procedura di VIA i rimanenti 7 aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, dei quali 2 venivano dichiarati ammissibili e 5 estromessi.

Avverso il citato provvedimento Daunia Wind e M proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. Bari che con sentenza n. 1332/2011 dichiarava l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto applicativo di norme regolamentari (regolamento regionale n. 16/2006) dichiarate incostituzionali.

Il T.A.R. con la citata sentenza stabiliva che restassero salvi per le ricorrenti gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening , ossia l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per 2 aerogeneratori su 16.

Avverso la sentenza n. 1332/2011 la società M proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, appello accolto con sentenza n. 5198/2012.

La stessa decisione disponeva per l’effetto che l’impugnata sentenza n. 1332/2011 venisse riformata nella parte in cui aveva limitato l’esonero dalla procedura di VIA a soli 2 aerogeneratori su 16, invece che ai 7 a suo tempo risultati idonei sotto il profilo ambientale e dunque sottratti alla procedura di VIA.

Il Servizio Ecologia con determinazione n. 299/2012 procedeva alla rinnovazione della istruttoria in ottemperanza a quanto stabilito dal T.A.R. Bari e dal Consiglio di Stato, così confermando l’idoneità dei 7 aerogeneratori già assentiti con la precedente determina n. 118/2009, mentre assoggettava alla procedura di VIA i restanti 9 aerogeneratori.

Nel frattempo l’Amministrazione regionale con nota del 22.3.2010 chiedeva alla società M la trasmissione della documentazione prevista dall’art. 4, comma 1 legge Regione Puglia n. 31/2008.

Tale documentazione veniva prodotta dalla società M in data 25.1.2011.

Nonostante ciò l’Ufficio comunicava il preavviso di diniego.

La comunicazione si fondava essenzialmente sulla applicazione della sopravvenuta DGR n. 3029/2010 e sul fatto che - in base al combinato disposto degli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 della citata DGR n. 3029/2010 - la ricorrente avrebbe dovuto, a pena di improcedibilità, integrare l’istanza con la documentazione prevista al punto 2 entro il 1° aprile 2011 salvo richiesta di proroga.

Inoltre, la medesima nota evidenziava che ai fini della procedibilità l’istante non aveva dimostrato di aver prodotto istanza di VIA alla competente autorità ambientale, nonché la documentazione bancaria prescritta.

La società presentava osservazioni.

Con il gravato provvedimento n. 1349 del 25.2.2014 la Regione riteneva improcedibile l’istanza della società ricorrente in quanto non adeguata alla disciplina introdotta dalla DGR n. 3029/2010 e non supportata dalla documentazione bancaria richiesta.

La società M s.r.l. contestava con l’atto introduttivo la suddetta nota regionale n. 1349 della 25.2.2014 recante diniego di autorizzazione unica e gli altri provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso.

Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:

A.I.) giudicato amministrativo – principio di immutabilità – successivi provvedimenti normativi – irrilevanza/ininfluenza – violazione e falsa applicazione del principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale – violazione degli artt. 101 e 104 Cost. – illegittimità;

A.II.) violazione e falsa applicazione della D.G.R. 30 dicembre 2010, n. 3029 – illegittimità – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – illegittimità;

B.I.) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 – illegittimità – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 6 legge 7 agosto 1990, n. 241 – illegittimità – violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e privato – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – illegittimità – eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione – sviamento dalla causa tipica;

B.II.) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 6 legge 7 agosto 1990, n. 241 – illegittimità;

B.III.) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – illegittimità – violazione e falsa applicazione dell’art.

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