TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-07-05, n. 201105863

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-07-05, n. 201105863
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201105863
Data del deposito : 5 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07830/2005 REG.RIC.

N. 05863/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07830/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7830 del 2005, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dagli avv. F C e M C, con domicilio eletto presso F C in Roma, via degli Scipioni, 132;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto alla cessazione anticipata dal servizio permanente effettivo a seguito di superamento di altro concorso pubblico


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 27 agosto 2005, il Sig. Federico Cervelli ha chiesto l’accertamento del suo diritto a transitare dall’Amministrazione della Difesa, ove è impiegato quale Ufficiale del Ruolo logistico dei Carabinieri, a quella del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica mediante sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, scuola secondaria di I grado, anno 2005/2006 presso l’I.T.C.G. “D L” di Pietrasanta, nonché la declaratoria del suo diritto a cessare anticipatamente dal servizio permanente effettivo in qualità di Ufficiale dei Carabinieri per poter assumere il nuovo impiego con la sottoscrizione del suddetto contratto a tempo indeterminato con la conseguente declaratoria della legittimità dell’assunzione da parte del ricorrente della nomina ad insegnante per effetto del superamento del concorso ordinario scuola secondaria D.D.G. 31 marzo 1999.

Il ricorrente fa presente di essere stato nominato Tenente del Ruolo Tecnico Logistico dei Carabinieri in data 29 ottobre 2002 e di essere impiegato presso il RIS di Parma dall’8 settembre 2003;
a seguito del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria, ambito disciplinare 8, classe concorsuale A038, fisica, il ricorrente assume di aver accettato la nomina nella Provincia di Lucca per la stipula di contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle funzioni di insegnamento delle materie per le quali è abilitato, con efficacia giuridica ed economica dal 1 settembre 2005. In data 29 luglio 2005 il ricorrente ha sottoscritto, tramite un suo delegato, “proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, scuola secondaria I grado, anno 2005/2006” presso l’I.T.C.G. “D L” di Pietrasanta con indicazione del 1 settembre 2005, quale data di assunzione in servizio.

Con istanza datata 1 agosto 2005 il ricorrente chiedeva di cessare dal servizio permanente effettivo per superamento di altro concorso pubblico (D.D.G. 31 marzo 1999, classe concorsuale A038, fisica). Non avendo l’Amministrazione della Difesa dato riscontro alla suddetta istanza il ricorrente ha proposto il presente gravame assumendo che, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt.33, lett. d) e 43, ultimo comma, della legge 10/4/1954 n. 113, nonché dell’art. 35 D. L.vo 490/1992 l’Amministrazione non può negare il diritto dell’Ufficiale a cessare a domanda dal servizio.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 4 novembre 2005, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del dispaccio ministeriale n. M-D/GMIL-03-II-4/1/2005/75567 datato 31 agosto 2005 del Ministero della Difesa con il quale si respinge l’istanza presentata dal ricorrente di cessazione dal servizio in quanto lo stesso è vincolato alla ferma obbligatoria volontaria per la durata di anni sette anche alla luce del parere negativo espresso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Avverso tale atto il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili assumendo che il provvedimento di diniego si pone in contrasto con i pareri dei soggetti competenti favorevoli alla cessazione anticipata dal servizio nell’ambito del procedimento amministrativo attivato dal ricorrente.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28 novembre 2005 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Il Collegio rileva che, a seguito della cessazione in data 4 novembre 2009 del periodo di ferma obbligatoria del Cervelli presso l’Arma dei Carabinieri, il ricorso, nella parte in cui è rivolto all’impugnativa del rigetto della istanza avanzata dal ricorrente per la cessazione anticipata dal servizio permanente effettivo, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per quanto concerne la ulteriore pretesa del ricorrente a mantenere la posizione di collocamento nella graduatoria della scuola secondaria di secondo grado, ambito disciplinare 8, classe concorsuale A038, del C.S.A. di Livorno, la stessa non può trovare accoglimento per la carenza di un legittimo presupposto, atteso che, a norma dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954 n. 113, deve escludersi che l’Ufficiale che ha contratto una ferma speciale e ordinaria possa cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi eccezionali che l’Amministrazione deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico (cfr. CONS. STATO – SEZ.IV – n. 4850 del 29 agosto 2003).

Conclusivamente, pertanto, il ricorso, così come integrato dai successivi motivi aggiunti, va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, mentre si rinvengono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la natura della controversia.

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