TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2021-10-26, n. 202101883

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2021-10-26, n. 202101883
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101883
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2021

N. 00434/2021 REG.RIC.

N. 01883/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00434/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2021, proposto da


P B, D C, rappresentati e difesi dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione

del decreto del Tribunale di Paola – G.I. Dott.ssa M S dell'8 maggio 2019, emesso nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.1738/2017, munito di formula esecutiva in data 8 ottobre 2019 e notificato all'Amministrazione resistente il 25 ottobre 2019 (docc.1 e 2).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto l’art. 117, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per il quale, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, fino al 31 dicembre 2020 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l’art. 3, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, che ha disposto che le parole 31 dicembre 2020”, di cui all’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34/2020 sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”;

Rilevato che, con ordinanza n. 229 del 31 marzo 2021, il T.A.R. Calabria, Sez. dist. Reggio Calabria, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme citate, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, secondo comma, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (come modificato, quanto al termine finale, dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21), che dispone “blocco” transitorio delle esecuzioni e/o dei pignoramenti proposti o da proporre contro gli enti del servizio sanitario nazionale per un periodo di tempo pari ad un anno e 7 mesi, in quanto, nel bilanciamento tra l’interesse del privato di veder soddisfatto il proprio credito pecuniario, già accertato con sentenza o atto equipollente, e l’interesse pubblico di liberare risorse necessarie per lo svolgimento di attività legate alla eccezionale emergenza sanitaria da Covid-19, sacrifica irragionevolmente il primo senza considerare, a favore del creditore, paralleli meccanismi di tutela per equivalente;

Considerato che “nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387;
Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;
[…] non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 10 ottobre 2014, n. 28)

Ritenuto pertanto opportuno disporre la sospensione del presente giudizio per la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (come modificato, quanto al termine finale, dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21), rilevante nel caso di specie;

Visti gli artt. 79 e 80 c.p.a.;

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