TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-01-16, n. 201900234

TAR Napoli
Sentenza
16 gennaio 2019
0
0
05:06:40
TAR Napoli
Sentenza
16 gennaio 2019

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-01-16, n. 201900234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900234
Data del deposito : 16 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2019

N. 00234/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2014, proposto da:
CE CA, rappresentata e difesa dall’avvocato Amerigo Russo con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio Fides alla via Ugo Niutta n. 22;



contro

Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza n. 88 del 20 novembre 2013, notificata il giorno successivo, con la quale il Comune di Bacoli ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate alla via Enea n. 84;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il responsabile del Settore VIII del Comune di Bacoli, sulla scorta del rapporto n. 6250/ED del 12 luglio 2013 della P.M., le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 di demolire le seguenti opere realizzate presso il fabbricato sito alla via Enea n. 84 in assenza di alcun titolo in area paesaggisticamente vincolata: “una tettoia, sul prospetto principale, di superficie mq. 35.00 circa, di cui la parte più consistente (circa mq. 30.00) è costituita dalla struttura portante verticale ed orizzontale in legno e la copertura, a spiovente, è in tegole. L’area sottostante si presenta pavimentata e recintata con muretto. Mentre la rimante parte della tettoia, di circa mq. 5,00, è stata realizzata con tubolari in ferro e sovrastante copertura in tegole; una tettoia, sul prospetto laterale, di circa mq. 30,00 posta ad un’altezza di circa mt. 3,00 dal calpestio, realizzata mediante impiego di tubolari in ferro e sovrastanti lamiere coibentate”.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Come esposto in fatto, l’oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità, contestata sotto più profili dalla ricorrente, del provvedimento repressivo assunto dal Comune di Bacoli, ai fini edilizi e paesaggistico – ambientali ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, a fronte della realizzazione, in assenza di alcun titolo di due tettoie di circa 30 mq. poste rispettivamente sul prospetto principale e su quello laterale del fabbricato.

La ricorrente non contesta la consistenza delle opere realizzate né l’assenza dei titoli abilitativi ma lamenta l’illegittimità e la sproporzione della sanzione ripristinatoria adottata dal Comune in quanto le strutture avrebbero natura pertinenziale, non comporterebbero un apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi e, pertanto, i lavori sarebbero riconducibili alla categoria degli interventi assentibili con semplice DIA;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi