TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-01-10, n. 201100008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-01-10, n. 201100008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201100008
Data del deposito : 10 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02689/2002 REG.RIC.

N. 00008/2011 REG.SEN.

N. 02689/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2002, proposto da:
Parente D, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;



contro

Ministero dell'Interno - (Rm);



per l’annullamento

del provvedimento dd. 6/5/2002 del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in ordine al trattamento economico spettante al ricorrente ai sensi dell’art. 43 ter della L. n. 121/1981, come introdotto dall’art. 1 del D.L. n.157/2001, conv. in L. n. 250/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente ha conseguito la nomina ad aspirante Vice Commissario, dopo la frequenza del primo biennio dell’Istituto Superiore di Polizia, con D.M. 13.1.1987 e successivamente, frequentati ulteriori due anni di corso, ha acquisito in data 19.1.1989 la qualifica di Vice Commissario.

Con D.L. n. 157/2001, convertito in L. n. 250/2001, è stato modificato l’art. 43 della legge n. 121/1981 - il quale al comma 22 prevedeva che per i funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato in possesso di 15 anni di servizio prestati senza demerito venisse attribuito il trattamento economico spettante al dirigente - riducendo il periodo di servizio necessario per il miglior trattamento economico da 15 a 13 anni.

Il ricorrente formulava in data 11.6.2001 istanza al fine del riconoscimento del trattamento stipendiale da dirigente con decorrenza dal primo aprile 2001, data di entrata in vigore della normativa così modificata, ritenendo di aver maturato l’anzianità richiesta, facendo partire il conteggio dalla data di conseguimento della nomina ad aspirante vice commissario.

Tuttavia, l’Amministrazione intimata, con il provvedimento oggetto del presente gravame, ha ritenuto di riconoscere al ricorrente il miglior trattamento economico con una decorrenza diversa, a partire dalla data del 19.1.2002, evidentemente non ritenendo di dover conteggiare il biennio maturato quale aspirante vice commissario, ma conteggiando i 13 anni di servizio a decorrere dalla nomina a Vice Commissario.

Il provvedimento così assunto dal Ministero è stato censurato per i seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 43 ter della legge n. 121/1981.

Violazione dei legge con riguardo all’art. 5 commi3 e 3-bis della legge n. 231/1990, così come modificata dall’art. 2 del D.L. n. 157/2001, convertito in L. n. 250/2001.

Violazione di legge per vizio derivato dall’illegittimità costituzionale dell’art. 43 ter della legge n. 121/1981 con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La difesa di parte ricorrente invoca la sostanziale equiparabilità del servizio prestato in qualità di aspirante Vice Commissario a quello prestato con il grado di sottotenente del disciolto corpo delle Guardie di

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