TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2012-01-30, n. 201200094
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N. 00094/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2010, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dall’Avv. B S, con domicilio presso Daniela Rotella, in Catanzaro, Via Milano 39;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e Regione Calabria, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 2566 in data 24 giugno 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso è manifestamente inammissibile e, pertanto, può essere deciso con sentenza in forma semplificata (art. 74 cod. proc. amm.);
- deve, quindi, intendersi revocata la precedente ordinanza istruttoria emanata dal Tribunale;
- il ricorrente impugna la deliberazione dell’Azienda Sanitaria n. 2566 in data 24 giugno 2010;
- tale deliberazione si inserisce nell’ambito di un procedimento complesso che si conclude con l’emanazione di un apposito decreto regionale (nella specie quello n. 10304 in data 14 luglio 2010), con cui si dispone la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria.
- ne consegue che la deliberazione preliminare dell’Azienda Sanitaria, pur determinando in sostanza il contenuto del successivo decreto regionale, non possiede immediata efficacia lesiva, atteso che i concreti effetti dell’individuazione delle zone carenti da parte dell’Azienda si dispiegano solo allorquando la Regione provvede alla pubblicazione dei posti;
- il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto impugnate il decreto regionale n. 10304 in data 14 luglio 2010, evocando in giudizio l’Amministrazione Regionale;
- in realtà, pur non impugnando il menzionato decreto regionale, il ricorrente ha notificato il presente ricorso alla Regione;
- tale notifica, peraltro, è erroneamente avvenuta presso l’Avvocatura dello Stato (mentre la Regione Calabria dispone di una propria Avvocatura) e, pertanto, la stessa non ha prodotto alcun effetto;
- nulla deve disporsi sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;