TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-10-09, n. 201500830
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N. 00830/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01183/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Icomit S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A C, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Carnazza, 51;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo,in persona dei legalu rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Prefetto di Catania, 6 maggio 2015, n. 24902, di interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011;
ove occorra, della nota di trasmissione Prefettura Catania, 7 maggio 2015, n. 2534;
- dei pareri emersi nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento del 29 aprile 2015, e del parere del Gruppo Informativa Antimafia del 17 febbraio 2015;
- di ogni altro atto, presupposto e connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che i fatti ascritti al padre della socia di maggioranza appaiono sfumati dalla sentenza assolutoria e, comunque, sono risalenti nel tempo.