TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-24, n. 201900794
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Testo completo
Pubblicato il 24/12/2019
N. 00794/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2017, proposto da
Nello Callarà, Santa Bargoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Natascia Febi, Giovanni Lanciotti, con domicilio eletto presso lo studio CA SI in Ancona, corso Garibaldi 19;
contro
Comune di Porto Sant'Elpidio, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Torresi, con domicilio eletto presso il suo studio in Porto Sant'Elpidio, via Umberto i 485;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 03/2017, protocollo n. 0016213 emessa dal Dirigente Area 3 Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Porto Sant’Elpidio, in data 11 maggio 2017, notificata in data 16 maggio 2017, avente ad oggetto la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi secondo gli atti autorizzativi rilasciati;
- di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto e conseguente.
e per la condanna
- al risarcimento dei danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Sant'Elpidio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono i ricorrenti di essere coltivatori diretti e di avere ottenuto, con riguardo ai terreni di loro proprietà, i seguenti titoli edilizi:
-la concessione edilizia n. 5545 del 28 dicembre 2000 per la ristrutturazione dell’immobile rurale;
- il permesso di costruire n. 621 del 26 maggio 2006 per il completamento del fabbricato;
- il permesso di costruire n. 714 del 28 ottobre 2006 per opere di completamento del predetto fabbricato;
- i permessi di costruire n. 1783 e 1784 del 1 marzo 2012 in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 per l’ampliamento di un edificio esistente e la realizzazione di piani interrati ai sensi della legge n. 122/2009 e per un accessorio dell’edificio.
- il permesso di costruire n. 18883 del 12 settembre 2012 per varianti in corso d’opera rispetto suddetto al PDC 1783/2012.
I ricorrenti hanno richiesto al Comune di Porto Sant’Elpidio, l’autorizzazione edilizia per la costruzione di una piscina pertinenziale e di un forno a legna coperto con pensilina, in variante al citato permesso di costruire n. 1883/2012, oltre alla sistemazione definitiva dell’area antistante la casa rurale e l’accessorio.
La richiesta e la relazione illustrativa venivano depositate in data 29 giugno 2015, prot. N. 0022361- id. n. 630306, per cui i ricorrenti deducono l’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR 380 del 2001, come modificato dall’art. 30 comma 1, lett. d) della legge n. 98 del 2013 allora vigente.
Conseguentemente, i ricorrenti realizzavano il forno e la pensilina, mentre non procedevano con la costruzione della piscina e la sistemazione del piazzale.
A seguito di verifiche, il comune emetteva inizialmente un’ordinanza di sospensione dei lavori in quanto ritenuti difformi dal titolo edilizio. Dopo un interlocuzione con il ricorrenti, questi ultimi, in data 19 luglio 2016 (prot.n.25586) presentavano, richiesta di permesso di costruire in sanatoria per il forno a legna e per la sostituzione delle travi di copertura della pensilina; istanza che veniva rigetta con comunicazione del 22 gennaio 2017, prot. N. 25586, in quanto realizzate in totale difformità al permesso di costruire n. 1783/2012, poichè “l’opera da sanare, più che di opera di arredo pertinenziale presenta le caratteristiche di una vera e propria costruzione in quanto occupa una superficie coperta di circa 45 mq”.
Seguiva, da ultimo, l’ordinanza di demolizione e ripristino oggetto di impugnazione, notificata agli odierni ricorrenti il 16 maggio 2017, che dispone la demolizione del forno a legna e della pensilina sopracitate, nonché di altre opere realizzate in assenza di titolo o in difformità del permesso di costruire.
Il provvedimento è impugnato con i seguenti motivi di ricorso:
a) Violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990: eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per violazione del principio del contraddittorio. Mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in seguito a un successivo sopralluogo del 27 febbraio 2017 eseguito dalla Polizia Municipale di Porto Sant’Elpidio, senza alcun preavviso, e senza la presenza dei ricorrenti, per cui la stessa giunge del tutto inaspettata, a distanza di oltre un anno dall’ordinanza di sospensione dei lavori del 30 novembre 2015 erano contestate solo difformità riguardo ai volumi del fabbricato principale. Ancora, l’ordinanza non sarebbe chiara sulle modalità di ripristino per quanto riguarda il fabbricata e sarebbe tardiva rispetto alla sospensione dei lavori.
b) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà degli atti.