TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-26, n. 201801598
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2018
N. 01598/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2017, proposto da
O M C, rappresentato e difeso dall'avvocato O M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via G. Bovio, n. 41;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull’ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Sesta Civile - 2, Cron. 25860 (R.G. 2455/2015) depositata il 22.12.2015, sul ricorso proposto dal Sig. Simone Giacomo avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Lecce n. 1838/14, corretta in data 1.09.2016 e munita di formula esecutiva, notificata per via telematica ai sensi della L. 53/1994 ss.mm. all'Amministrazione resistente il 22.09.2016, e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ richiesta l’ottemperanza dell’ordinanza n. 25860/2015 con la quale la Suprema Corte di Cassazione, in riforma del decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1838/14, ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ai sensi della L.89/2001, al pagamento in favore dell’Avv.to O M C della somma di euro 564,00 per le spese processuali, oltre accessori come per legge.
In data 22 settembre 2016 il decreto è stato ritualmente notificato al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza (notificato il 16 maggio 2017 e depositato in pari data), pertanto, l’Avv.to O M C ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione all’ordinanza citata, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme portate a suo favore dal predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce.
Nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018, le parti congiuntamente hanno riferito che il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme oggetto di causa ed hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Tribunale, dato atto del sopravvenuto pagamento, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.