TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2023-10-20, n. 202303109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2023-10-20, n. 202303109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303109
Data del deposito : 20 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2023

N. 00415/2022 REG.RIC.

N. 03109/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2022, proposto da O a s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R R e G A, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Centrale unica di committenza - Distretto Taormina Etna soc. cons. a r.l., non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3257 del 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con sentenza n. 3257 del 3 dicembre 2020, la sezione ha accolto il ricorso in epigrafe e, per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato, quale commissario ad acta , il Segretario generale del Comune di Taormina;

Rilevato che parte ricorrente, con nota depositata il 27 luglio 2023, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta , poiché inadempiente;

Rilevato che il soggetto nominato Commissario ad acta dal giudice amministrativo è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l’esercizio di poteri, ma anche l’assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo, quello di eseguire l’incarico secondo le indicazioni fornite dal giudice dell’ottemperanza, rispetto al quale svolge la funzione di ausiliario;

Rilevato, altresì, che eventuali difficoltà oggettive specifiche connesse all’espletamento dell’incarico vanno formalmente e ritualmente segnalate all’Organo giudicante per le relative determinazioni, ma non possono, ex se , giustificare l’omissione degli atti sostitutivi necessari - e quindi dovuti - per la completa esecuzione del giudicato;

Considerato che il Segretario generale del Comune di Taormina, con comunicazione del 2 maggio 2023, non inserita nel fascicolo digitale, ha comunicato alla Segreteria della sezione che il liquidatore dell’Amministrazione resistente aveva comunicato “per le vie brevi” che non possedeva la disponibilità per potere adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza da ottemperare;

Considerato che tale nota, in quanto non sufficientemente dettagliata e irrituale, non integra gli estremi della formale segnalazione all’organo giudicante di difficoltà nell’espletamento dell’incarico;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare al Segretario generale del Comune di Taormina di depositare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, una dettagliata e documentata relazione sull’attività svolta al fine di dare esecuzione all’incarico assegnatogli;

Ritenuto, conseguentemente, di differire la trattazione dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta alla camera di consiglio del 22 novembre 2023, ore di rito.

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