TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-04-13, n. 201500571

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-04-13, n. 201500571
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500571
Data del deposito : 13 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00105/2015 REG.RIC.

N. 00571/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2015, proposto da:
Nuove Iniziative Toscane S.r.l., Consorzio per l'attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo di Castello in Comune di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. S G e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliati, in Firenze, Via G. La Pira n. 21;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A S, D P, presso i quali ha eletto domicilio, in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

nei confronti di



ACF

Fiorentina S.p.A.;

per l'accertamento

dell'illegittimità' del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 11.11.2014 relativamente allo studio di fattibilità del nuovo stadio presentato nel luglio 2014 e al verbale della conferenza di servizi del 27.10.2014 avente ad oggetto detto studio di fattibilità;

nonché per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a detto accesso e per il conseguente ordine all'amministrazione di esibizione della documentazione predetta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Nuove Iniziative Toscane – NIT s.r.l. riferisce di essere proprietaria della quasi totalità delle aree incluse nel Piano urbanistico esecutivo dell’area di Castello nel Comune di Firenze, come approvato in data 28 maggio 1999 con accordo di programma sottoscritto dal Comune, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dal Ministero dei lavori pubblici e dal Comando generale della Arma dei Carabinieri, oggetto di successiva variante approvato dal Consiglio comunale di Firenze con deliberazione del 17 gennaio 2005.

Il Consorzio Castello è stato costituito, ai sensi degli artt. 2602 e segg. cod. civ., con atto pubblico del 6 ottobre 1999, tra i proprietari delle aree incluse nel perimetro del suddetto Piano urbanistico (di cui possiede quote pari al 99,57%) ed ha pertanto anch’esso sottoscritto le convenzioni stipulate nel 2000 e 2005

Le successive previsioni di pianificazione territoriale approvate dal Comune di Firenze (Piano strutturale approvato il 22 giugno 2011 e Regolamento urbanistico adottato il 25 marzo 2014) hanno confermato le previsioni edificatorie fissate dagli atti convenzionali sopra rammentati.

Successivamente il Consiglio regionale, con deliberazione del 24 luglio 2013, adottava l’atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale della Toscana con particolare riferimento alla riqualificazione del Parco della Piana, dove è situata l’area di Castello, e alle strutture aeroportuali.

I ricorrenti presentavano osservazioni in relazione a tale delibera con particolare riferimento alla previsione di realizzazione della nuova pista dell’aeroporto e alla verifica che le suddette previsioni di integrazione del PIT non venissero ad incidere negativamente sull’area destinata a parco urbano del PUE di Castello.

Con delibera consiliare del 16 luglio 2014, n. 61, venivano definitivamente approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati.

Avverso la suddetta delibera gli attuali ricorrenti proponevano ricorso (rubricato al n. R.G. 1951/2014) assumendo che, pur avendo formalmente accolto le proprie osservazioni, il provvedimento non scioglieva in maniera puntuale i dubbi evidenziati in sede di osservazioni, con particolare riferimento alla compatibilità del PUE di Castello con la realizzazione della nuova ipotesi di pista aeroportuale.

Nel luglio del 2014, in relazione all’area del Centro Alimentare Polivalente di Novoli, veniva presentato al Comune lo studio di fattibilità del nuovo stadio da parte della società Fiorentina Calcio.

Conseguentemente, in data 11 novembre 2014, i ricorrenti presentavano istanza di accesso allo scopo di acquisire copia dello studio di fattibilità dell’impianto sportivo da realizzare e degli altri documenti relativi all’opera, onde conoscere la tipologia, la veste e la destinazione delle strutture da realizzare unitamente allo stadio, per verificarne l’eventuale interferenza con la realizzazione del progetto contenuto nel Piano urbanistico esecutivo di Castello.

Essendosi formato il diniego dell’Amministrazione per effetto del decorso del termine di 30 giorni dall’inoltro della richiesta, ai sensi dell’art. 25, co. 4, l. n. 24171990, Nuove Iniziative Toscane e il Consorzio Castello proponevano il ricorso all’esame chiedendo dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune con le conseguenti statuizioni di condanna a consentire l’ostensione dei documenti richiesti.

Il Comune di Firenze si costituiva in giudizio precisando che, nelle more della trattazione del gravame, con nota dell’11 febbraio 2015 era stato consentito l’accesso alla documentazione di cui all’istanza, con esclusione del Piano economico finanziario presentato dalla proponente Fiorentina Calcio.

Conseguentemente, come convenuto anche dalle parti ricorrenti, in ordine a tale punto della richiesta di accesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con successiva memoria i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso anche in relazione all’esibizione del Piano economico finanziario.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione e trova applicazione in ogni tipologia di attività. Occorre, peraltro, precisare che il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi aventi diritto di accesso, questione quest'ultima che involge i profili della legittimazione sostanziale e dell'interesse ad agire. In particolare, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva legittimante.

Ne discende che l’azione per l'accesso agli atti può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione dell'azione per l'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma sempre con il limite della sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso e purché non preordinato a un controllo generalizzato ed indiscriminato sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24 comma terzo, l. 7 agosto 1990, n. 241. (cfr. fra le tante, T.A.R. Milano Lombardia, Milano, sez. I, 9 aprile 2013, n. 873;
Cons. Stato, 27 ottobre 2006, n. 6440).

Nel caso di specie l’opposizione del Comune è motivata con la natura riservata del documento in questione la cui pubblicità potrà essere consentita quando sarà avviata la procedura di gara per l’esecuzione del progetto.

L’assunto appare condivisibile.

Va infatti rilevato che la società Fiorentina Calcio ha attivato il procedimento disciplinato dall’art. 1, co. 304, della l. n. 147/2013 il quale prevede che “ Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303 , come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi…attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento: il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare…e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente… ”, soggiungendo, nel penultimo periodo della lett. d), che “ Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , in materia di finanza di progetto ”.

Pare evidente, dunque, che, fino a quando non sarà attivata la procedura prevista e regolata dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 non sussiste l’attualità dell’interesse dei ricorrenti a conoscere un aspetto dello studio di fattibilità che esula dai profili prettamente urbanistici a cui i medesimi sono interessati in relazione alla posizione soggettiva di cui al momento sono titolari, come è ben chiaro dalla prospettazione in fatto contenuta nel ricorso nel quale si afferma che l’istanza è tesa a verificare, come già riferito, l’eventuale sovrapposizione dell’iniziativa promossa dalla controinteressata con la realizzazione del progetto contenuto nel Piano urbanistico esecutivo di Castello, senza che venga enucleato alcun altro aspetto che potrebbe condurre a ritenere l’esistenza di un interesse tutelabile atto a condurre la rivendicazione di un diritto all’ostensione del documento richiesto.

E’ ben vero che la richiesta di accesso può essere soddisfatta quando sia attinente a una situazione giuridica soggettiva e sia prospettato un interesse che non necessariamente deve assumere il rango dell'interesse ad una tutela giurisdizionale, ma tale interesse non può identificarsi – attraverso una nozione malintesa di connessione effettuale - con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

In questo senso si è ritenuto che l’interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, atto a giustificare la presentazione dell'istanza di accesso, diretto " a verificare che la gara indetta e la sua esecuzione non abbiano costituito infrazione al corretto dispiegarsi della libera concorrenza " nello specifico settore di mercato in cui la stessa ricorrente opera non vale a supportare adeguatamente la pretesa dell'istante di ottenere in ostensione gli atti di una gara alla quale non ha neppure partecipato (T.A.R. Lazio, sez. I, 5 marzo 2014 n. 2529).

Ne discende che il ricorso nella parte in cui tende a conseguire la condanna dell’Amministrazione all’esibizione del Piano economico finanziario di cui sopra è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio, considerata la reciproca parziale soccombenza, possono essere compensate tra le parti.

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