TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-06-24, n. 202401587
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Pubblicato il 24/06/2024
N. 01587/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2021, proposto dall’azienda agricola -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima n. 5;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.;l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna in persona del rispettivo Direttore
pro tempore,
entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto all’azienda ricorrente il pagamento della somma di Euro 23.046,78, sul ruolo emesso dall’Ag.E.A. relativamente a “ prelievi latte sulle consegne - Capitale ” (unicamente per l’annata 1998), “ interessi ” (sulle annate 1997 e 1998), oneri di riscossione e diritti di segreteria inerenti ai periodi 1997 e 1998;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi:
--l'atto di iscrizione a ruolo dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
--il ruolo n.-OMISSIS- posto a base della cartella di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il dott. F A e uditi per le parti l’ avv.to Tomaselli e l’avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente svolge attività di coltivazione dei terreni e allevamento del bestiame, in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino, nel Comune di -OMISSIS-. Con il ricorso in esame essa ha contestato la cartella di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiederle il pagamento della complessiva somma di € 23.046,78, su ruolo emesso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito Ag.E.A.), titolare del credito, relativamente alle annate lattiere 1997 e 1998. Si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per i periodi in esame. La cartella comprende sia la sorte capitale, unicamente per l’anno 1998, che gli interessi (su entrambe le annate) maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione. Vengono pretesi anche gli oneri di riscossione e i diritti di segreteria spettanti all’A.D.E.R..
2. L’impugnativa è affidata a sette motivi così rubricati: “ I - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 7, comma 3 L. 212/2000, art. 7 L. 241/1990. Eccesso di potere;II - Eccesso di potere - Illogicità manifesta – Contraddizione;III - Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione all’art. 3 del Decreto Legge 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b);in relazione al Regolamento CE n. 595/ 2004;IV - Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012;V - Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati;Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione;VI - Illegittimità della cartella di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento- violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento - Illegittima duplicazione del ruolo;VII - Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione”.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere e in particolare per carenza di motivazione, non comprendendosi nè l’ an né il quantum della pretesa creditoria. Quest’ultima, del resto, difetterebbe dei suoi presupposti di base, in assenza del prodromico atto di prelievo supplementare esigibile, da emettersi nelle annate di riferimento. Mancherebbe un congruo accertamento dei dati relativi alla produzione di latte, sulla cui base accertare lo sforamento dalle quote latte nelle annate di riferimento, e dunque non sarebbe stata operata una corretta determinazione dell’ammontare del prelievo supplementare da azionare in fase esecutiva. Né l’Amministrazione avrebbe mai adottato un provvedimento di decadenza dal beneficio della dilazione di pagamento a suo tempo richiesta dall’azienda ricorrente.
La cartella di pagamento sarebbe pure affetta da vari elementi di contraddittorietà ed illogicità intrinseca, e per giunta darebbe attuazione ad una normativa interna che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea avrebbe già dichiarato illegittima. Essa sarebbe infatti incentrata su di un meccanismo di compensazione-riassegnazione dei quantitativi di riferimento per il calcolo del superamento delle quote latte che avrebbe favorito alcuni produttori a discapito di altri.
Si sarebbe poi verificata, a carico dell’Amministrazione, l’ipotesi di decadenza dal potere di recupero delle somme intimate prevista dal d.P.R. n. 602/1973, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, non avendo l’Ag.E.A. notificato, a suo tempo, la cartella di pagamento entro le rigorose scadenze prescritte dalla detta legge.
Sotto altra angolatura, è stata contestata l’utilizzazione del ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore assumendo che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009: l’Ag.E.A. avrebbe quindi illegittimamente duplicato i ruoli esattivi, senza peraltro nemmeno “aggiornare” le sue pretese con i premi di politica agricola comune (c.d. “p.a.c.”) nelle varie annate di riferimento, che avrebbero già costituito oggetto di compensazione da parte dell’Ag.E.A.. Dal che l’azienda ricorrente ha inferito l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi e/o, comunque, non dovuti.
La ricorrente ha sostenuto altresì che le disposizioni normative al tempo vigenti avrebbero determinato una sospensione di diritto dei ruoli messi in esecuzione, cui sarebbe dovuta seguire una comunicazione conclusiva del procedimento di sospensione, in mancanza della quale si dovrebbe ritenere che l’odierna pretesa sia stata annullata di diritto. Essa, conseguentemente, non potrebbe essere oggi (ri)messa in esecuzione.
E infine anche nel quantum la pretesa non sarebbe condivisibile, non essendo comunque dovuti gli interessi, anche perché, alla stessa stregua delle somme pretese a titolo di capitale, dovrebbero ritenersi ormai estinti per prescrizione (quinquennale e/o, finanche, decennale).
3. Si è costituita in giudizio l’A.D.E.R. per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. 808/2022, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 28.9.2022 e comunicata via pec ad entrambe le Amministrazioni intimate in data 29.9.2022 (anche presso l’indirizzo di posta certificata dell’Avvocatura dello Stato), il Tribunale ha disposto la sospensione degli atti impugnati, onerando l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R., secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica dell’8.2.2024 l’A.D.E.R. ha depositato in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, varia documentazione tra cui figura una relazione interna, con la quale l’Amministrazione ha eccepito anzitutto l’inammissibilità dei vizi formali dedotti con il ricorso introduttivo. Questo perché proposti oltre il termine di 20 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, fissato dall’art. 617 del cod. proc. civ. per l’utile proposizione delle forme di opposizione agli atti esecutivi quale sarebbe riconducibile anche il ricorso in esame. Dal punto di vista sostanziale l’A.D.E.R., pur senza contraddire sulle questioni attinenti al merito della pretesa impositiva -che rimarrebbero demandate all’Ente titolare del credito-, ha comunque insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita con memoria formale anche l’Ag.E.A., allegando della documentazione tra cui una relazione che, stando al foliario dimesso in giudizio, avrebbe dovuto contenere una ricostruzione dei fatti di causa invero non presente.
Anche la ricorrente ha depositato varia documentazione e una memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento del gravame ed eventualmente anche per la remissione alla Corte di Giustizia dell’U.E. della questione pregiudiziale attinente alla doverosità di operare una disapplicazione della normativa interna sulla cui base è stato calcolato il prelievo supplementare.
6. Con ordinanza collegiale n. 518/2024 il Tribunale ha disposto degli incombenti istruttori a carico dell’Ag.E.A., onerandola del deposito della relazione sui fatti di causa la quale, con ogni probabilità, per mero errore materiale non era stata versata agli atti del giudizio, rinvenendosi solo la nota di trasmissione all’Avvocatura della detta relazione.
7. All’incombente l’Ag.E.A. ha provveduto depositando la nota del 22.3.2024.
In vista dell’udienza pubblica del 20 giugno 2024 la ricorrente ha poi dimesso un’ulteriore memoria ribadendo le proprie conclusioni.
8. Alla detta udienza pubblica la causa, dopo l’ampia discussione dei legali delle parti, è stata infine trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità ( rectius di irricevibilità) dei motivi di ricorso contenenti vizi formali della cartella, formulata dall’A.D.E.R. sull’assunto per cui la ricorrente sarebbe decaduta dal potere di promuovere l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 del cod. proc. civ., che si sarebbe asseritamente fatta valere sollevando tali vizi.
È sufficiente rilevare che la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento dell’A.D.E.R. avanti al Giudice amministrativo munito della relativa giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1°, lett. t), del cod. proc. amm.vo. Le doglianze svolte dalla ricorrente implicano, invero, l’accertamento in ordine all’esercizio di poteri amministrativi, con il conseguente necessario esame di situazioni di interesse legittimo rientranti nella giurisdizione del Giudice amministrativo, che in questo è il dominus dell'intera controversia (Cass., SS.UU., ordinanza 5.12.2018, n. 31371). Trova dunque applicazione la disciplina di rito contenuta nel codice del processo amministrativo, che fissa il termine ordinario di 60 gg. per la proposizione del giudizio amministrativo. Poiché l’impugnativa risulta notificata il 18.11.2021, a fronte della comunicazione della cartella di pagamento intervenuta il 20.9.2021, non può sostenersi alcuna forma di irricevibilità del ricorso.
10. Cionondimeno l’impugnativa va rigettata.
11. La ricorrente ha innanzitutto dedotto, sotto il profilo formale, la nullità del ruolo e della cartella di pagamento per difetto di motivazione, rilevando che non sarebbero stati indicati il numero, la tipologia e l’atto di accertamento cui la cartella si riferirebbe.
In particolare, l’azienda non sarebbe stata posta in grado di verificare il titolo sul quale si fonderebbe la pretesa creditoria della pubblica Amministrazione e nello specifico il preciso ammontare del capitale e degli interessi richiesti. Quindi, in definitiva, non sarebbero noti nè l’ an né il quantum della pretesa creditoria, a nulla rilevando la indicazione della possibilità di richiedere informazioni all’Ente titolare del credito. Peraltro, da un punto di vista sostanziale la mancata indicazione dell’avviso di accertamento sarebbe dipesa dall’assenza del prodromico atto di prelievo supplementare esigibile da emettersi nelle annate di riferimento, e per giunta l’azienda non avrebbe nemmeno mai ricevuto alcun provvedimento di decadenza dal beneficio della dilazione, peraltro a suo tempo richiesta. Questo farebbe comprendere l’illegittimità della procedura riscossiva in quanto avvenuta in assenza di tale presupposto scandito dall’art. 8 -quater del D.L. 10 febbraio 2009 n.