TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-07-11, n. 202400501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-07-11, n. 202400501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400501
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 00501/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00772/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2021, proposto da
P T, rappresentato e difeso dagli avvocati R G e G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via Palestro n. 15/12;

contro

il Comune di Savona, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, via Palestro 2/3;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Savona Sett. Pianificazione ed Edilizia n.428/2021 prot. 5704 - 31/08/2021, di diniego di accertamento conformità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe in signor P T ha impugnato il provvedimento dirigenziale del Comune di Savona n. 428/21 del 31 agosto 2021, recante diniego all’istanza di accertamento di conformità per un intervento di ampliamento e cambio di destinazione d’uso, da magazzino agricolo a civile abitazione, di un fabbricato condonato in via Nazionale Piemonte (foglio 47 mappale 147 subalterno 1), a motivo del contrasto con la disciplina di PUC per il sub-ambito di riferimento.

Il diniego è stato espresso in esito al parere negativo della commissione edilizia, e si basa su quattro rilievi, come segue: a) non risulta nel caso in esame applicabile l’incremento una tantum di cui all’art.

5.2.A3 dell’elaborato St3 di PUC, in quanto ammesso per soli immobili residenziali esistenti alla data del 14 marzo 1975;
b) l’intervento realizzato, comportando un incremento volumetrico fuori sagoma, si configura quale nuova costruzione ai sensi art. 3, comma e.1, del DPR 380/2001, e come tale è ammissibile solo nel pieno rispetto delle distanze previste dal PUC, che nello specifico non vengono rispettate;
c) il realizzato cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenza non risulta supportato, agli atti della sanatoria presentata, dai prescritti documenti previsti dall’elaborato St3 di PUC di cui alla scheda 5.2, a dimostrazione dell’effettiva presenza e conduzione dei fondi agricoli, quale elemento imprescindibile dell’unica destinazione residenziale ammessa in tale sub-ambito, ossia quella “residenziale connessa con la conduzione agraria dei fondi (17)”;
c) l’istanza di sanatoria presentata risulta sprovvista dei necessari documenti ed elaborati atti a verificare la conformità dell’intervento stesso in relazione sia al vigente Piano di Bacino, ricadendo l’immobile in Area di suscettibilità al dissesto “PG3b” e in fascia di rischio idraulico di tipo “C”, sia alla presenza del vincolo idrogeologico.

A sostegno del gravame ha dedotto un unico motivo di ricorso, articolato sotto più profili, come segue.

1. Il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti;
difetto e/o erroneità del presupposto di fatto;
difetto e/o erroneità del presupposto di diritto. Violazione di legge per omessa e/o erronea applicazione della normativa urbanistica.

Premesso che l’immobile ricade in ambito E, sub ambito R31-E (aree agricole), ove la destinazione d’uso ammessa è la “17 residenza annessa con la conduzione del fondo”, sostiene che tutta la documentazione utile a supportare il cambio d’uso (segnatamente, bozza dell’atto unilaterale d’obbligo, e relazione agronomica) fosse già in possesso dell’amministrazione, in quanto presentata unitamente all’istanza di permesso di costruire 4 luglio 2019 prot. n. 44634 (poi denegata con provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. 350/2021, dichiarato improcedibile con sentenza 20.2.2023, n. 218).

Inoltre, le opere realizzate hanno comportato il solo cambio di destinazione d’uso in residenza del magazzino già oggetto di condono, ma non hanno comportato alcun aumento del volume o della superficie dell’immobile (l’aumento di 0,35 mt in lunghezza sarebbe dovuto dal maggior spessore della muratura esterna, volta ad ottenere efficientamento energetico).

L’intervento non sarebbe di nuova costruzione, bensì di ristrutturazione ai sensi della definizione contenuta nell’art. 3 del D.P.R.380/2001, che prevede anche la possibilità di incrementi volumetrici (sebbene il maggior spessore delle murature, essendo finalizzato all’efficientamento energetico, non dovrebbe essere considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura).

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Savona, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa specificazione dei motivi, nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Giova premettere come l’intervento in questione non sia mai stato autorizzato dal Comune, né espressamente (avendo anzi il Comune, con provvedimento prot. n. 16780 del 10.3.2021, rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire), né implicitamente (in quanto, ricadendo l’immobile in area sottoposta a vincolo idrogeologico, il titolo edilizio non può formarsi per silenzio assenso, ostandovi il disposto dell’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001).

Del resto, la presentazione di istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata all’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza di titolo, è confessoria dell’abusività dell’intervento.

Ciò posto, il ricorso è palesemente infondato, ciò che esime il collegio dal pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità.

Sebbene effettivamente il ricorrente non censuri specificamente, e con ordine, ciascuno dei quattro motivi ostativi alla richiesta sanatoria – ciò che, per la verità, sarebbe sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso (sull’inammissibilità del ricorso che non contesti ciascun profilo dell’atto plurimotivato, cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 27/06/2023, n. 1567) -, nondimeno gli stessi resistono alle confuse contestazioni contenute in ricorso.

1. Quanto al fatto che non risulterebbe nel caso applicabile l’incremento una tantum di cui all’art.

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