TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2024-04-11, n. 202407066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2024-04-11, n. 202407066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407066
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 07066/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01828/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2024, proposto da
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nettuno, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E L, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

del Decreto della Commissione Straordinaria della Città di Nettuno n. 35 del 21 dicembre 2023, adottato in pari data, avente ad oggetto “Individuazione Dirigente ex art. 110, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – AREA I – AA.GG. – LEGALI – SOCIALI–SCOLASTICI E CULTURALI”;

- della documentazione tutta relativa alla procedura di “Avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL per la copertura della Area I amministrativa - Servizi sociali – Turismo — Sport – Cultura – Pubblica istruzione”;

- della Determina dirigenziale n. 1182 del 17.11.2023, ivi compreso, l’Avviso di convocazione del 18.12.2023, con il quale il Segretario Generale ha comunicato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo;

- NONCHÉ per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 124 c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione della causa con sentenza in forma semplificata.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente (che dal curriculum risulta essere assistente sociale in forza al Comune di Anzio, cat D) prendeva parte alla selezione, indetta dal Comune di Nettuno con l'avviso di cui in epigrafe, per la selezione di un dirigente esterno ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, in esito alla quale è stata nominata la controinteressata.

Lamenta che non sarebbero state rispettate le regole di cui al regolamento sull’ordinamento degli uffici del Comune di Nettuno;
che non sarebbe stato dato seguito alle previsioni sulle modalità di comparazione (valutazione dei curriculum;
mancanza dell’istruttoria da parte della commissione che avrebbe dovuto essere composta da Segretario Comunale e due dirigenti).

In particolare, non risulterebbe disposta previamente la nomina della Commissione valutatrice;
i curricula pervenuti non sarebbero stati verificati dal Dirigente del Settore personale come prescrive l’art. 129 del Regolamento;
non verrebbe data evidenza del percorso logico giuridico che induceva il Segretario Generale, in luogo della Commissione, a valutare il profilo del ricorrente e non selezionarlo.

Conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito il Comune di Nettuno che resiste al ricorso ed oppone quanto segue.

In primo luogo, poiché l’atto impugnato è scaturito da una procedura volta al conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (lavoro).

Nel merito, argomenta per la infondatezza delle censure.

Nella camera di consiglio del 20 marzo 2024, sentiti sul punto i procuratori delle parti come da verbale, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata.

Invero, è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione che il Comune ha sollevato.

Il procedimento è rivolto, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 al conferimento per un anno di un incarico dirigenziale;
il bando non prevede prove selettive, né la formazione di una graduatoria con l’attribuzione di un punteggio, ma solo riserva la valutazione dei curriculum che sono richiesti ai candidati al giudizio alla stessa Commissione Straordinaria che è alla guida dell’Ente ai sensi dell’art. 143 D.lgs. n. 267/2000 (artt. 6 e 7 dell’avviso).

In giurisprudenza, attesi i caratteri non concorsuali di selezioni come quella in esame, pur non mancando decisioni difformi meno recenti (cfr. T.A.R. , Catania , sez. I , 09/04/2015 , n. 1061;
T.A.R. , Perugia , sez. I , 30/04/2015 , n. 192) si afferma ormai pacificamente che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decisione di un Comune di coprire un posto dirigenziale « a contratto » ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 ( Consiglio di Stato , sez. V , 24/05/2021 , n. 3993;
Consiglio di Stato , sez. V , 03/05/2019 , n. 2867;
Cassazione civile , sez. un. , 04/09/2018 , n. 21600 secondo cui “ La controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva ai sensi dell' art. 110 Tuel è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando tale procedura dei requisiti del concorso e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta da parte del sindaco, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità” cfr. anche la decisione richiamata dal Comune di Nettuno di cui alla sentenza del TAR Lazio, Roma, II, n. 13847 del 21/12/2020 e II bis, n. 5762 del 16/05/2016).

Ne deriva pertanto che, impregiudicato ogni apprezzamento circa la natura della norma, se essa cioè consenta o meno il ricorso a procedure di tipo essenzialmente selettivo-fiduciario e non anche concorsuale o para-concorsuale con ogni conseguenza (argomento che non è direttamente oggetto di censura, non essendo impugnato il bando sotto questo profilo), l’odierno ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che si declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a., sia pure con giustificate ragioni (derivanti da diversi orientamenti di giurisprudenza, anche se risalenti) per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

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