TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-12-30, n. 202404285
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2024
N. 04285/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano, Antonino Campisi e Natale Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ivan Randazzo in CA, via Nicola Coviello, n. 27;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di CA, con domicilio ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2023, emesso dal Prefetto della Provincia di Siracusa nei confronti della parte ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ed in particolare, ove occorra, del verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia del 22 novembre 2023, citato nelle premesse del provvedimento;
b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti :
- del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- del 6 giugno 2024, notificato lo stesso giorno, con il quale il Prefetto della Provincia di Siracusa “CONFERMA il provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- del 4.12.2023 reso nei confronti della ricorrente,
- nonché di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare, ove occorra
- del verbale della seduta del 16 aprile 2024;
c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti :
- dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- di chiusura di esercizio commerciale dell’1.07.2024 n. -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha gravato il provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti dalla ET di Siracusa, rappresentando in fatto quanto segue:
- il proprietario e amministratore unico della società ricorrente, sig. -OMISSIS-, ha una relazione affettiva con la sig.ra -OMISSIS-;
- oltre quattro anni fa, l’impresa individuale di cui era titolare è stata attinta da una prima interdittiva antimafia (n. -OMISSIS- del 6.06.2019), sulla base del ritenuto pericolo di condizionamento mafioso ad opera del padre della compagna, sig. -OMISSIS-;
- con sentenza 21 marzo 2023 n. 914 – confermata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 527 del 2023 -, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto avverso tale interdittiva;
- avuto riguardo a sopravvenuti provvedimenti favorevoli al sig. -OMISSIS- (e in specie, al decreto -OMISSIS- del 18 aprile 2023 - confermato in appello -, con cui il Tribunale di CA sezione misure di prevenzione ha rigettato la richiesta della Procura di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale formulata con proposta della Questura di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 15 luglio 2021), il sig. -OMISSIS-, unitamente alle altre ditte (di titolarità di familiari del sig. -OMISSIS-), ha chiesto, con istanza del 20 luglio 2022, alla ET di aggiornare l’informazione antimafia;
- a fronte del silenzio della ET, il sig. -OMISSIS- e le altre ditte attinte nel 2019 da altrettante interdittive hanno proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. innanzi a questo Tribunale affinché, accertata l’illegittimità del silenzio – rifiuto formatosi sulla richiesta di aggiornamento delle stesse, fosse ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere;
- con sentenza n. 3614 del 29 novembre 2023, questo Tribunale ha accolto il detto ricorso;
- con il provvedimento impugnato, il Prefetto ha adottato una interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente.
Avverso tale ultimo atto, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto i seguenti profili:
I) la violazione delle garanzie partecipative apprestate dalla legge (art. 92, comma 2 bis, d. lgs. n. 159/2011) , in quanto l’Amministrazione, sconfinando dall’ambito riservato al legislatore, ha ritenuto superfluo consentire al privato di partecipare al procedimento amministrativo de quo, senza peraltro indicare le particolari esigenze di celerità del procedimento; la ET avrebbe, invece, dovuto preventivamente comunicare il proprio intendimento, assegnando alla parte privata un termine non superiore a 20 giorni, con avvertimento circa la facoltà di chiedere l’audizione personale;
II) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 84 e 92 d. lgs. n. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto la motivazione a suffragio dei provvedimenti impugnati esibisce evidenti vizi con riferimento all’omessa considerazione di fatti decisivi, al travisamento dei fatti e, complessivamente considerata, alla sua palese irragionevolezza.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza del giudizio prognostico di tipo interdittivo formulato dall’Amministrazione, essendo, per un verso, molto risalenti nel tempo (sino al 2006) i fatti di reato per i quali aveva subito condanne il soggetto ritenuto medium per il condizionamento mafioso dell’impresa (nel caso di specie: il padre della compagna); per altro verso, essendovi numerose, recenti (2021 e 2022) o recentissime (2023), pronunce del Giudice ordinario (in sede di indagini preliminari, in sede di prevenzione o quale magistrato di sorveglianza) che hanno escluso qualunque ipotesi di reità o di pericolosità sociale in danno del predetto soggetto.
2. Si sono costituiti il Ministero intimato e l’Ufficio territoriale del Governo di Siracusa per resistere al giudizio.
3. Con ordinanza n. 59 del 15 febbraio 2024, resa all’esito della camera di consiglio di trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha fissato, ex art. 55, co. 10, c.p.a., l’udienza di merito, avendo “ Ritenuto che le ragioni della parte ricorrente appaiono apprezzabili favorevolmente (con riferimento al primo motivo di ricorso) e tutelabili adeguatamente (anche in ragione del dichiarato carattere stagionale dell’attività esercitata) con la sollecita definizione del giudizio di merito, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che, nelle more, la ET intenderà assumere ”.
4. Con ordinanza cautelare n. 100 del 25 marzo 2024, l’adito Giudice di appello ha ritenuto “ fondato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio con il quale si deduce la violazione delle norme che tutelano la partecipazione procedimentale del destinatario del provvedimento finale (ex multis, ordinanza cautelare n. 302/23 di questo CGARS); Ritenuto che il periculum in mora è deducibile dagli effetti immediati che il provvedimento interdittivo provoca sull’attività di un operatore economico di piccole dimensioni, quale l’appellante, anche nel contenuto lasso di tempo indicato nell’ordinanza impugnata per la trattazione del merito del ricorso (essendo stato avviato, secondo la non confutata deduzione di parte appellante, il procedimento per la revoca della SCIA )”.
5. In data 30 aprile 2024, la ET ha prodotto documentazione da cui è emerso che, successivamente all’ordinanza di questo T.A.R., in data 29 febbraio 2024, “ In ottemperanza al citato provvedimento [i.e.: all’ordinanza di questo Tribunale], visto l’art. 92 bis D.Lgs. 159/2011, questa ET nel riaprire il procedimento, assegna un termine di venti giorni dal ricevimento della presente comunicazione per presentare osservazioni scritte e documenti, nonché per richiedere eventuale audizione personale, sugli elementi posti a fondamento del provvedimento interdittivo ”.
6. Con memoria depositata in data 10 maggio 2024 in vista della pubblica udienza, parte ricorrente, nel ripercorrere i superiori fatti, ha rappresentato che: ha proceduto a riscontrare la nota della ET, depositando e integrando la documentazione; la chiesta audizione si è tenuta in data 28 marzo 2024; a seguito delle ordinanze del Giudice di appello (di accoglimento dell’istanza cautelare), parte ricorrente ha chiesto e ottenuto dal comune di -OMISSIS- la revoca del provvedimento con cui in precedenza si era inibito l’esercizio dell’attività quale conseguenza delle interdittive.
7. Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2024 parte ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di conferma dell’interdittiva nelle more emesso (in data 6 giugno 2024).
8. Con atto per motivi aggiunti, notificato in data 25 giugno 2024 e in data 2 luglio 2024 e depositato il 25 giugno 2024, parte ricorrente ha agito avverso il detto atto di conferma, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 92 d. lgs. n. 159/2011 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione , con cui si ripropone il contenuto del secondo motivo del ricorso introduttivo di censura della motivazione dell’interdittiva;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 92 d. Lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ; con il nuovo atto la ET puntellerebbe la motivazione dell’interdittiva del 2023 con ulteriori spunti che, invece,